Sentenza del 15/07/2024 n. 19480 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Agenzia aveva accertato, per il 2002 e il 2003, maggiori redditi imponibili di fonte estera rispettivamente pari a 1.053.916,95 euro e 484.043,43 euro, contestando investimenti esteri occultati tramite un ente formalmente autonomo ma, secondo l’Ufficio, gestito su mandato fiduciario del contribuente. Contestava inoltre attività finanziarie in Liechtenstein riconducibili alla fondazione Natris Anstalt, socia al 75% della Tuscolania Srl, inclusi finanziamenti infruttiferi ai soci per 675.474,46 euro nel 2002 e 1.158.907 euro nel 2003. Dopo il rigetto dei ricorsi da parte della Commissione tributaria provinciale di Napoli e l’accoglimento degli appelli da parte della Commissione tributaria regionale della Campania, l’Agenzia ha impugnato in cassazione la sentenza regionale con due motivi: nullità per motivazione apparente, in violazione dell’art. 36 del D.Lgs. 546/1992, dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c.; e violazione degli artt. 32 e 33 del D.P.R. 600/1973, sostenendo che la documentazione acquisita in sede amministrativa e penale fosse utilizzabile nel giudizio tributario.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo: la CTR aveva ritenuto gli atti dell’Ufficio inutilizzabili o comunque insufficienti senza spiegare le ragioni di tali conclusioni, impedendo di ricostruire il percorso logico-giuridico della decisione e non raggiungendo il minimo costituzionale di motivazione. Il secondo motivo, relativo all’utilizzabilità della documentazione, è rimasto assorbito e non è stato deciso nel merito. La Corte ha cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per regolare le spese del giudizio di legittimità. Non è stata quindi pronunciata una decisione definitiva sulla fondatezza degli accertamenti fiscali.
Norme richiamate
Art. 111, sesto comma, della Costituzione
Nel caso di specie, il giudice di secondo grado ha accolto entrambi gli appelli - in riforma quindi delle decisioni di primo grado - sulla base di una ritenuta non utilizzabilità degli atti addotti dall'Ufficio e comunque di una loro non sufficienza probatoria, elementi affermati in maniera apodittica, e senza tuttavia specificare le ragioni di tale inutilizzabilità/insufficienza. In altri termini, la motivazione della sentenza impugnata non rispetta il minimo costituzionale richiesto dall' art. 111 , sesto comma, Cost. , non potendosi cogliere l'iter logico - giuridico seguito dal giudice a fondamento della propria decisione, con la conseguenza che la sentenza impugnata deve ritenersi nulla per mancanza di motivazione.
La motivazione deve consentire di comprendere e controllare il ragionamento che conduce alla decisione. È apparente e comporta la nullità quando le conclusioni, anche se materialmente presenti, sono apodittiche e non rendono verificabile l’iter logico-giuridico.
Art. 36, comma 2, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La sentenza tributaria deve esporre una motivazione che permetta di comprendere le ragioni della decisione; la Corte ha ritenuto nullo il provvedimento regionale perché non spiegava perché gli elementi dell’Ufficio fossero inutilizzabili o insufficienti.
La decisione deve rendere intelligibile il percorso argomentativo seguito dal giudice. Una motivazione che enuncia conclusioni senza chiarirne le ragioni non soddisfa il requisito e determina la nullità della sentenza.
La disposizione è richiamata, insieme alle norme sulla motivazione della sentenza, quale parametro processuale del vizio denunciato; la decisione ribadisce che la motivazione deve consentire il controllo sulle ragioni della pronuncia.
Art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Consente di denunciare in cassazione la nullità della sentenza per vizio processuale, qui ravvisato nella motivazione apparente della pronuncia regionale.
Artt. 32 e 33 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
L’Agenzia li aveva invocati per sostenere l’utilizzabilità nel giudizio tributario della documentazione acquisita in sede amministrativa e penale. La Corte non ha stabilito se tale tesi fosse fondata, poiché il relativo motivo è rimasto assorbito.
Art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stato indicato quale parametro per denunciare la violazione o falsa applicazione delle norme sull’acquisizione e sull’utilizzo degli elementi istruttori tributari; il motivo corrispondente non è stato esaminato perché assorbito.
Massime di principio
- Una sentenza non è adeguatamente motivata se si limita ad affermare che le prove sono inutilizzabili o insufficienti senza indicare le ragioni concrete della conclusione: il giudice deve rendere ricostruibile il proprio percorso logico-giuridico.
- Se la cassazione accoglie un motivo processuale che comporta la nullità della sentenza, le questioni di merito o gli altri motivi possono restare assorbiti; il loro mancato esame non equivale a una decisione favorevole o sfavorevole sul merito.
- La cassazione con rinvio per difetto di motivazione non decide definitivamente la fondatezza dell’accertamento: il giudice di rinvio deve riesaminare la controversia e motivare sulle prove e sulle contestazioni, oltre a regolare le spese secondo quanto disposto.
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