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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27009/2021 del 05/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce dall'opposizione a un decreto ingiuntivo ottenuto da una banca per il pagamento di un credito fondato, secondo i giudici di merito, su un contratto autonomo di garanzia stipulato nel 2004 e successivamente elevato nel 2009. Gli opponenti avevano contestato il diritto di credito della banca deducendo, in sostanza, profili di invalidità e di comportamento fraudolento nei rapporti sottostanti, oltre a invocare l'exceptio doli generalis e l'inapplicabilità degli artt. 1956 e 1957 c.c. Nel ricorso per cassazione hanno articolato quattro motivi: 1) violazione della disciplina sulla mediazione obbligatoria, lamentando che il giudizio non fosse stato preceduto dal tentativo obbligatorio; 2) violazione degli artt. 1421, 1418 c.c. e 345 c.p.c., per avere la Corte d'appello dichiarato inammissibile in secondo grado la deduzione dell'exceptio doli generalis e delle nullità del rapporto base e della garanzia; 3) violazione degli artt. 1956 e 1957 c.c., sostenendo che tali disposizioni sarebbero applicabili anche in presenza di nullità del contratto principale o delle clausole rilevanti; 4) violazione delle regole sulla produzione e utilizzabilità dei documenti e omesso esame di un fatto decisivo, per avere la Corte d'appello ritenuto utilizzabili i documenti bancari e non validamente contestati, nonostante si assumesse un deposito irregolare e un disconoscimento già formulato in primo grado.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso integralmente inammissibile. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la mediazione obbligatoria non era applicabile ratione temporis, essendo il giudizio introdotto prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 28 del 2010. Ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo per difetto di specificità e autosufficienza, osservando che i ricorrenti non avevano indicato in modo puntuale quali nullità fossero state dedotte né trascritto i documenti rilevanti; inoltre ha ribadito che la nullità può essere rilevata d'ufficio in cassazione solo se emerga da elementi già acquisiti al processo e risultanti dalla sentenza impugnata, senza nuove indagini di fatto. Ha dichiarato inammissibile anche il quarto motivo perché la questione relativa alle modalità di deposito dei documenti bancari non risultava trattata nei motivi di appello e, comunque, non era stata allegata con sufficiente precisione. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 5, comma 1-bis, d.lgs. n. 28/2010

    la mediazione obbligatoria non si applica ai giudizi introdotti prima dell'entrata in vigore della disciplina

  • art. 1421 c.c.

    la nullità è rilevabile d'ufficio, ma nei limiti degli elementi già acquisiti al processo

  • art. 1418 c.c.

    la nullità del negozio può essere fatta valere anche d'ufficio, purché emergente dagli atti già ritualmente acquisiti

  • art. 345 c.p.c.

    in appello non sono ammissibili nuove eccezioni e nuove deduzioni fattuali tardive

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    il vizio processuale è scrutinabile solo nei limiti di specificità del ricorso

  • art. 1956 c.c.

    la sua invocazione è stata ritenuta inammissibile perché tardiva e fondata su fatti non allegati in primo grado

  • art. 1957 c.c.

    la sua invocazione è stata ritenuta inammissibile perché tardiva e fondata su fatti non allegati in primo grado

  • art. 366, nn. 3 e 6, c.p.c.

    il ricorso deve essere specifico e autosufficiente, con puntuale indicazione dei fatti e trascrizione dei documenti rilevanti

  • art. 115 c.p.c.

    la contestazione dell'utilizzabilità della prova documentale richiede una deduzione processualmente precisa

  • art. 165 c.p.c.

    richiamato in relazione alle modalità di deposito degli atti e documenti

  • art. 74 disp. att. c.p.c.

    richiamato in relazione alle modalità di deposito degli atti e documenti

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso sussiste l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato

Massime di principio

  • La mediazione obbligatoria non può essere invocata per giudizi già introdotti prima dell'entrata in vigore della normativa che la prevede.
  • La deduzione della nullità del negozio in cassazione è ammissibile solo se la nullità risulta da elementi già acquisiti al giudizio e dalla sentenza impugnata; non è consentito introdurre nuove indagini di fatto.
  • L'exceptio doli e le eccezioni fondate su nullità o su pretesi comportamenti fraudolenti devono essere tempestivamente allegati nei gradi di merito; la loro introduzione tardiva in appello è preclusa dall'art. 345 c.p.c.
  • Il ricorso per cassazione deve essere specifico e autosufficiente: chi contesta la prova documentale deve indicare puntualmente dove e come la questione sia stata proposta nei gradi di merito e trascrivere i passaggi essenziali dei documenti rilevanti.
  • La contestazione della utilizzabilità di documenti prodotti dalla controparte non può essere proposta in modo generico o per la prima volta in cassazione, se non risulta trattata e coltivata nei precedenti gradi di giudizio.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
IstitutiNullitàOnere della prova

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