Cassazione Penale, Sentenza n. 12308/2026 del 01/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Pavia che ha rigettato il riesame e confermato il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, diretto o per equivalente, fino alla concorrenza di euro 118.685,00 quale presunto profitto del reato di cui all'art. 4 d.lgs. 74/2000 (evasione IRPEF per l'anno 2022, presunta commissione a Cisliano il 10/08/2023). Il ricorso espone tre motivi: 1) violazione di legge e errata valutazione del fumus criminoso per aver consentito un accertamento analitico-induttivo senza tener conto del coefficiente di redditività della tipologia di attività (codice 709094) e senza dedurre i costi di produzione, nonché per ritenere che i costi non possano essere dedotti in sede penale; 2) vizio nella valutazione del periculum, poiché il Tribunale non avrebbe considerato la volontà dell'indagato di regolarizzare la propria posizione e che l'inclusione dei costi avrebbe fatto venire meno la soglia di punibilità; 3) errata determinazione del profitto confiscabile e richiesta di limitazione dell'importo richiamando per analogia i limiti di impignorabilità dell'art. 545 c.p.c.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazioni principali: - in materia di misure cautelari reali per reati tributari la cassazione ammette soltanto censure di violazione di legge (art. 325 c.p.p.); - è legittimo, nel procedimento cautelare reale per reati tributari, il ricorso ad accertamenti analitico-induttivi e a presunzioni fiscali quando l'interessato non produce documentazione contabile contraria; i costi non contabilizzati possono essere tenuti in considerazione solo se accompagnati da allegazioni fattuali sufficienti a dimostrarne l'esistenza, ma nel caso di specie il ricorrente non ha prodotto documentazione né si è confrontato con la motivazione del Tribunale; - le censure relative alla motivazione e alla valutazione dei fatti sono inammissibili in cassazione per violazione di legge; - quanto al periculum, il pagamento o la rateizzazione non eliminano automaticamente il pericolo di efficacia della confisca, che opera se l'impegno di pagamento non si realizza; il Tribunale ha rilevato altresì ulteriori pendenze indicative di scarsa propensione all'ottemperanza degli obblighi fiscali; - l'applicazione dei limiti di impignorabilità dell'art. 545 c.p.c. si estende alla confisca per equivalente solo per somme riconducibili a rapporti di lavoro o di impiego (non per redditi da lavoro autonomo); il ricorrente non ha documentato esigenze minime di vita né circostanze che giustificassero l'applicazione del limite. Conseguenze: dichiarata l'inammissibilità del ricorso; il ricorrente condannato alle spese (art. 616 c.p.p.) e al versamento, in via equitativa, di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 4 d.lgs. 74/2000
Norma che qualifica il reato di evasione fiscale e che la confisca mira a colpire il profitto del reato parametrato all'imposta evasa; nel caso esaminato il sequestro è stato disposto in relazione alla somma ritenuta profitto del reato.
art. 325 cod. proc. pen.
Limita i motivi ammissibili nel ricorso per cassazione avverso misure cautelari reali alle sole violazioni di legge; le censure meramente motivazionali o di fatto risultano inammissibili.
art. 12-bis, comma 2, d.lgs. n. 74/2000 (modificato dalla l. n. 84/2024)
Stabilisce che la confisca diretta o per equivalente non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all'erario quando il debito sia in corso di estinzione e il contribuente sia in regola con i pagamenti; interpretata nel senso che l'impegno di pagamento non impedisce l'adozione del sequestro ma ne determina l'efficacia solo in caso di mancato adempimento.
art. 545 cod. proc. civ.
I limiti di impignorabilità previsti per stipendi, salari, pensioni si applicano anche alla confisca per equivalente soltanto se le somme sono riconducibili a rapporto di lavoro o di impiego; non si estendono, di regola, ai redditi da lavoro autonomo.
art. 321 cod. proc. pen.
Richiamato nel titolo del terzo motivo dal ricorrente, ma la Corte ha ritenuto la censura generica e non confrontata con la motivazione del Tribunale; l'articolo non ha consentito di superare i profili d'inammissibilità del ricorso.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che regola l'onere delle spese in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Massime di principio
- In materia di misure cautelari reali per reati tributari la Cassazione ammette solo censure di violazione di legge: contestazioni sulla valutazione dei fatti o sulla motivazione sono generalmente inammissibili.
- Gli accertamenti analitico-induttivi e le presunzioni fiscali sono legittimi nella fase cautelare se il contribuente non produce documentazione contabile contraria; per far valere costi non contabilizzati occorrono almeno allegazioni fattuali o documenti che ne attestino l'esistenza.
- L'impegno a pagare o la rateizzazione del debito tributario non eliminano automaticamente il pericolo di efficacia della confisca/sequestro: la misura cautelare può essere adottata e produrre effetti nel caso in cui l'impegno venga meno.
- I limiti di impignorabilità dell'art. 545 c.p.c. si applicano alla confisca per equivalente solo per somme da rapporto di lavoro o di impiego; i redditi da lavoro autonomo non rientrano generalmente in tale tutela.
- Per ottenere una tutela (proporzionalità/modulazione della misura) il ricorrente deve fornire elementi probatori specifici, ad esempio documentazione delle spese mensili o delle fonti di reddito, in modo che il giudice possa valutare le esigenze minime di vita.
- Chi impugna misure cautelari reali deve articolare censure di diritto specifiche e confrontarsi puntualmente con la motivazione del giudice di merito; la genericità o l'assenza di confronto motivazionale rende il ricorso inammissibile.
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