Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12304/2026 del 01/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione contro la conferma in appello della condanna per emissione di fatture per operazioni parzialmente inesistenti (art. 8 d.lgs. 74/2000, comma 2‑bis) relativa a importi limitati a €105.000. I motivi dedotti: 1) nullità per manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione rispetto al cosiddetto meccanismo restitutorio e ai tempi/ammontari dei trasferimenti fra Kamac D.o.o., Ranislavjevic, Vandova e Carminati; 2) violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza per presunta mutazione del fatto da monosoggettivo a plurisoggettivo e per diverso ruolo attribuito al ricorrente; 3) difetto di motivazione su censure sollevate in appello (in particolare riguardo agli artt. 8 e 9 d.lgs. 74/2000); 4) errata interpretazione dell'art. 8 d.lgs. 74/2000 e dell'art. 21 co.2 lett. c) D.P.R. 633/1972 (sulla qualificazione come fattura di documenti esteri privi della provenienza dal rappresentante fiscale); 5) errata applicazione dell'art. 131‑bis c.p. (negazione della causa di non punibilità per particolare tenuità) per aver introdotto requisiti non previsti e valutato erroneamente gli indici di marginalità e di eliminazione del danno.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo relativo alla manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione della Corte territoriale: la ricostruzione dei flussi finanziari (provviste e presunte restituzioni) risultava incoerente e non spiegava come somme maggiori di quelle versate dalla Union Carburanti fossero state trasferite a Carminati, venendo meno il fondamento logico del ragionamento probatorio rispetto al ruolo attribuito a Di Ilio. La Cassazione ha quindi annullato la sentenza impugnata per vizio di motivazione e ha disposto il rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Trieste per un nuovo esame del compendio probatorio. I restanti motivi sono stati assorbiti dall'accoglimento del primo. Non si è assunta decisione sul merito sostanziale della responsabilità penale, essendo disposta la riesame in appello.

Norme richiamate

  • art. 8 d.lgs. 74/2000 (emissione di fatture per operazioni inesistenti)

    La norma è stata applicata dalla Corte territoriale per la condanna; la Cassazione non ha esaminato nel merito la qualificazione finale del fatto ma ha valutato che il ragionamento probatorio fatto per collegare i trasferimenti di denaro alla fattispecie dell'art. 8 risultasse logicamente incongruo rispetto ai dati numerici emersi.

  • art. 8 comma 2‑bis d.lgs. 74/2000

    Richiamato in relazione alla pena irrogata (la Corte di merito aveva ritenuto sussistente l'ipotesi aggravata/particolare prevista dalla norma); la Cassazione non ha invece confermato o riformato la qualificazione sostanziale, avendo annullato per vizio di motivazione.

  • art. 9 d.lgs. 74/2000

    La Corte di Cassazione ha richiamato il principio secondo cui la norma esclude la doppia punibilità fra chi emette la fattura e chi se ne avvale, ma non impedisce che l'emissione avvenga in concorso con soggetti diversi dall'utilizzatore; pertanto l'asserita mutazione dell'imputazione in concorso non determina automaticamente violazione del principio di correlazione.

  • art. 21 co.2 lett. c) D.P.R. 633/1972 (requisiti fattura soggetto estero e rappresentante fiscale)

    La difesa aveva censurato la mancata qualificazione del documento come fattura ai fini fiscali per l'assenza della provenienza dal rappresentante fiscale; la Cassazione ha rilevato che tale questione costituisce problema rilevante ma non è stata risolutiva ai fini dell'annullamento, il quale è stato fondato su difetto logico‑probatorio della motivazione

  • art. 131‑bis c.p. (causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto)

    La difesa contestava la negativa applicazione basata sull'intensità del dolo: la Corte di Cassazione ha ricordato implicitamente che la valutazione della tenuità non può essere sostituita da requisiti non previsti dalla norma e che la corretta applicazione richiede valutazione puntuale degli indici indicati dalla legge; tuttavia la Cassazione ha assorbito la censura in virtù dell'annullamento per vizio di motivazione.

  • art. 606 comma 1 lett. e) c.p.p. (motivazione manifestamente illogica o contraddittoria)

    Fondamento giuridico principale dell'annullamento: la Corte di Cassazione ha ritenuto che la sentenza impugnata contenesse passaggi motivazionali manifestamente illogici e contraddittori rispetto ai dati numerici sui flussi finanziari, tali da compromettere la validità della decisione.

  • art. 521 c.p.p. (nullità della sentenza per mutamento del fatto)

    La Corte ha rigettato la doglianza di nullità basata sulla presunta mutazione del fatto, riaffermando che il mutamento non è configurabile quando il nucleo fattuale resta identico e la difesa ha avuto la possibilità concreta di difendersi.

  • art. 110 c.p. (concorso di persone nel reato)

    Riferimento normativo per la possibilità che l'imputato risponda in concorso con altri: la Cassazione ha ricordato che la trasformazione dell'imputazione da 'uti singulus' a concorso non costituisce di per sé violazione della correlazione tra accusa e sentenza se l'oggetto dell'accusa è rimasto sostanzialmente lo stesso.

Massime di principio

  • La trasformazione della qualificazione del fatto da monosoggettivo a plurisoggettivo non comporta automaticamente violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, purché il nucleo fattuale rimanga identico e la difesa abbia potuto esercitare adeguatamente il diritto di difesa durante il processo.
  • La Corte di Cassazione annulla per manifesta illogicità quando la ricostruzione probatoria dei flussi finanziari è incoerente o contraddittoria rispetto ai dati numerici essenziali: il giudice di merito deve spiegare in modo logico e comprensibile il nesso tra trasferimenti e conclusioni penali.
  • Se la motivazione non chiarisce la provenienza o la destinazione di somme rilevanti per la ricostruzione del reato, occorre che il giudice di merito integri l'esame probatorio o offra una ricostruzione alternativa plausibile; in mancanza, è possibile annullamento con rinvio.
  • Questioni di diritto sulla qualificazione fiscale della documentazione (per esempio i requisiti della fattura estera ai sensi del DPR 633/1972) devono essere affrontate esplicitamente e motivate, perché possono incidere sulla tipicità del reato di emissione di fatture inesistenti.
  • L'art. 9 d.lgs. 74/2000 esclude la doppia punibilità tra emittente e utilizzatore, ma non impedisce che altri soggetti concorrano nella emissione: va dunque distinta l'esclusione della doppia punizione dalla valutazione del concorso di persone.
  • Nella valutazione dell'art. 131‑bis c.p. il giudice non può introdurre requisiti sostanziali estranei alla norma (ad esempio l'intensità del dolo come condizione aggiuntiva): la decisione richiede una valutazione puntuale degli indici di tenuità previsti dalla legge.
  • Quando si impugna una motivazione per contraddittorietà o sproporzione tra somme documentate e trasferite, la difesa può ottenere l'annullamento se emerge che la logica probatoria è lacunosa e il giudice di merito non ha compiuto verifiche essenziali sulle fonti delle risorse.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.