Cassazione Civile, Sentenza n. 13994/2022 del 03/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Controversia fiscale relativa al periodo d'imposta 1983: la ricorrente, nella dichiarazione Mod.760/84, aveva qualificato come esente il 60% del dividendo percepito dalla consociata lussemburghese SOFTE (vale a dire considerandone imponibile solo il 40%) ai fini del calcolo del rapporto per la determinazione della quota di interessi passivi indeducibili ex artt. 58 e 74 DPR 597/1973. Successivamente la contribuente ha riservato e chiesto riliquidazione sostenendo che l'intero dividendo dovesse concorrere alla formazione del reddito imponibile (cioè essere considerato per intero ai fini del numeratore del rapporto), con conseguente riduzione delle imposte e domanda di rimborso. Parallelamente ha chiesto la riliquidazione del credito d'imposta sui dividendi, sostenendo l'applicabilità della misura prevista dall'art. 2 l. 25/11/1983 n.649 (9/16 = 56,25%) invece della misura inizialmente adottata (42,85%). L'Agenzia negò il rimborso; le Commissioni tributarie di primo e secondo grado avevano dato ragione alla contribuente; la Commissione Tributaria Centrale riformò accogliendo il ricorso dell'Ufficio. In Cassazione la ricorrente ha denunciato la nullità della sentenza per carenza o incongruenza della motivazione (violazione art.37 DPR 636/1972 e art.111 Cost., richiamando art.360 c.p.c. n.4).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso per vizio di motivazione: ha ritenuto la sentenza della Commissione Tributaria Centrale priva di motivazione adeguata e in parte incongrua rispetto al thema decidendum (la decisione centrale aveva motivato con argomenti estranei, es. assoggettabilità ad IRPEG/ILOR degli interessi su crediti d'imposta e riferimenti alla cedolare secca, senza spiegare il nesso con il problema del calcolo del rapporto di indeducibilità degli interessi e del credito d'imposta per il 1983). Per tale motivo la Corte ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte per nuovo esame, demandando anche a quella sede la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, art. 58
Norma chiave per il calcolo del rapporto tra ricavi imponibili e ricavi complessivi ai fini della deducibilità degli interessi passivi; la questione centrale era se includere per intero o per la sola parte imponibile i dividendi percepiti da controllate estere
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, art. 74
Richiamato insieme all'art.58 come disciplina del rapporto di indeducibilità degli interessi passivi
Legge 16 dicembre 1977, n. 904, art. 6, comma 3
Prevedeva che gli utili distribuiti da società collegate non residenti concorrano alla formazione del reddito imponibile per il 40% (da cui la pratica dichiarativa della contribuente di considerare il 60% esente)
Legge 13 dicembre 1977, n. 904, art. 1
Norma originaria che istituisce il meccanismo del credito d'imposta sui dividendi; rilevante per la determinazione del credito spettante al socio
Legge 25 novembre 1983, n. 649, art. 2, comma 1
Modificò il meccanismo del credito d'imposta stabilendo, a decorrere dal periodo d'imposta in corso all'1 dicembre 1983, la misura uniforme di 9/16 (56,25%) del credito riconosciuto alle persone giuridiche; la contribuente invocava l'applicazione di tale misura per il periodo 1983
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 63, comma 2, lett. d)
Norma poi disciplinante la materia a regime (menzionata in motivazione come parametro interpretativo successivo), con efficacia dal 1/1/1988; richiamata per confronto dal ricorrente
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 37
Norma procedurale richiamata dalla ricorrente per denunciare la nullità della sentenza per carenza della motivazione
Costituzione, art. 111
Richiamato per il principio del giusto processo e per l'obbligo di motivazione delle decisioni giudiziarie
Codice di procedura civile, art. 360, primo comma, n. 4
Fondamento di cassazione per vizio di motivazione (violazione di legge o per motivazione inconferente/assente)
Richiamata per spiegare il criterio di sindacato in Cassazione sulla motivazione: la tutela si riduce al minimo costituzionale ma resta configurabile la censura per motivazione assente, apparente o incomprensibile
Codice Civile, art. 2359 (richiamato nel contesto)
Definizione di società collegate utile per l'applicazione delle norme sui dividendi
Giurisprudenza: Cass. Sez. Un. 07/04/2014, n. 8053
Precedente richiamato dalla Corte sulla soglia minima di valutazione del vizio motivazionale ammesso in cassazione
Giurisprudenza: Cass. 12/10/2017, n. 23940
Ulteriore conferma dei principi sulla rilevanza, in cassazione, di motivazione completamente assente, apparente o incongrua
Massime di principio
- Il giudice di legittimità annulla una decisione quando la motivazione è assente, contraddittoria o non riferibile al thema decidendum: in cassazione la censura per vizio motivazionale resta ammissibile se riguarda la mancanza di motivazione in senso materiale o la sua incomprensibilità
- Nelle controversie fiscali che riguardano il calcolo del rapporto di indeducibilità degli interessi passivi (art.58 DPR 597/1973) è determinante stabilire quale parte dei dividendi concorra a formare il reddito imponibile: la qualificazione dei dividendi (quota imponibile vs quota esente) incide direttamente sul numeratore del rapporto e quindi sull'ammontare deducibile degli interessi
- La determinazione del credito d'imposta sui dividendi va fatta applicando la disciplina normativa vigente e specifica per il periodo d'imposta contestato (es.: la legge 649/1983 ha ridefinito la misura del credito per le persone giuridiche a decorrere dal periodo in cui è entrata in vigore)
- In sede di impugnazione amministrativa e giudiziaria è essenziale che la decisione dell'Amministrazione o del giudice spieghi il nesso logico e normativo fra i fatti accertati e le conclusioni fiscali: argomentazioni su profili estranei (es. interessi attivi su crediti d'imposta, cedolare secca) non possono sostituire la motivazione sul punto centrale contestato
- Se una commissione tributaria centrale decide sulla base di ragionamenti non attinenti al punto controverso, la decisione è a rischio di cassazione per vizio motivazionale e la controversia verrà rimessa al giudice di merito per un nuovo esame
- Per tutelare efficacemente i diritti in casi analoghi è consigliabile contestare in modo puntuale sia la qualificazione normativa delle poste (dividendi, crediti d'imposta, interessi) sia l'assenza di adeguata motivazione in ogni provvedimento che neghi rimborsi o riconoscimenti
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 3 mag 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 13828/2022 del 03/05/2022
- Sentenza civile · 3 mag 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 13831/2022 del 03/05/2022
- Sentenza civile · 3 mag 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 13856/2022 del 03/05/2022
- Sentenza civile · 3 mag 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 13857/2022 del 03/05/2022
- Sentenza civile · 3 mag 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 13860/2022 del 03/05/2022
- Sentenza civile · 3 mag 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 13906/2022 del 03/05/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →