Cassazione Civile, Ordinanza n. 35727/2022 del 05/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
Un medico chirurgo, che svolgeva prevalentemente la propria attività presso una clinica privata, aveva impugnato una cartella di pagamento emessa ai sensi dell'art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973 per l'IRAP relativa all'anno d'imposta 2006. La CTP aveva rigettato il ricorso, ritenendo che l'utilizzo della struttura della clinica avvenisse a fronte di un corrispettivo e che ciò integrasse il presupposto impositivo. In appello la CTR ha invece escluso la sussistenza di un'autonoma organizzazione di capitali e lavoro altrui riferibile al professionista. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, sostenendo che la disponibilità di beni strumentali e di una struttura organizzata, anche se fornita da terzi, fosse sufficiente a integrare l'autonoma organizzazione ai fini IRAP, essendo irrilevante il soggetto titolare dei beni utilizzati. Il contribuente ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Ha ritenuto corretta la decisione della CTR, poiché, secondo la giurisprudenza consolidata, il presupposto dell'IRAP per il lavoratore autonomo ricorre solo se il contribuente sia responsabile dell'organizzazione e impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile oppure lavoro altrui non occasionale; nei casi in cui il professionista operi all'interno di una struttura organizzata da altri, non sussiste autonoma organizzazione riferibile al professionista stesso. La Corte ha inoltre condannato l'Agenzia delle entrate al pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente e ha escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 per la qualità di amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
ai sensi dell’art. 36-bis
richiamato quale base del procedimento di emissione della cartella di pagamento oggetto di impugnazione.
art. 2 d.lgs. 15 settembre 1997, n. 446
presupposto impositivo dell’Irap
il requisito dell'autonoma organizzazione, quale presupposto dell'IRAP, ricorre solo se il contribuente sia responsabile dell'organizzazione e utilizzi mezzi strumentali eccedenti il minimo indispensabile o lavoro altrui non occasionale.
art. 1 d.lgs. 10 aprile 1998, n. 137
come modificato dall'art.1 del d.lgs. 10 aprile 1998, n.137
citato come norma modificativa dell'art. 2 del d.lgs. n. 446 del 1997 nel richiamo ai precedenti giurisprudenziali.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
non si applica l’art. 13 comma 1-quater
non trova applicazione nei confronti dell'amministrazione pubblica soccombente ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Massime di principio
- Ai fini dell'IRAP, per i lavoratori autonomi e i professionisti il presupposto dell'autonoma organizzazione richiede che il contribuente sia responsabile della struttura organizzativa nella quale opera, non essendo sufficiente la mera utilizzazione di una struttura organizzata da terzi.
- La disponibilità di beni strumentali rileva solo se tali beni sono eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività professionale; il dato decisivo non è la titolarità formale dei beni, ma la loro riconducibilità a un'organizzazione autonoma del professionista.
- Non è soggetto a IRAP il compenso percepito da un professionista che svolga la propria attività all'interno di una struttura organizzata da altri, quando tale struttura non faccia capo al professionista sotto il profilo organizzativo.
- L'accertamento della sussistenza dell'autonoma organizzazione è riservato al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione coerente con i criteri giuridici applicabili.
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