Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 13860/2022 del 03/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugna la sentenza della Corte d'Appello di Brescia n. 887/2016 con cinque motivi: (1) violazione degli artt. 342 e 112 c.p.c. per aver la Corte d'Appello deciso sull'ammissione di documenti (i SAL) con ragioni non dedotte in appello; (2) violazione dell'art. 329 c.p.c. per presunta formazione di giudicato interno su affermazioni del Tribunale non contestate; (3) violazione degli artt. 184, 194 e 195 c.p.c. per aver consentito che il CTU acquisisse e valutasse documenti non prodotti tempestivamente dalle parti aggirando le preclusioni istruttorie; (4) errata applicazione dell'art. 2697 c.c. e del principio di riparto dell'onere della prova, sostenendo che gli stati di avanzamento lavori predisposti unilateralmente dall'appaltatore non provano il credito senza accettazione del committente; (5) omessa valutazione di fatto decisivo (art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c.), inerente la diversità tra i SAL prodotti in appello e quelli acquisiti in primo grado dal CTU.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso principale della Finbral e ha dichiarato assorbito il ricorso incidentale della Gualdi. Ha confermato la legittimità delle valutazioni della Corte d'Appello: i SAL erano transitati nel materiale disponibile al CTU tramite la perizia di parte e il consulente d'ufficio ha potuto acquisirli entro i limiti dei poteri riconosciuti dalla giurisprudenza di legittimità (Sezioni Unite), trattandosi di elementi secondari funzionali alla prova dell'esecuzione delle opere. La Corte ha inoltre ritenuto che la Corte d'Appello potesse rivalutare la questione circa la tempestività della produzione documentale posto che l'appello devolveva in toto la verifica della fondatezza della domanda. È stato altresì respinto il vizio relativo all'onere della prova: la decisione si è basata su una valutazione complessiva (CTU con accesso in loco, contabilità, clausole contrattuali) e non solo sui SAL. In accoglimento parziale del gravame in sede d'appello, la Corte d'Appello aveva riconosciuto a Gualdi €141.974,00 a titolo di saldo; la Cassazione ha lasciato ferme le statuizioni impugnate e ha condannato la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità (liquidate in complessivi €7.000,00 oltre oneri) e al versamento del contributo unificato aggiuntivo previsto dalla legge.

Norme richiamate

  • art. 345 c.p.c.

    Regola la possibilità di ammettere nuovi mezzi di prova in appello. La Corte ha ritenuto che la valutazione sull'ammissione dei SAL potesse essere compiuta in appello alla luce di quanto devoluto dal gravame e dell'effettivo trasferimento dei documenti al materiale del CTU

  • art. 184 c.p.c.

    Disciplina le preclusioni istruttorie. La Corte ha richiamato il principio secondo cui le preclusioni valgono per le parti, ma non si applicano nella stessa misura al consulente d'ufficio, che può acquisire documenti necessari per rispondere ai quesiti nei limiti dei fatti secondari

  • art. 112 c.p.c.

    Stabilisce che il giudice del gravame decide tenendo conto di quanto devoluto con l'appello. La Corte ha ritenuto legittimo che l'appello comportasse la rivalutazione anche della questione relativa alla produzione dei SAL

  • art. 329 c.p.c.

    Riguarda gli effetti della mancata impugnazione di parti della sentenza (giudicato interno). La Cassazione ha precisato che solo capi autonomi e risolutivi costituiscono giudicato interno; la questione sulla tempestività della produzione dei SAL non era un capo autonomo ma una premessa argomentativa

  • art. 342 c.p.c.

    Citato nei motivi di ricorso in relazione alla motivazione della sentenza; la Corte non ha ritenuto sussistere la violazione dedotta, confermando la regolare motivazione e la corretta utilizzazione delle risultanze del CTU

  • art. 2697 c.c.

    Ripartizione dell'onere della prova. La Corte ha confermato che l'onere grava sul soggetto che afferma un fatto costitutivo, ma ha ammesso la prova del credito tramite combinazione di documenti contabili, clausole contrattuali e verifiche del CTU quando il committente non dimostri la difformità

  • art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c.

    Consente la cassazione per omessa cognizione di un fatto decisivo. La Corte ha ritenuto il motivo infondato poiché la differenza evocata tra i SAL non è stata dimostrata decisiva per l'esito del giudizio e la CTU di appello aveva comunque effettuato autonoma rivalutazione

  • art. 1665 c.c.

    Richiamato nella sentenza come principio di diritto civile: il committente ha il diritto di eseguire la verifica dell'opera dopo l'ultimazione; le risultanze contabili e gli stati di avanzamento possono costituire prova se inseriti nel contesto contrattuale e non contestati tempestivamente

  • legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17

    art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228

    Prevede l'obbligo del versamento, da parte del ricorrente che perde in cassazione, dell'ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione; la Corte ha applicato tale disposizione condannando la ricorrente al pagamento dell'importo aggiuntivo

Massime di principio

  • La produzione di documenti per la prima volta in appello (art. 345 c.p.c.) può essere valutata dal giudice d'appello se la questione è devoluta con il gravame; tuttavia va sempre valutato se quei documenti siano già transitati nel materiale del processo (es. tramite perizia) e se la loro acquisizione abbia rispettato il contraddittorio
  • Il consulente tecnico d'ufficio (CTU) può acquisire documenti e accertare fatti secondari necessari per rispondere ai quesiti affidatigli, anche oltre le preclusioni che vincolano le parti, purché non si tratti dei fatti principali che sono onere probatorio delle parti; eventuali vizi procedurali dell'attività del CTU vanno denunciati tempestivamente
  • Gli stati di avanzamento lavori (SAL) e la contabilità dell'appaltatore non costituiscono automaticamente prova legale del credito: assumono rilevanza probatoria se il contratto attribuisce valore alla contabilità e se il committente non dimostra tempestiva e formale contestazione secondo le clausole contrattuali
  • La mancata impugnazione di singole affermazioni contenute nella decisione di primo grado genera giudicato interno solo se quelle affermazioni sono capi autonomi e risolutivi della controversia; mere argomentazioni o presupposti non autonomi non restano vincolanti in appello
  • Per ottenere la cassazione per omessa valutazione di fatto decisivo (art. 360, co.1, n.5), è necessario indicare con precisione quale fatto non considerato avrebbe inciso decisivamente sull'esito e dimostrare il nesso causale con la decisione impugnata
  • Chi propone ricorso per cassazione soccombe porta con sé l'onere di spese e, se il ricorso è rigettato, l'obbligo di versare eventuale contributo unificato aggiuntivo previsto dalla normativa vigente

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.