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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12305/2026 del 01/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 05/09/2025 che non aveva convalidato l'arresto in flagranza per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990 (detenzione ai fini di spaccio) e aveva ordinato la liberazione dell'indagato; il Procuratore deduceva che il giudice di primo grado non aveva effettuato la valutazione ex ante richiesta per la convalida dell'arresto, avendo invece preso in considerazione accertamenti successivi e omesso di valutare elementi desumibili dal verbale di arresto (ottave dosi in involucri distinti, denaro contante suddiviso in piccolo taglio, occultamento tra gli indumenti, convivenza/contatti con soggetti noti per reati in materia di stupefacenti e reticenza sull'ubicazione del domicilio). Inoltre il Procuratore sosteneva la configurabilità del reato di cui all'art. 495 c.p. (false dichiarazioni su domicilio/residenza) con riferimento alla reticenza dell'indagato.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha richiamato il principio giurisprudenziale secondo cui, ai fini della convalida dell'arresto in flagranza, il giudice deve valutare esclusivamente gli elementi noti alla polizia giudiziaria al momento dell'arresto con una verifica "ex ante" della ragionevolezza dell'arresto, senza sostituirsi alla discrezionalità degli agenti né compiere un sindacato di merito fondato su accertamenti successivi. Nel caso concreto la Corte ha ritenuto che il tribunale di Rimini si era spinto oltre tale controllo, valutando elementi e mancati approfondimenti non pertinenti alla convalida; di conseguenza ha annullato l'ordinanza impugnata (con esito conforme alla richiesta del Procuratore generale). Quanto al capo relativo all'art. 495 c.p., la Corte ha osservato che la Procura non aveva chiesto la convalida per tale fattispecie e che, pertanto, la pronuncia del giudice di merito sul punto era inconferente rispetto al provvedimento di convalida.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5

    La Corte ha confermato che la convalida di un arresto in flagranza per un reato di droga deve essere valutata ex ante sulla base degli elementi noti al momento dell'arresto; la presenza di più dosi in involucri distinti, denaro contante in piccolo taglio, occultamento e collegamenti con soggetti dediti allo spaccio sono elementi che possono giustificare la ragionevolezza dell'arresto per il reato previsto dall'art. 73, comma 5.

  • D.P.R. n. 309 del 1990, art. 75

    Richiamata in motivazione come possibile diversa qualificazione fattuale (semplice detenzione), ma la Corte ha sottolineato che la valutazione sulla riqualificazione non può sostituire il controllo di convalida ex ante; la riqualificazione richiede approfondimenti non pertinenti alla mera verifica di ragionevolezza dell'arresto.

  • Codice penale, art. 495

    La giurisprudenza citata e discussa nel ricorso ritiene che false dichiarazioni o attestazioni su residenza o domicilio possano rientrare nelle "qualità personali" rilevanti ai fini dell'art. 495. Tuttavia la Corte ha ritenuto la questione inconferente nel presente giudizio perché la Procura non aveva chiesto la convalida per tale reato.

  • Principio giurisprudenziale sulla convalida dell'arresto in flagranza

    La Corte ha ribadito il principio consolidato secondo cui il giudice della convalida deve limitarsi a verificare la ragionevolezza della decisione della polizia giudiziaria con riferimento agli elementi di cui gli agenti avevano conoscenza al momento dell'arresto, senza estendere il controllo a una rivalutazione di merito o a elementi acquisiti successivamente.

Massime di principio

  • Per la convalida di un arresto in flagranza il giudice deve compiere una valutazione ex ante basata esclusivamente sugli elementi contenuti nel verbale di arresto e su quanto era noto alla polizia giudiziaria al momento dell'intervento.
  • Non è lecito per il giudice della convalida svolgere un sindacato di merito o richiedere approfondimenti investigativi (es. analisi di utenze telefoniche) per negare la convalida; tali accertamenti appartengono a fasi successive del procedimento.
  • Elementi fattuali quali più dosi confezionate separatamente, occultamento della sostanza, denaro in piccolo taglio, reticenza sull'ubicazione del domicilio e contatti o convivenza con soggetti notoriamente dediti allo spaccio sono indici che, se emergono al momento dell'arresto, possono legittimare la ragionevolezza dell'arresto per finalità di spaccio (art. 73, comma 5 DPR 309/1990).
  • Se la Procura non ha espressamente chiesto la convalida per una specifica fattispecie (es. art. 495 c.p.), il giudice della convalida deve astenersi dal decidere sul merito di quella fattispecie nell'ambito del provvedimento di convalida.
  • Le false dichiarazioni relative a domicilio o residenza possono essere considerate, secondo consolidata giurisprudenza, come "qualità personali" rilevanti ai fini dell'art. 495 c.p., ma la loro rilevanza processuale dipende dalla richiesta e dall'ambito del provvedimento giudiziale in corso.

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