Cassazione Civile, Ordinanza n. 18842/2023 del 04/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un cittadino tunisino, trattenuto presso un CPR, aveva proposto opposizione contro un decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Torino e notificato il medesimo giorno, chiedendone la sospensione e poi l'annullamento. Il Tribunale di Torino aveva respinto l'opposizione. In cassazione il ricorrente ha proposto quattro motivi: (1) violazione dell'art. 13, comma 2, d.lgs. 286/1998 e omesso esame di fatti decisivi; (2) violazione dell'art. 13, commi 2 e 2-bis, d.lgs. 286/1998, dell'art. 17 dir. 2003/86/CE, dell'art. 8 CEDU e dell'art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c., per motivazione apparente e contraddittoria; (3) violazione degli artt. 13, commi 2 e 2-bis, d.lgs. 286/1998, artt. 20 e 21 d.lgs. 30/2007, art. 17 dir. 2003/86/CE, artt. 8 e 12 CEDU, artt. 27, comma 3, 29, 30 e 31 Cost., oltre all'art. 116 c.p.c., per mancata considerazione di fatti decisivi; (4) violazione degli artt. 13, commi 2, 2-bis e 13, e 28 d.lgs. 286/1998, artt. 5 e 20 d.lgs. 30/2007, artt. 8 e 12 CEDU, art. 101 c.p.c. e art. 24 Cost. L'amministrazione ha resistito eccependo, tra l'altro, l'inammissibilità del ricorso.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la tutela contro il decreto prefettizio di espulsione di cittadino di Stato non UE è disciplinata dall'art. 18 d.lgs. 150/2011 e appartiene alla competenza del giudice di pace; poiché però nel caso concreto la domanda era stata proposta e decisa dal Tribunale, la Corte ha ritenuto che il giudice di merito e la parte avessero, sia pure erroneamente, ricondotto la controversia all'art. 17 d.lgs. 150/2011, relativo all'allontanamento dei cittadini UE e dei loro familiari. Ne è derivato che l'ordinanza del Tribunale, trattata come provvedimento emesso nel rito applicabile all'art. 17, non era ricorribile per cassazione ma era appellabile. Di conseguenza il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. Le spese sono state poste a carico del ricorrente; la Corte ha inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato trattandosi di espulsione.
Norme richiamate
comma 2; commi 2 e 2-bis; comma 13
richiamato dai motivi di ricorso in tema di presupposti e disciplina dell'espulsione, ma la Corte non entra nel merito delle doglianze perché dichiara l'impugnazione inammissibile
riguarda le controversie in materia di allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea o dei loro familiari; la sua erronea applicazione nel caso ha condotto a ritenere il rimedio dell'appello e non del ricorso per cassazione
regola la tutela giurisdizionale contro i provvedimenti di espulsione disposti dal prefetto nei confronti di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea; la competenza è del giudice di pace
art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.
richiamato come parametro della dedotta motivazione apparente e contraddittoria
richiamato come norma asseritamente violata per mancata valutazione delle prove
richiamato nel quarto motivo per asserita violazione del contraddittorio
art. 24 Cost.
richiamato nel quarto motivo come parametro del diritto di difesa
art. 27 Cost.
richiamato nel terzo motivo
art. 29 Cost.
richiamato nel terzo motivo
art. 30 Cost.
richiamato nel terzo motivo
art. 31 Cost.
richiamato nel terzo motivo
art. 8 CEDU
richiamato nei motivi di ricorso come parametro di tutela della vita familiare
art. 12 CEDU
richiamato nei motivi di ricorso
richiamato nei motivi di ricorso in materia di circolazione/soggiorno dei cittadini UE
richiamato nei motivi di ricorso in materia di circolazione/soggiorno dei cittadini UE
richiamato nel quarto motivo
richiamato nel quarto motivo
Massime di principio
- Nei giudizi di impugnazione avverso provvedimenti di espulsione o allontanamento dello straniero è decisiva l'esatta individuazione del regime processuale applicabile: la qualificazione della controversia determina il giudice competente e il mezzo di impugnazione esperibile.
- L'espulsione del cittadino di Stato non appartenente all'Unione europea è disciplinata dall'art. 18 d.lgs. 150/2011, con competenza del giudice di pace; se la controversia viene invece ricondotta, anche solo erroneamente, all'art. 17 del medesimo decreto, il provvedimento del tribunale segue il regime dell'appello e non del ricorso per cassazione.
- Quando l'impugnazione è proposta con un mezzo non previsto dal rito effettivamente applicabile, il ricorso per cassazione è inammissibile senza esame delle censure di merito.
- La Corte, ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione, può desumere dal contenuto dell'ordinanza impugnata e dalla struttura del giudizio che le parti e il giudice di merito abbiano implicitamente seguito un diverso inquadramento processuale rispetto a quello corretto.
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