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Cassazione Penale, Ordinanza n. 00919/2026 del 09/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, perché il motivo dedotto non rientrava tra quelli proponibili contro la sentenza di patteggiamento ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando elementi per escludere la colpa nella causazione dell'inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui il Tribunale, su accordo delle parti, aveva applicato la pena ai sensi del patteggiamento per reati in materia di stupefacenti. Il ricorso deduceva violazione di legge per asserita mancanza di motivazione della sentenza quanto all'iter logico seguito dal giudice. La Corte ha però rilevato che, nelle sentenze di applicazione della pena su richiesta, il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; il vizio di motivazione sulla valutazione del fatto e sulla colpevolezza non rientra tra essi. Ha inoltre richiamato il principio per cui il patteggiamento comporta rinuncia a far valere le nullità diverse da quelle inerenti alla richiesta e al consenso, fermo l'obbligo del giudice di verificare ex art. 129 c.p.p. l'assenza di cause di proscioglimento, ma senza che l'eventuale difetto motivazionale sia censurabile in cassazione.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.

    richiamato come norma di riferimento per la continuazione contestata unitamente al reato di stupefacenti

  • art. 73 d.P.R. 309/1990

    norma incriminatrice dei reati in materia di stupefacenti oggetto di patteggiamento

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    indicato come rito di trattazione del ricorso

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    stabilisce i motivi tassativi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento: volontà dell'imputato, correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza

  • art. 129 c.p.p.

    il giudice del patteggiamento deve comunque verificare l'insussistenza di cause di proscioglimento

  • art. 616 c.p.p.

    fondamento della condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità

  • sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    richiamata ai fini della condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende solo se l'inammissibilità non sia priva di colpa

Massime di principio

  • Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta le censure proponibili in cassazione sono solo quelle espressamente previste dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni motivo estraneo a tale catalogo è inammissibile.
  • Nel patteggiamento l'imputato rinuncia a far valere nullità diverse da quelle attinenti alla richiesta di applicazione della pena e al consenso prestato, con conseguente preclusione di doglianze sulla motivazione che investano la ricostruzione del fatto o la colpevolezza.
  • Il giudice del patteggiamento resta tenuto al controllo ex art. 129 c.p.p. sull'assenza di cause di proscioglimento, ma l'eventuale carenza motivazionale sul punto non è autonomamente censurabile in cassazione oltre i limiti dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, la condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende consegue salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpaccio
RamiProcesso penaleStupefacenti
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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