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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11089/2025 del 19/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputata ha impugnato la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per guida in stato di alterazione, deducendo con tre motivi vizio di motivazione e violazione di legge. In particolare ha contestato la mancata osservanza del protocollo operativo alcol-droga vigente e ha sostenuto l'insussistenza dello stato di alterazione fisica e psichica a lei attribuito. La Corte di cassazione ha ritenuto che i motivi non si confrontassero con la motivazione della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre le medesime censure già sollevate in appello e già motivate dal giudice di secondo grado.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che i motivi erano non deducibili in sede di legittimità perché meramente reiterativi di doglianze già formulate in appello e non contenenti un confronto critico specifico con la motivazione della sentenza della Corte territoriale. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • artt. 81 cpv. c.p.

    richiamo al reato ascritto in continuazione

  • art. 186, commi 2 lett. b) e 2-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    norma incriminatrice relativa alla guida sotto l'influenza dell'alcol

  • art. 187, commi 1 e 1-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    norma incriminatrice relativa alla guida in stato di alterazione per uso di sostanze stupefacenti

  • artt. 581 e 591 cod. proc. pen.

    i motivi di impugnazione devono essere specifici; la loro mancanza determina l'inammissibilità del ricorso

  • art. 616 cod. proc. pen.

    base della condanna alle spese processuali e al pagamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità

  • Corte Cost. n. 186/2000

    richiamata per fondare la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende

  • Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo

    la funzione dell'impugnazione è la critica argomentata del provvedimento impugnato

  • Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli

    è inammissibile il ricorso che riproduce motivi già formulati in appello senza confrontarsi con la motivazione impugnata

  • Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo

    conferma il principio di specificità e di confronto con la decisione impugnata

  • Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone

    ulteriore precedente sul dovere di specifica critica alla motivazione

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione i motivi devono contenere una critica argomentata e specifica della motivazione della sentenza impugnata, indicando puntualmente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto posti a sostegno della censura.
  • È inammissibile il ricorso che si limiti a riprodurre, senza reale confronto con la sentenza di appello, le medesime doglianze già respinte nel merito dal giudice di secondo grado.
  • La generica denuncia di illogicità o carenza di motivazione non è sufficiente se non si confronta con le argomentazioni effettivamente svolte dal giudice impugnato.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, salvo ragioni di esonero, della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGuida sotto effetto di stupefacentiGuida in stato di ebbrezza
RamiProcesso penaleReati stradali
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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