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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12301/2026 del 01/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso impugnava la conferma della condanna per il reato previsto dall\'art. 7 D.L. n.4/2019 per avere omesso, dopo aver ottenuto il reddito di cittadinanza con domanda del 16/03/2019, di comunicare che il 04/11/2019 era stata eseguita nei suoi confronti un\'ordinanza di custodia cautelare (poi tramutata in arresti domiciliari) e che, di conseguenza, aveva continuato a percepire il beneficio da novembre 2019 a febbraio 2021. Il ricorrente deduceva errore nella qualificazione giuridica della condotta (contestando l\'applicazione indebita della norma penale e rilevando la mancanza dell\'elemento soggettivo richiesto, ossia la finalità di ottenere il beneficio), nonché violazione di norme penali (richiamando anche l\'art. 2 comma 2 c.p.) e giurisprudenza secondo cui l\'omissione penalmente rilevante deve riguardare informazioni pertinenti alla revoca o riduzione del beneficio e deve essere connotata da dolo specifico.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché \"il fatto non sussiste\". Il Collegio ha ritenuto che la situazione contestata non rientri nelle 'informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio' ai sensi dell\'art. 7 D.L. n.4/2019, poiché l\'applicazione di una misura cautelare personale comporta invece la sospensione automatica del beneficio secondo l\'art. 7-ter del D.L. n.14/2019 e l\'art. 3 comma 13 del D.L. n.4/2019. La norma attribuisce al giudice l\'onere di disporre la sospensione e di comunicarla all\'INPS per l\'esecuzione; pertanto la mancata comunicazione ad opera del beneficiario non è penalmente rilevante. Conseguentemente è stata annullata anche la confisca della somma di denaro.

Norme richiamate

  • D.L. n.4/2019, art. 7, comma 1

    La Corte ha ritenuto che l\'ambito di applicazione di questa disposizione riguarda omissioni di informazioni rilevanti ai fini di revoca o riduzione del beneficio; tuttavia la mancata comunicazione dell\'applicazione di una misura cautelare personale non rientra in tali informazioni quando una diversa norma prevede la sospensione automatica del beneficio

  • D.L. n.4/2019, art. 3, comma 13

    "Nel caso in cui il nucleo familiare beneficiario abbia tra i suoi componenti soggetti che si trovano in stato detentivo... il parametro della scala di equivalenza... non tiene conto di tali soggetti"

    Prevede la riduzione del parametro di scala di equivalenza per componenti in stato detentivo o sottoposti a misura cautelare o condannati per taluni delitti; indica che tali situazioni sono disciplinate separatamente rispetto alle informazioni da fornire

  • D.L. n.14/2019, art. 7-ter, commi 1-4

    Stabilisce la sospensione automatica del beneficio nei confronti del beneficiario cui è applicata una misura cautelare personale o condannato con sentenza non definitiva per taluni delitti, disciplina l\'adozione non retroattiva dei provvedimenti di sospensione da parte del giudice competente e l\'obbligo di comunicazione all\'INPS da parte dell\'autorità giudiziaria; la Corte ha ritenuto che questa disciplina escluda la rilevanza penale dell\'omessa comunicazione da parte del beneficiario

  • Codice di procedura penale, art. 609, comma 2

    Richiamato dalla Corte per affermare che il fatto tipico previsto dalla norma incriminatrice è insussistente e quindi non sussiste la condotta penalmente rilevante

  • Giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 19873 del 04/02/2025)

    La Corte richiama precedente decisione che ha affermato che la sospensione automatica del beneficio in caso di misura cautelare esclude che l\'omessa comunicazione da parte del beneficiario sia penalmente rilevante ai sensi dell\'art. 7 D.L. n.4/2019, perché non rientra nelle informazioni dovute per revoca o riduzione

Massime di principio

  • Quando la legge prevede una sospensione automatica del beneficio a seguito di una misura cautelare o di una condanna non definitiva (es. art. 7-ter D.L. n.14/2019), l\'onere principale di sospendere e comunicare il provvedimento ricade sulle autorità giudiziarie; l\'omessa comunicazione da parte del beneficiario tende a non essere penalmente rilevante
  • Occorre distinguere tra fattispecie che comportano revoca o riduzione del beneficio e fattispecie che comportano solo sospensione: solo le omissioni che riguardano informazioni necessarie alla revoca/riduzione possono integrare il reato previsto dall\'art. 7 D.L. n.4/2019
  • Valutare sempre il profilo soggettivo: la punibilità richiede che l\'omissione sia rilevante e, secondo la giurisprudenza consolidata, che sia diretta o finalizzata all\'ottenimento del beneficio (dolo specifico), salvo diversa previsione normativa
  • In casi simili verificare la normativa speciale e gli obblighi di comunicazione: se c\'è una procedura automatica o un obbligo di comunicazione a carico del giudice o dell\'autorità, la responsabilità penale del beneficiario è meno probabile
  • In assenza di prova del dolo specifico o ove la norma preveda misure amministrative/automatiche, la confisca del profitto del reato, che presuppone la condanna penale, può essere dichiarata insussistente e viene cassata

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