Cassazione Civile, Sentenza n. 13831/2022 del 03/05/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La società impugnava la cartella di pagamento notificata dopo controllo formale della dichiarazione (art. 36-bis DPR 600/1973) per omesso versamento di tributi relativi al 2008-2009. Questioni centrali: (i) se la notifica della cartella dopo la presentazione del ricorso per l'ammissione al concordato preventivo sia compatibile con il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive previsto dall'art. 168 l.f.; (ii) se l'Agenzia delle Entrate avesse legittimazione e interesse ad impugnare la sentenza di primo grado; (iii) validità dell'iscrizione a ruolo dell'aggio di riscossione e obbligo di contraddittorio preventivo nelle procedure automatiche di accertamento.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo (sull'illegittimità dell'impugnazione da parte dell'Agenzia) e ha accolto il secondo (sulla incompatibilità della notifica della cartella con l'art. 168 l.f.). Ha ritenuto la notifica della cartella, anche se derivante da controllo automatizzato (art. 36-bis), come atto di esecuzione rientrante nel divieto previsto dall'art. 168 l.f., e che l'Amministrazione finanziaria possa far valere il credito nell'ambito della procedura concordataria mediante l'iscrizione a ruolo e la partecipazione al concorso, senza necessità di notificare la cartella. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata cassata e, decidendo nel merito, la Corte ha accolto l'originario ricorso della società. Le spese sono state integralmente compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 168, legge fallimentare (I.fall.)
Stabilisce il divieto, dalla presentazione del ricorso per concordato fino alla definitività dell'omologazione, di iniziare o proseguire azioni esecutive; la Corte interpreta la notifica della cartella di pagamento come esercizio di azione esecutiva ricompreso nel divieto, anche per crediti erariali.
art. 36-bis, DPR 29 settembre 1973, n. 600
Norma che disciplina la notifica della cartella a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione; la Corte ritiene che tale forma di notifica non eluda il divieto ex art. 168 l.f. e quindi sia comunque vietata dopo la presentazione del ricorso per concordato.
art. 25, comma 1-bis, DPR n. 602/1973
Prevede termini e condizioni per la notifica della cartella per crediti anteriori alla pubblicazione del ricorso per concordato: la Corte ne trae argomento per affermare l'inutilità pratica della notifica durante la procedura concordataria e la possibilità che l'iscrizione a ruolo e l'inserimento nella procedura siano sufficienti.
art. 33, d.lgs. 13 aprile 1999, n. 122 e art. 90, DPR 29 settembre 1972, n. 633
Richiamati in relazione alle attività dell'agente della riscossione: l'Amministrazione può iscrivere il credito a ruolo e l'agente compiere gli atti necessari per l'inserimento del credito nel passivo del concordato senza necessità di notificare la cartella al debitore concordatario.
art. 6, comma 5, d.lgs. n. 472/1997
Norma relativa alle sanzioni tributarie richiamata nei motivi residui; la Corte ha però assorbito le censure connesse in ragione dell'accoglimento del motivo principale.
art. 2, secondo comma, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 462
Richiamata rispetto a questioni procedurali connesse all'accertamento e alle notifiche automatiche; assorbita insieme agli altri motivi secondari.
art. 1, 10 e 19, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546; artt. 100 e 323 c.p.c.; art. 2909 c.c.
Richiamate nel primo motivo sulla validità della sentenza e sulla legittimazione ad impugnare; la Corte ha ritenuto infondato il vizio di nullità denunciato, affermando che la partecipazione dell'Amministrazione al primo grado le conferisce la legittimazione ad impugnare.
Massime di principio
- La notifica di una cartella di pagamento dopo la presentazione del ricorso per l'ammissione al concordato preventivo è, in linea generale, incompatibile con il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive previsto dall'art. 168 l.f.; la cartella è considerata atto esecutivo.
- I crediti erariali anteriori alla presentazione del ricorso per concordato devono essere fatti valere nell'ambito della procedura concorsuale (iscrizione al ruolo e partecipazione al passivo), senza che la preventiva notifica della cartella sia necessaria o consistente.
- Anche le cartelle emesse a seguito di controllo automatizzato (art. 36-bis DPR 600/1973) non sottraggono dall'applicazione del divieto previsto dall'art. 168 l.f.: la forma dell'accertamento non legittima la notifica durante la pendency del procedimento concordatario.
- La partecipazione dell'Amministrazione finanziaria al giudizio di primo grado conferisce ad essa la legittimazione ad impugnare la decisione, indipendentemente dal fatto che l'agente della riscossione sia l'effettivo destinatario dell'azione esecutiva.
- La tutela del diritto di difesa del debitore concordatario e la possibilità di contestare i crediti nell'ambito della procedura concorsuale rendono non necessaria la notifica immediata della cartella per consentire al debitore di valutare e calibrare il piano concordatario.
- In assenza di un orientamento giurisprudenziale consolidato su talune questioni connesse, il giudice può compensare integralmente le spese processuali.
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