Cassazione Penale, Sentenza n. 12333/2026 del 01/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di appello (che in parte aveva riformato il primo grado) sollevando sei motivi: contestazione della qualificazione e della prova del reato di cui all'art. 609-bis (sosteneva che gli atti fossero mere carezze sopra gli indumenti, non atti sessuali, e che la minore non fosse in condizione di inferiorità da coartare), censura sulla attendibilità e contraddittorietà delle dichiarazioni della persona offesa (con accuse di domande 'inducenti'), mancato riconoscimento dell'attenuante di minore gravità per presunta lieve entità e occasionalità delle condotte, doglianze sulla qualificazione dei fatti come adescamento (art. 609-undecies) e relativa prova del dolo specifico, e critiche sulla comparazione fra aggravanti e attenuanti in sede di determinazione della pena (art. 62-bis e 133 c.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Nel dispositivo si conferma, nei termini in cui era stata riformata, la sentenza della Corte di Appello di Roma (che aveva rideterminato la pena a 4 anni, 3 mesi e 10 giorni di reclusione e aveva qualificato alcuni episodi anche ai sensi dell'art. 609-undecies, con riconoscimento delle attenuanti generiche in equivalenza alle aggravanti del principale reato). La Corte di Cassazione ha ritenuto la motivazione del giudice di merito adeguata: la deposizione della minore è stata valutata come credibile e circostanziata, non viziata da indizi di indottrinamento o suggestione; sono stati correttamente valorizzati la ripetizione delle condotte, il contesto scolastico e la vulnerabilità della vittima (attacchi di panico, giovane età), e motivatamente negata l'attenuante di minore gravità. Quanto all'adescamento (609-undecies), la Corte ha ritenuto accertata la sussistenza del dolo specifico sulla base di elementi oggettivi e delle condotte lusinghiere e ripetute.
Norme richiamate
Norma incriminatrice sugli abusi sessuali: la Corte ha valutato la sussistenza del reato sulla base di toccamenti insistiti e ripetuti in zone intime, della reiterazione e della vulnerabilità della vittima; la deposizione della persona offesa è stata ritenuta prova piena purché adeguatamente vagliata.
Prevede circostanze aggravanti relativi ai delitti sessuali; richiamata nella descrizione dei capi di imputazione e nella determinazione del quadro aggravante.
Reato di adescamento di minorenni: la Corte ha confermato che l'adescamento può ricadere sotto questa figura quando vi sia lusinga idonea a carpire la fiducia del minore e quando, per minori di età compresa tra i 14 e i 16 anni, sia dimostrato il dolo specifico finalizzato a commettere una delle condotte di cui all'art. 609-bis; nel caso concreto la Corte di merito ha ritenuto tali elementi acquisiti.
Richiamato in relazione alla continuazione o alla partecipazione a più reati; rilevante per la configurazione della pluralità di condotte e delle relative aggravanti.
Principi sulla valutazione della prova: la Corte ha richiamato la necessità di un vaglio rigoroso della credibilità della persona offesa, ma ha ritenuto che il giudice di merito abbia compiuto tale valutazione senza vizi logici.
Disposizione relativa al contenuto e alla motivazione della sentenza; utilizzata per censurare o difendere la correttezza motivazionale delle decisioni di merito.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.
Criteri di cassazione: il ricorso è stato esaminato alla luce dei motivi ammessi dalla norma (vizi di motivazione per travisamento o carenza, vizi di diritto); la Corte ha ritenuto le censure infondate od inammissibili nel quadro della 'doppia conforme'.
Circostanze attenuanti generiche: la loro valutazione e la comparazione con le aggravanti è esercizio discrezionale del giudice di merito e non sindacabile in cassazione se congruamente motivata.
Criteri per la determinazione della pena: la Corte ha ritenuto legittimo il giudizio di equivalenza fra aggravanti e attenuanti adottato dal giudice di merito nella specie.
Onere delle spese processuali: la Corte ha disposto che il ricorrente è tenuto al rimborso delle spese di cassazione.
art. 154-ter norme di attuazione c.p.p.
Norma procedurale sulla comunicazione del provvedimento all'amministrazione di appartenenza del condannato; richiamata nel dispositivo.
Massime di principio
- La deposizione della persona offesa nei reati sessuali può costituire prova piena ma richiede dal giudice di merito un vaglio particolarmente rigoroso della credibilità soggettiva e dell'attendibilità intrinseca; in cassazione è sindacabile solo se emergono manifeste contraddizioni, congetture non fondate o omissioni decisive nel giudizio di merito.
- Nei casi di 'doppia conforme' (conferma della condanna in primo e secondo grado) la revisione in cassazione è molto limitata: ammessa soprattutto per omissione di esame di censure effettivamente sollevate in appello o per contraddizioni manifeste nell'iter motivazionale.
- Per riconoscere l'attenuante di 'minore gravità' negli abusi sessuali su minori va effettuata una valutazione globale (mezzi, modalità, coartazione, età e vulnerabilità della vittima, reiterazione, danno psicofisico): la presenza anche di un solo elemento di conclamata gravità è sufficiente a escluderla.
- L'adescamento di minorenne (art. 609-undecies) si concreta con lusinghe, frasi adulatorie o attenzioni finalizzate a carpire la fiducia; se la vittima ha età tra 14 e 16 anni, per configurare talune ipotesi aggravate è necessario dimostrare, su basi oggettive, il dolo specifico volto a realizzare condotte di violenza sessuale.
- La determinazione della pena e la comparazione tra aggravanti e attenuanti rientrano nel libero apprezzamento del giudice di merito e non sono rivedibili in cassazione salvo manifesta illogicità o insufficiente motivazione; devono però essere chiaramente esplicitati i parametri principali usati.
- Le censure sull'inaffidabilità delle dichiarazioni per presunte domande 'inducenti' richiedono che siano indicate e provate in modo circostanziato le condotte istruttorie viziate; una diversa lettura dei fatti senza dimostrare contraddizioni palesi non è sufficiente in sede di legittimità.
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