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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12308/2026 del 01/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Pavia che ha rigettato il riesame e confermato il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, diretto o per equivalente, fino alla concorrenza di euro 118.685,00 quale presunto profitto del reato di cui all'art. 4 d.lgs. 74/2000 (evasione IRPEF per l'anno 2022, presunta commissione a Cisliano il 10/08/2023). Il ricorso espone tre motivi: 1) violazione di legge e errata valutazione del fumus criminoso per aver consentito un accertamento analitico-induttivo senza tener conto del coefficiente di redditività della tipologia di attività (codice 709094) e senza dedurre i costi di produzione, nonché per ritenere che i costi non possano essere dedotti in sede penale; 2) vizio nella valutazione del periculum, poiché il Tribunale non avrebbe considerato la volontà dell'indagato di regolarizzare la propria posizione e che l'inclusione dei costi avrebbe fatto venire meno la soglia di punibilità; 3) errata determinazione del profitto confiscabile e richiesta di limitazione dell'importo richiamando per analogia i limiti di impignorabilità dell'art. 545 c.p.c.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazioni principali: - in materia di misure cautelari reali per reati tributari la cassazione ammette soltanto censure di violazione di legge (art. 325 c.p.p.); - è legittimo, nel procedimento cautelare reale per reati tributari, il ricorso ad accertamenti analitico-induttivi e a presunzioni fiscali quando l'interessato non produce documentazione contabile contraria; i costi non contabilizzati possono essere tenuti in considerazione solo se accompagnati da allegazioni fattuali sufficienti a dimostrarne l'esistenza, ma nel caso di specie il ricorrente non ha prodotto documentazione né si è confrontato con la motivazione del Tribunale; - le censure relative alla motivazione e alla valutazione dei fatti sono inammissibili in cassazione per violazione di legge; - quanto al periculum, il pagamento o la rateizzazione non eliminano automaticamente il pericolo di efficacia della confisca, che opera se l'impegno di pagamento non si realizza; il Tribunale ha rilevato altresì ulteriori pendenze indicative di scarsa propensione all'ottemperanza degli obblighi fiscali; - l'applicazione dei limiti di impignorabilità dell'art. 545 c.p.c. si estende alla confisca per equivalente solo per somme riconducibili a rapporti di lavoro o di impiego (non per redditi da lavoro autonomo); il ricorrente non ha documentato esigenze minime di vita né circostanze che giustificassero l'applicazione del limite. Conseguenze: dichiarata l'inammissibilità del ricorso; il ricorrente condannato alle spese (art. 616 c.p.p.) e al versamento, in via equitativa, di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 4 d.lgs. 74/2000

    Norma che qualifica il reato di evasione fiscale e che la confisca mira a colpire il profitto del reato parametrato all'imposta evasa; nel caso esaminato il sequestro è stato disposto in relazione alla somma ritenuta profitto del reato.

  • art. 325 cod. proc. pen.

    Limita i motivi ammissibili nel ricorso per cassazione avverso misure cautelari reali alle sole violazioni di legge; le censure meramente motivazionali o di fatto risultano inammissibili.

  • art. 12-bis, comma 2, d.lgs. n. 74/2000 (modificato dalla l. n. 84/2024)

    Stabilisce che la confisca diretta o per equivalente non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all'erario quando il debito sia in corso di estinzione e il contribuente sia in regola con i pagamenti; interpretata nel senso che l'impegno di pagamento non impedisce l'adozione del sequestro ma ne determina l'efficacia solo in caso di mancato adempimento.

  • art. 545 cod. proc. civ.

    I limiti di impignorabilità previsti per stipendi, salari, pensioni si applicano anche alla confisca per equivalente soltanto se le somme sono riconducibili a rapporto di lavoro o di impiego; non si estendono, di regola, ai redditi da lavoro autonomo.

  • art. 321 cod. proc. pen.

    Richiamato nel titolo del terzo motivo dal ricorrente, ma la Corte ha ritenuto la censura generica e non confrontata con la motivazione del Tribunale; l'articolo non ha consentito di superare i profili d'inammissibilità del ricorso.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che regola l'onere delle spese in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Massime di principio

  • In materia di misure cautelari reali per reati tributari la Cassazione ammette solo censure di violazione di legge: contestazioni sulla valutazione dei fatti o sulla motivazione sono generalmente inammissibili.
  • Gli accertamenti analitico-induttivi e le presunzioni fiscali sono legittimi nella fase cautelare se il contribuente non produce documentazione contabile contraria; per far valere costi non contabilizzati occorrono almeno allegazioni fattuali o documenti che ne attestino l'esistenza.
  • L'impegno a pagare o la rateizzazione del debito tributario non eliminano automaticamente il pericolo di efficacia della confisca/sequestro: la misura cautelare può essere adottata e produrre effetti nel caso in cui l'impegno venga meno.
  • I limiti di impignorabilità dell'art. 545 c.p.c. si applicano alla confisca per equivalente solo per somme da rapporto di lavoro o di impiego; i redditi da lavoro autonomo non rientrano generalmente in tale tutela.
  • Per ottenere una tutela (proporzionalità/modulazione della misura) il ricorrente deve fornire elementi probatori specifici, ad esempio documentazione delle spese mensili o delle fonti di reddito, in modo che il giudice possa valutare le esigenze minime di vita.
  • Chi impugna misure cautelari reali deve articolare censure di diritto specifiche e confrontarsi puntualmente con la motivazione del giudice di merito; la genericità o l'assenza di confronto motivazionale rende il ricorso inammissibile.

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