Cassazione Penale, Ordinanza n. 11089/2025 del 19/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputata ha impugnato la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per guida in stato di alterazione, deducendo con tre motivi vizio di motivazione e violazione di legge. In particolare ha contestato la mancata osservanza del protocollo operativo alcol-droga vigente e ha sostenuto l'insussistenza dello stato di alterazione fisica e psichica a lei attribuito. La Corte di cassazione ha ritenuto che i motivi non si confrontassero con la motivazione della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre le medesime censure già sollevate in appello e già motivate dal giudice di secondo grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che i motivi erano non deducibili in sede di legittimità perché meramente reiterativi di doglianze già formulate in appello e non contenenti un confronto critico specifico con la motivazione della sentenza della Corte territoriale. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamo al reato ascritto in continuazione
art. 186, commi 2 lett. b) e 2-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
norma incriminatrice relativa alla guida sotto l'influenza dell'alcol
art. 187, commi 1 e 1-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
norma incriminatrice relativa alla guida in stato di alterazione per uso di sostanze stupefacenti
artt. 581 e 591 cod. proc. pen.
i motivi di impugnazione devono essere specifici; la loro mancanza determina l'inammissibilità del ricorso
base della condanna alle spese processuali e al pagamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità
Corte Cost. n. 186/2000
richiamata per fondare la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende
Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo
la funzione dell'impugnazione è la critica argomentata del provvedimento impugnato
Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli
è inammissibile il ricorso che riproduce motivi già formulati in appello senza confrontarsi con la motivazione impugnata
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo
conferma il principio di specificità e di confronto con la decisione impugnata
Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone
ulteriore precedente sul dovere di specifica critica alla motivazione
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione i motivi devono contenere una critica argomentata e specifica della motivazione della sentenza impugnata, indicando puntualmente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto posti a sostegno della censura.
- È inammissibile il ricorso che si limiti a riprodurre, senza reale confronto con la sentenza di appello, le medesime doglianze già respinte nel merito dal giudice di secondo grado.
- La generica denuncia di illogicità o carenza di motivazione non è sufficiente se non si confronta con le argomentazioni effettivamente svolte dal giudice impugnato.
- In caso di inammissibilità del ricorso, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, salvo ragioni di esonero, della somma in favore della Cassa delle ammende.
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