Cassazione Civile, Sentenza n. 13856/2022 del 03/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Consorzio ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Livorno che lo aveva condannato al pagamento degli onorari richiesti dall'avvocato Canepa. Il motivo principale (primo motivo) denunciava la nullità del procedimento e del provvedimento per violazione dell'art. 276, comma 1, c.p.c., e del d.lgs. n. 150/2011 (in particolare art. 14, comma 2), sostenendo che due dei giudici del collegio, compreso il presidente, non avevano partecipato alla discussione della causa né alla precisazione delle conclusioni, mentre la decisione era stata adottata da un collegio diverso da quello che aveva assistito all'ultima attività processuale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che nei processi di liquidazione degli onorari (richiamando il d.lgs. n. 150/2011) la discussione e la precisazione delle conclusioni debbano svolgersi davanti al collegio e che, ai sensi dell'art. 276 c.p.c., alla deliberazione possono partecipare solo i giudici che hanno assistito alla discussione. Di conseguenza la Corte ha cassato l'ordinanza del Tribunale di Livorno e ha rinviato la causa al medesimo Tribunale in diversa composizione affinché si proceda alla rinnovazione collegiale della discussione, alla precisazione delle conclusioni e alla nuova decisione; sono state anche compensate le spese relative al giudizio di legittimità come da dispositivo.
Norme richiamate
Il rito ex art. 702-bis c.p.c. è stato utilizzato per la domanda di liquidazione onorari; la scelta del rito non è stata contestata e il procedimento si inquadra nel regime speciale previsto per questo tipo di azione.
La Corte interpreta il comma 1 nel senso che alla deliberazione della decisione devono partecipare solo i giudici che hanno assistito alla discussione; se la composizione del collegio cambia dopo l'ultima attività processuale (discussione o precisazione delle conclusioni) la decisione è nulla.
d.lgs. n. 150/2011, art. 14, comma 2
Il Tribunale "decide in composizione collegiale"
Sebbene il comma 2 non prescriva espressamente la trattazione collegiale, la disposizione è stata interpretata unitamente al complesso delle norme del d.lgs. n. 150/2011 per ritenere che i processi di liquidazione onorari debbano essere trattati in composizione collegiale, con discussione e precisazione delle conclusioni davanti al collegio.
d.lgs. n. 150/2011, art. 3, comma 2
L'art. 3 consente la designazione del giudice relatore e la delega a uno dei componenti del collegio per l'assunzione dei mezzi istruttori, ma non autorizza la trattazione della discussione o la precisazione delle conclusioni in composizione diversa dal collegio: tali attività devono svolgersi davanti all'intero collegio.
Richiamato nella doglianza come norma la cui violazione sarebbe stata dedotta, ma la decisione della Corte si è fondata principalmente sull'interpretazione congiunta dell'art. 276 c.p.c. e delle disposizioni del d.lgs. n. 150/2011 circa la composizione collegiale.
Massime di principio
- Nei procedimenti di liquidazione degli onorari (d.lgs. n. 150/2011) la discussione e la precisazione delle conclusioni devono svolgersi davanti al collegio; la decisione finale può essere adottata solo dai giudici che hanno assistito a tali attività.
- Se la composizione del collegio cambia tra l'ultima attività processuale (discussione o precisazione delle conclusioni) e la deliberazione, la pronuncia è nulla per violazione dell'art. 276 c.p.c.; ciò comporta la cassazione e il rinvio per rinnovazione della discussione nella corretta composizione.
- La scelta del rito (es. art. 702-bis c.p.c.) per le controversie relative agli onorari è compatibile con il d.lgs. n. 150/2011, ma richiede rispetto delle regole procedurali specifiche sul funzionamento del collegio.
- La questione della congruità degli importi (quantificazione degli onorari o importi concordati con transazione) può rimanere assorbita se viene dichiarata la nullità per vizi procedurali; quindi è essenziale sollevare immediatamente eccezioni relative alla composizione del collegio per evitare che vizi processuali precludano la decisione sul merito.
- Per i ricorrenti/resistenti: se si rileva che membri del collegio non hanno partecipato alla discussione o alla precisazione delle conclusioni, è opportuno sollevare subito l'eccezione di nullità e chiedere la verbalizzazione dell'irregolarità; per il giudice: in caso di assenza di componenti, rinviare o provvedere a ricomporre il collegio per non incorrere in nullità.
- In sede di rinvio il Tribunale deve rinnovare collegialmente la discussione e la precisazione delle conclusioni prima di decidere nuovamente; eventuali questioni di quantificazione saranno allora valutate sul merito.
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