Cassazione Penale, Sentenza n. 12302/2026 del 01/04/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Caruso impugna la conferma della condanna per il reato previsto dall'art. 7, comma 1, D.L. n.4/2019 (dichiarazione falsa sulla residenza continuativa in Italia per ottenere il reddito di cittadinanza). Deduce la violazione del principio di retroattività della legge penale più favorevole: dopo la legge di bilancio 2023 l'art.7 D.L. n.4/2019 è stato abrogato (efficace dal 1° gennaio 2024) e l'imputato sostiene che si è verificata un'abolitio criminis o, quanto meno, che dovrebbe applicarsi la fattispecie generale di cui all'art.316-ter c.p. (con soglia di rilevanza penale di euro 3.999,96), essendo le somme percepite non rilevanti ai fini penali. Inoltre contesta la presunta continuità normativa tra l'art.7 D.L. n.4/2019 e l'art.8 D.L. n.48/2023 (assegno di inclusione), sostenendo che non sussisterebbe continuità e quindi l'abrogazione avrebbe estinto la responsabilità penale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile però ha motivato nel merito che le doglianze sono manifestamente infondate. Ha ribadito che la formale abrogazione dell'art.7 D.L. n.4/2019 (disposta dall'art.1, comma 318, legge n.197/2022, con efficacia dal 1/1/2024) non ha comportato un'abolitio criminis, poiché sussiste continuità normativa con l'incriminazione prevista dall'art.8 D.L. 4/5/2023, n.48 (convertito con legge n.85/2023) che ha introdotto una fattispecie sovrapponibile relativa al nuovo beneficio. La considerazione relativa all'art.316-ter c.p. è stata ritenuta irrilevante. Conseguentemente è confermata la tenuta della condanna e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese del procedimento e a una sanzione pecuniaria di €3000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art.616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, D.L. n.4/2019
Norma incriminatrice che punisce la falsa dichiarazione sulla residenza continuativa in Italia finalizzata all'ottenimento del reddito di cittadinanza; è stata formalmente abrogata dalla legge n.197/2022 ma la Corte ritiene la sua disciplina sostanzialmente prosegua nella nuova fattispecie (continuità normativa)
art. 8, D.L. 4 maggio 2023, n.48 (convertito dalla legge 3 luglio 2023, n.85)
Fattispecie incriminatrice relativa al nuovo beneficio (assegno di inclusione) ritenuta sovrapponibile a quella dell'art.7 D.L. n.4/2019; la Corte ne riconosce la continuità normativa rispetto alla precedente incriminazione, impedendo di ritenere realizzata un'abolitio criminis
art. 316-ter cod. pen.
soglia di rilevanza penale: euro 3.999,96
Norma che disciplina l'indebita percezione di erogazioni pubbliche con una soglia economica di rilevanza; la Corte ha ritenuto irrilevante il richiamo a tale norma per il caso concreto, non potendo sostituirla alla specifica disciplina relativa al reddito/assegno di inclusione
art. 1, comma 318, legge 29 dicembre 2022, n.197
Disposizione formale che ha abrogato la legge di conversione del D.L. n.4/2019 a far data dal 1/1/2024; la Corte interpreta l'abrogazione come formale e non come estinzione automatica della responsabilità quando interviene una norma successiva sovrapponibile
art. 2 cod. pen., comma secondo e comma terzo
Comma secondo (abolitio criminis) e comma terzo (successione di leggi penali nel tempo): la Corte applica il criterio del comma terzo, ritenendo che si sia verificata una successione di leggi penali e non una abolitio criminis
art. 616 cod. proc. pen.
Norma procedurale che regola le conseguenze in caso di inammissibilità del ricorso in Cassazione; la sua applicazione comporta la condanna del ricorrente alle spese e ad una sanzione pecuniaria (nella specie, €3000)
Massime di principio
- L'abrogazione formale di una norma incriminatrice non determina automaticamente un'abolitio criminis se è intervenuta una normativa successiva che disciplina in termini sovrapponibili la stessa condotta: va valutata la continuità normativa (art.2, comma terzo, c.p.).
- Se la fattispecie sostitutiva (nuovo beneficio) contempla una disciplina penalmente analoga alla precedente, il giudice può ritenere che la responsabilità non sia estinta e applicare la nuova fattispecie; pertanto non è sufficiente la mera abrogazione formale per ottenere l'estinzione del reato.
- La richiamata norma generale penale (es. art.316-ter c.p.) con soglia economica non è automaticamente applicabile in sostituzione di una norma speciale abrogata se è pacificamente configurabile una successione normativa che mantiene la tutela penale dello stesso bene giuridico.
- Le impugnazioni in Cassazione basate su presunte retroattività della legge più favorevole richiedono di dimostrare l'effettiva applicabilità della norma più favorevole al fatto concreto; la semplice abrogazione formale non basta quando sussiste continuità normativa.
- In caso di inammissibilità del ricorso per Cassazione, è frequente l'applicazione dell'art.616 c.p.p. con condanna alle spese e possibile sanzione pecuniaria a carico del ricorrente.
- Nei reati connessi alla percezione di benefici assistenziali, l'accertamento temporale dei fatti (date di residenza e di presentazione delle domande) è determinante per la configurazione dell'elemento soggettivo e della fraudolenta dichiarazione.
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