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Cassazione Civile, Ordinanza n. 41747/2021 del 28/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Nel corso di un'esecuzione forzata promossa da una società creditrice contro il Ministero della giustizia, i ricorrenti intervennero deducendo di essere titolari, per distrazione, di crediti da rifusione spese riconosciuti in un precedente giudizio ex legge Pinto, concluso con decreto della Corte d'appello di Catanzaro. Il giudice dell'esecuzione dichiarò inammissibile l'intervento, ritenendo che i crediti derivanti da pronunce ai sensi della legge Pinto, compresi quelli distratti in favore dei difensori, non fossero azionabili con pignoramento presso terzi. I ricorrenti proposero opposizione ex art. 617 c.p.c., ma il giudice dell'esecuzione la dichiarò improcedibile/inammissibile per mancata notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza entro il termine assegnato. Il Tribunale di Roma confermò l'inammissibilità dell'opposizione, escludendo che la mancata comunicazione del decreto da parte della cancelleria o la sua asserita illeggibilità potessero giustificare la decadenza, anche perché il deposito risultava dal sistema telematico Polisweb. In cassazione i ricorrenti hanno denunciato: 1) violazione degli artt. 617 e 618 c.p.c., sostenendo l'autonomia della fase di merito dell'opposizione rispetto alla fase sommaria e l'irrilevanza della decadenza maturata in quest'ultima; 2) violazione degli artt. 135, 136 e 153 c.p.c. e degli artt. 3 e 24 Cost., sostenendo che il decreto di fissazione dell'udienza non fosse stato comunicato e fosse comunque illeggibile, con conseguente necessità di interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 618 c.p.c. nel senso di escludere la decadenza in assenza di comunicazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, in materia di opposizione all'esecuzione, il decreto con cui il giudice fissa l'udienza della fase sommaria e assegna il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto non è soggetto a comunicazione di cancelleria; la sua mancata osservanza comporta l'inammissibilità dell'opposizione, senza rimessione in termini. Ha inoltre dichiarato inammissibile per difetto di specifica censura la prima articolazione del secondo motivo, osservando che il Tribunale aveva fondato la decisione anche sulla mancata allegazione del momento in cui i ricorrenti avessero avuto conoscenza dell'illeggibilità del decreto e avessero richiesto copia cartacea. La seconda articolazione del secondo motivo è stata respinta perché la giurisprudenza costituzionale invocata non è applicabile al processo civile telematico, nel quale l'accesso ai registri di cancelleria tramite Polisweb non comporta un onere eccedente la normale diligenza. I ricorrenti sono stati condannati alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 617 c.p.c.

    regola l'opposizione agli atti esecutivi; la sua disciplina non impedisce che la mancata tempestiva notificazione del ricorso e del decreto nella fase sommaria determini l'inammissibilità dell'opposizione.

  • art. 618 c.p.c.

    il decreto con cui il giudice dell'esecuzione fissa l'udienza della fase sommaria e assegna il termine per notificare ricorso e decreto non è soggetto a comunicazione di cancelleria all'opponente; la sua omissione nel termine comporta decadenza e inammissibilità.

  • art. 135 c.p.c.

    richiamato solo come norma processuale asseritamente violata, senza che la Corte ne ricavi una diversa regola rispetto alla disciplina della comunicazione del decreto.

  • art. 136 c.p.c.

    richiamato solo nel motivo di ricorso; la Corte ribadisce che non sussiste obbligo di comunicazione del decreto di fissazione dell'udienza nella fase sommaria dell'opposizione.

  • art. 153 c.p.c.

    invocato per la rimessione in termini; la Corte esclude la possibilità di beneficiare della rimessione in termini in caso di mancata osservanza del termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione.

  • art. 3 Cost.

    invocato dai ricorrenti in chiave di eguaglianza e ragionevolezza; la Corte non ravvisa contrasto con il principio costituzionale.

  • art. 24 Cost.

    invocato dai ricorrenti in relazione al diritto di difesa; la Corte reputa non irragionevole l'onere di consultare i registri telematici e quindi non leso il diritto di difesa.

  • art. 385, comma 1, c.p.c.

    richiamato per la regolazione delle spese di legittimità secondo soccombenza.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per dare atto dei presupposti del contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.

  • art. 86 c.p.c.

    richiamato solo per la difesa personale dei ricorrenti.

  • art. 2 della legge n. 89 del 2001

    norma richiamata come base del precedente decreto di condanna per irragionevole durata del processo, dal quale derivavano i crediti per spese distratte.

  • art. 5 quinquies della legge n. 89 del 2001

    richiamato nel provvedimento del giudice dell'esecuzione quale norma ostativa al pignoramento presso terzi dei crediti derivanti da pronunce ex legge Pinto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione all'esecuzione, il decreto con cui il giudice fissa l'udienza della fase sommaria e assegna il termine per la notificazione del ricorso e del decreto all'opposto non richiede comunicazione di cancelleria all'opponente.
  • La mancata notificazione del ricorso e del decreto nel termine perentorio assegnato nella fase sommaria determina l'inammissibilità dell'opposizione, senza che l'opponente possa invocare la rimessione in termini per il solo fatto che il decreto non sia stato comunicato.
  • L'eventuale illeggibilità del provvedimento non esclude la decadenza se la parte non allega e dimostra tempestivamente quando abbia avuto conoscenza dell'ostacolo e quali iniziative abbia assunto con la normale diligenza per procurarsi una copia utilizzabile o un nuovo provvedimento.
  • Nel contesto del processo civile telematico, l'accesso ai registri di cancelleria tramite strumenti informatici ordinari non integra un onere eccedente la normale diligenza; pertanto non si applica automaticamente, in chiave estensiva, la regola costituzionale che esclude decadenze quando la parte non sia posta in condizione di conoscere il termine senza oneri eccessivi.
  • In cassazione, la censura è inammissibile se non colpisce tutte le autonome rationes decidendi poste a base della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveImpugnazioni
RamiEsecuzioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaDecadenza

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