Cassazione Penale, Sentenza n. 12299/2026 del 01/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Accardo era percettore del reddito di cittadinanza (domanda 06/03/2019) e, dopo essere stato tradotto in carcere il 04/04/2019 in esecuzione di un ordine di cattura, non avrebbe comunicato all'INPS, nei quindici giorni successivi, il proprio stato di detenzione come previsto dall'art. 3, comma 13, D.L. n.4/2019. Per tale omissione è stato ritenuto responsabile del reato previsto dall'art. 7, comma 2, D.L. n.4/2019. In cassazione ha dedotto (i) che l'obbligo informativo non si applicava al suo caso salvo la sospensione automatica prevista dall'art. 7-ter (ovvero che, se operasse la sospensione, l'omessa comunicazione non sarebbe penalmente rilevante), (ii) che l'obbligo riguarderebbe soltanto lo stato detentivo di un familiare e non del richiedente stesso, e (iii) di essere stato oggettivamente impossibilitato a comunicare a causa della detenzione e della irreperibilità/ordine di cattura.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che: (i) l'art. 7-ter D.L. n.4/2019 prevede la sospensione automatica del beneficio solo nei casi di applicazione di misura cautelare personale o di condanna non definitiva e non riguarda il caso di esecuzione di pena definitiva; (ii) l'obbligo di comunicare lo "stato detentivo" previsto dall'art. 3, comma 13, D.L. n.4/2019 si riferisce anche alla stessa persona richiedente/beneficiaria (che è componente del nucleo familiare) e pertanto la mancata comunicazione è informazione rilevante ai fini della riduzione/revoca del beneficio; (iii) la difficoltà o l'irreperibilità del ricorrente non esime dall'obbligo informativo e l'ignoranza della norma non esclude il dolo: di conseguenza è confermata la condanna per il reato contestato e la pena di 8 mesi di reclusione, oltre alla condanna alle spese processuali.
Norme richiamate
D.L. n.4/2019, art. 3, comma 13
"Nel caso in cui il nucleo familiare beneficiario abbia tra i suoi componenti soggetti che si trovano in stato detentivo, ovvero sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica, il parametro della scala di equivalenza di cui al comma 1, lettera a), non tiene conto di tali soggetti. La medesima riduzione del parametro della scala di equivalenza si applica nei casi in cui faccia parte del nucleo familiare un componente sottoposto a misura cautelare o condannato per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3"
L'obbligo informativo riguarda lo "stato detentivo" dei componenti del nucleo familiare e si estende anche alla persona richiedente/beneficiaria stessa; la comunicazione è rilevante ai fini della riduzione o revoca del beneficio e deve essere effettuata tempestivamente (nel caso di specie entro 15 giorni dall'esecuzione della pena).
D.L. n.4/2019, art. 7, comma 2
Norma incriminatrice applicata in sede di merito: sanziona le false dichiarazioni o le omissioni rilevanti finalizzate all'ottenimento o al mantenimento del reddito di cittadinanza. La mancata comunicazione dello stato detentivo, quando dovuta, integra la fattispecie punibile.
"Nei confronti del beneficiario o del richiedente cui è applicata una misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell'arresto o del fermo, nonché del condannato con sentenza non definitiva per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3, l'erogazione del beneficio di cui all'articolo 1 è sospesa. ... La sospensione opera nel limite e con le modalità di cui all'articolo 3, comma 13."
Prevede la sospensione automatica del beneficio per misure cautelari personali o per condanne non definitive; la Corte ha interpretato che, quando tale sospensione opera automaticamente, l'omessa comunicazione della misura cautelare non costituisce di per sé condotta penalmente rilevante. Tuttavia la norma non opera per l'esecuzione di pene definitive, quindi non assorbe l'obbligo informativo previsto dall'art. 3, comma 13 nel caso di pena esecutiva definitiva.
Codice di procedura penale, art. 296
Richiamato nel testo dell'art. 7-ter in relazione alla figura del latitante (menzionato per chiarire i casi di sospensione automatica del beneficio).
Codice penale, art. 5 (principio sul dolo)
Richiamata giurisprudenzialmente per affermare che l'errore sulla legge non esclude il dolo nell'ambito delle fattispecie relative al reddito di cittadinanza: l'ignoranza della disciplina non esime dalla responsabilità penale quando manchi l'ordinaria diligenza.
Massime di principio
- L'obbligo di comunicare all'INPS lo "stato detentivo" riguarda sia i componenti del nucleo familiare sia la stessa persona richiedente/beneficiaria: la mancata comunicazione è rilevante ai fini della riduzione o revoca del reddito di cittadinanza.
- La sospensione automatica del beneficio prevista dall'art. 7-ter opera solo per l'applicazione di misure cautelari personali e per condanne non definitive; non vale per l'esecuzione di pene definitive, per le quali permane l'obbligo informativo.
- Se la sospensione automatica si applica, l'omessa comunicazione della misura cautelare può risultare non penalmente rilevante, ma questo esito non si estende ai casi non coperti dall'art. 7-ter.
- L'asserita impossibilità materiale di comunicare (es. detenzione, irreperibilità) è scrutinata restrittivamente: difficoltà di fatto raramente esonera dall'obbligo di comunicazione, salvo prova di impossibilità assoluta e inevitabile.
- L'ignoranza della normativa o l'errore di diritto circa i requisiti per percepire il beneficio non escludono automaticamente il dolo e quindi la responsabilità penale; è richiesta ordinaria diligenza nella conoscenza degli obblighi dichiarativi.
- In casi simili è opportuno comunicare tempestivamente qualsiasi variazione rilevante (stato detentivo, ricovero, ecc.) e, se impossibilitati, documentare e prova-re l'impossibilità: la tempestività (es. termine dei 15 giorni) è un elemento cruciale.
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