Cassazione Civile, Sentenza n. 13906/2022 del 03/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del diniego di rimborso per un credito IVA relativo all'anno 1992, disposto dall'Agenzia nel gennaio 2013. La domanda di rimborso era stata originariamente presentata dal titolare Rubino Giuseppe (soggetto destinatario di provvedimento di sospensione per carichi erariali pendenti); il credito poi era stato ceduto alla Calzaturificio Eboli Corporation s.r.l., che ha proseguito la richiesta. L'Agenzia ha negato il rimborso ritenendo insussistenti i presupposti normativi (art. 30, commi 2 e 3, d.P.R. n. 633/1972). In sede di impugnazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) decorrenza del termine di decadenza ex art. 57 d.P.R. n. 600/1973 e quindi illegittimità del diniego; 2) violazione degli artt. 38-bis e 30 d.P.R. n. 633/1972 e mancata assunzione delle prove sull'esistenza del credito (onere probatorio); 3) violazione dell'art. 97 Cost. e dell'art. 10 dello Statuto del contribuente per legittimo affidamento derivante dalla lunga inerzia dell'Amministrazione che avrebbe impedito la ricostruzione della contabilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che: l'Amministrazione finanziaria può contestare la sussistenza del credito IVA anche se sono decorsi i termini per l'esercizio del potere di accertamento senza che sia stato adottato alcun provvedimento (richiamando Sezioni Unite Cass. n. 21766/2021 e altra giurisprudenza); grava sul contribuente l'onere di provare i fatti costitutivi del credito richiesto a rimborso e non è sufficiente l'indicazione nella dichiarazione; la mancata emanazione del provvedimento di diniego da parte dell'Amministrazione non crea automaticamente un legittimo affidamento indennizzabile, salvo specifiche circostanze che non ricorrevano nel caso (inoltre risultava sospetto il furto denunciato dal 1995). Per questi motivi il ricorso è stato rigettato e le spese compensate.
Norme richiamate
art. 57 d.P.R. n. 600/1973
La Corte ritiene che l'eventuale decorrenza dei termini di decadenza per l'accertamento non impedisca all'Amministrazione di contestare la sussistenza del credito IVA nel procedimento di rimborso; il termine di cui all'art. 57 non è, di per sé, ostativo alla contestazione del credito da parte dell'Amministrazione
art. 30, commi 2 e 3, d.P.R. n. 633/1972
Norma invocata dall'Amministrazione per il diniego del rimborso in quanto ricorrevano i presupposti per ritenere insussistente il credito; la Corte conferma che l'ufficio può negare il rimborso se non risultano provati i presupposti
art. 38-bis d.P.R. n. 633/1972
Richiamato nel quadro probatorio relativo alla documentazione e alle modalità di esercizio del diritto alla detrazione/credito; la Corte sottolinea che l'atto dichiarativo non sostituisce la prova dei fatti costitutivi del credito
art. 2697 c.c.
Principio dell'onere della prova: grava sul soggetto che agisce (qui il contribuente che chiede il rimborso) l'onere di provare i fatti costitutivi del credito reclamato
art. 97 Cost.
Richiamato nel motivo relativo a legittimo affidamento e correttezza dell'azione amministrativa; la Corte non ha ritenuto violato il principio in assenza di fatti idonei a generare un affidamento giuridicamente tutelabile
art. 10 Statuto del contribuente
Applicato alla questione del legittimo affidamento: la tutela richiede elementi concreti di apparenza di legittimità e buona fede del contribuente; la mera inerzia dell'Amministrazione non è di per sé sufficiente
art. 2220 c.c.
Richiamato con riferimento alla prescrizione delle scritture contabili e alla possibilità di ricostruzione della contabilità; la Corte non ha ritenuto che il decorso dei termini imponga automaticamente il riconoscimento del rimborso
art. 22 d.P.R. n. 633/1972
Richiamato insieme all'art. 2220 c.c. in ordine ai termini e agli effetti della documentazione contabile; non ha impedito all'Amministrazione di negare il rimborso in presenza di sospetti e mancata prova
Massime di principio
- Il rimborso IVA richiesto dal contribuente non è automaticamente riconosciuto per il solo fatto di essere indicato nella dichiarazione: il contribuente che agisce per ottenere il rimborso ha l'onere di provare i fatti costitutivi del credito
- L'Amministrazione finanziaria può contestare la sussistenza del credito anche se sono decorsi i termini per l'accertamento fiscale; la mancata adozione tempestiva di un provvedimento non determina automaticamente la perdita di controllo sulla pretesa tributaria
- La tutela per legittimo affidamento ex art. 10 Statuto del contribuente richiede elementi concreti (apparente e coerente attività amministrativa favorevole, buona fede del contribuente, circostanze specifiche): la mera inerzia amministrativa non è sufficiente
- La cessione del credito non elimina l'onere probatorio dell'assignee: chi chiede il rimborso in qualità di cessionario deve comunque dimostrare l'esistenza del credito trasferito
- In contenziosi di rimborso il contribuente è sostanzialmente l'attore e dunque le argomentazioni dell'Ufficio che negano la sussistenza dei fatti su cui si fonda la domanda costituiscono difese non precluse; la semplice illegittimità formale del diniego non implica automaticamente riconoscimento del credito
- Quando il credito riguarda anni molto remoti, la conservazione della documentazione e la tempestiva adozione di misure cautelari (evidenza, copie, testimonianze) sono fondamentali: la difficoltà nella ricostruzione contabile non sottrae l'obbligo della prova a chi richiede il rimborso
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 3 mag 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 13828/2022 del 03/05/2022
- Sentenza civile · 3 mag 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 13831/2022 del 03/05/2022
- Sentenza civile · 3 mag 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 13856/2022 del 03/05/2022
- Sentenza civile · 3 mag 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 13857/2022 del 03/05/2022
- Sentenza civile · 3 mag 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 13860/2022 del 03/05/2022
- Sentenza civile · 3 mag 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 13907/2022 del 03/05/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →