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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32483/2023 del 22/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La lite nasce da una domanda risarcitoria proposta da una donna che, mentre si trovava in una sala Bingo gestita dalla società convenuta, cadde rovinosamente riportando lesioni personali; la caduta era stata ricondotta, in tesi, a scarse condizioni di illuminazione. Dopo la morte della danneggiata, i suoi eredi proposero appello contro il rigetto della domanda pronunciato in primo grado. La Corte d'appello dichiarò inizialmente l'appello inammissibile per difetto di prova della qualità di eredi, ma poi revocò tale decisione e respinse comunque l'appello nel merito, ritenendo non provata la responsabilità della società. In cassazione gli eredi denunciarono: 1) violazione degli artt. 2051 c.c., 115 e 183 c.p.c., sostenendo che, poiché l'evento dannoso si era verificato nell'ambito del dinamismo della cosa e la cosa era soggetta al controllo del custode, avrebbe dovuto applicarsi la responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c.; 2) errata applicazione dell'art. 2051 c.c. e vizio motivazionale, lamentando che la sentenza d'appello conteneva affermazioni riferibili ai presupposti di responsabilità sia ex art. 2043 c.c. sia ex art. 2051 c.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato, in sintesi, che il ricorso non rispettava il requisito di specificità ex art. 366 c.p.c., perché non esponeva in modo completo il percorso motivazionale della sentenza impugnata e non si confrontava con le rationes decidendi della Corte d'appello. In particolare, i ricorrenti non avevano censurato in modo puntuale l'accertamento secondo cui la dinamica del sinistro era stata tardivamente precisata e, comunque, dalle fotografie prodotte risultava una sufficiente illuminazione della zona, con conseguente insussistenza della prova del nesso causale tra la cosa e il danno. La Corte ha inoltre ribadito che, nei motivi ex art. 360, n. 3 c.p.c., il ricorrente deve indicare la norma violata, esaminarne il contenuto precettivo e confrontarlo con la decisione impugnata; non è invece consentito sollecitare una rivalutazione della fattispecie concreta. Nessuna statuizione sulle spese, perché la resistente non ha svolto difese; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2051 c.c.

    La responsabilità del custode è invocabile solo se sia allegato e provato il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno; non basta un richiamo astratto alla responsabilità oggettiva senza confrontarsi con l'accertamento di merito sulla dinamica del sinistro.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti, ma la censura è stata ritenuta aspecifica e non idonea a superare la motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 183 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti in relazione alla tardiva precisazione della dinamica del sinistro in primo grado.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Per denunciare violazione o falsa applicazione di legge occorre indicare la norma asseritamente violata, esaminarne il contenuto precettivo e raffrontarlo con la decisione impugnata; non è consentito dedurre genericamente un'erronea ricognizione dei fatti di causa.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio motivazionale non può tradursi nella richiesta di nuova valutazione del fatto, ma deve colpire un effettivo deficit motivazionale nei limiti consentiti dal giudizio di legittimità.

  • art. 366, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

    Il ricorso deve contenere una sommaria esposizione dei fatti e motivi specifici tali da consentire alla Corte di comprendere immediatamente il fatto sostanziale, lo svolgimento processuale e le ragioni delle censure; la loro mancanza comporta inammissibilità.

  • art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.

    Richiamato per la trattazione camerale e la riserva di deposito dell'ordinanza.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    La sentenza d'appello era stata revocata dalla stessa Corte territoriale per errore di fatto, con successivo esame rescissorio nel merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

  • legge 24 dicembre 2012, n. 228

    Richiamata quale fonte che ha introdotto l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

  • Cass. n. 593/2013

    "serve alla Corte di cassazione per percepire con una certa immediatezza il fatto sostanziale e lo svolgimento del fatto processuale e, quindi, acquisire l'indispensabile conoscenza, sia pure sommaria, del processo, in modo da poter procedere alla lettura dei motivi di ricorso in maniera da comprenderne il senso"

    Usata per spiegare la funzione del requisito della sommaria esposizione dei fatti nel ricorso per cassazione.

  • Cass., Sez. Un., n. 23745/2020

    "In tema di ricorso per cassazione, l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., a pena d'inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata"

    Il ricorrente non può demandare alla Corte una ricerca esplorativa della norma violata o dei punti della decisione asseritamente contrastanti con essa.

  • Cass. n. 640/2019

    "Le espressioni violazione o falsa applicazione di legge, di cui all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., descrivono due momenti in cui si articola il giudizio di diritto... Non rientra nell'ambito applicativo dell'art. 360, comma 1, n. 3, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa"

    La censura per violazione di legge non può essere utilizzata per contestare la valutazione del fatto compiuta dal giudice di merito.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non espone in modo sufficiente il fatto sostanziale e processuale e non consente di comprendere, con immediatezza, la portata delle censure.
  • Il motivo ex art. 360, n. 3 c.p.c. è specifico solo se indica puntualmente la norma violata, ne ricostruisce il precetto e lo confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • Non è ammissibile sotto la veste di violazione di legge una contestazione che, in realtà, miri a una nuova valutazione delle risultanze istruttorie o della fattispecie concreta.
  • In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., il ricorrente deve censurare specificamente l'accertamento di merito sul nesso causale tra cosa in custodia e danno; la mera affermazione astratta della responsabilità oggettiva non basta.
  • La mancata confutazione di una delle autonome rationes decidendi della sentenza impugnata comporta l'inammissibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità del custodeImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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