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Sentenza

Sentenza n. 1063/2026 - Palermo, Sezione 3

per l’annullamento, previa adozione di misure cautelari collegiali, - della nota elaborata dall’Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) di Trapani, Dipartimento Salute Mentale in data 26.05.2025, consegnata alla ricorrente in pari data; - del piano terapeutico per l’inserimento di -OMISSIS- presso il Centro Diurno Autos di Marsala, prot.-OMISSIS-2025 del 26.05.2025, elaborato dall’Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) di Trapani, Dipartimento Salute Mentale, conosciuto dalla ricorrente in data 27.05.2025; - della relazione clinica, recante prot.-OMISSIS-2025 del 18.06.2025, elaborata dall’Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) di Trapani, Dipartimento Salute Mentale, conosciuta dalla ricorrente in data 24.06.2025; - per quanto di ragione, del Programma Regionale Unitario per l’Autismo, approvato dall’Assessorato della Sanità della Regione Siciliana con decreto dell’11 giugno 2019 in attuazione della legge Regionale 22 dicembre 2005, n. 19, comma 8, nella parte in cui non estende espressamente il modello evidence based cognitivo comportamentale ad indirizzo ABA Applied Behaviour Analysis a tutta l’età evolutiva ed adulta e lo limita invece alla fascia di età 18 mesi - 4 anni, e nella parte in cui non prevede espressamente, quale specifica “tipologia assistenziale”, il trattamento presso l’ambiente di vita naturale dell’utente; - per quanto di ragione, delle Linee guida di organizzazione della rete assistenziale per persone affette da disturbo autistico, approvate dall’Assessorato della Sanità della Regione Siciliana con decreto 1 febbraio 2007, nella parte in cui non estendono espressamente il modello evidence based cognitivo comportamentale ad indirizzo ABA Applied Behaviour Analysis a tutta l’età evolutiva ed adulta e lo limitano invece alla fascia prescolare di età (0 - 5 anni), e nella parte in cui non prevedono espressamente, quale specifico “servizio dedicato”, il trattamento presso l’ambiente di vita naturale dell’utente; - ogni altro atto e/o provvedimento amministrativo di natura istruttoria e/o interlocutoria presupposto e/o comunque connesso ai provvedimenti impugnati ad oggi non noto, nonché per l’accertamento e la declaratoria del diritto soggettivo di -OMISSIS- a fruire della elaborazione ed esecuzione di un programma intensivo, individualizzato e svolto nei principali ambiti di vita e di relazione, di tipo psicoeducativo, ad orientamento comportamentale basato sulla Scienza del Comportamento Applicata (Applied Behavior Analysis - ABA), per un numero di ore non inferiore alle 22 a settimana da erogare nei principali contesti di vita, comprensive di almeno 3 ore al mese di supervisione da parte dell’analista del comportamento certificato, della durata complessiva non inferiore ai quattro anni ovvero, in caso di impossibilità di presa in carico diretta, mediante accertamento e declaratoria del diritto al rimborso dei costi di terapie private aventi medesime caratteristiche e intensità, con ogni correlato e conseguente provvedimento di condanna a provvedere.

Giustizia amministrativa202501170

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: nota, piano terapeutico e relazione clinica dell’ASP di Trapani relativi all’inserimento della persona assistita presso un centro diurno, nonché atti regionali di programmazione dell’assistenza all’autismo

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (utente del SSN)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il nuovo piano terapeutico predisposto dall’ASP di Trapani, che prevedeva l’inserimento della persona assistita, divenuta maggiorenne, presso un centro diurno per quattro ore mattutine, con attività generiche di terapia occupazionale e ludico-ricreative, senza trattamento ABA e in una fascia oraria coincidente con la frequenza scolastica. Sono stati dedotti carenza e superficialità dell’istruttoria, poiché il piano sarebbe stato formato sulla base di una valutazione meramente osservazionale e senza adeguati approfondimenti psicodiagnostici; formazione successiva della relazione clinica rispetto al piano; mancata considerazione del monitoraggio svolto durante il precedente trattamento ABA; violazione dell’art. 60 del d.P.C.M. 12 gennaio 2017 e dei principi di appropriatezza, individualizzazione ed evidenza scientifica dei trattamenti; inadeguatezza del piano rispetto alle esigenze terapeutiche, abilitative e riabilitative documentate; interruzione immotivata della continuità terapeutica; assenza di obiettivi specifici, misurabili e individualizzati; mancata previsione del parent training. È stato inoltre chiesto l’accertamento del diritto a un programma ABA intensivo, individualizzato e svolto nei principali contesti di vita, per almeno 22 ore settimanali, con supervisione specialistica, ovvero al rimborso delle terapie private di analoga intensità.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente affermato la propria giurisdizione esclusiva, ritenendo che la richiesta di una specifica prestazione sanitaria a carico del SSN/SSR rientri nella materia dei servizi pubblici ex art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a. quando sia necessaria l’intermediazione di un provvedimento amministrativo, anche omissivo. Nel merito, sulla base della verificazione disposta in corso di causa, ha ritenuto fondati i rilievi di carenza istruttoria e motivazionale del piano impugnato. Ha richiamato l’art. 60 del d.P.C.M. 12 gennaio 2017, secondo cui alle persone con disturbi dello spettro autistico devono essere garantiti diagnosi, cura e trattamento individualizzato mediante metodi fondati sulle più avanzate evidenze scientifiche, nonché la giurisprudenza secondo cui il trattamento ABA rientra nei LEA. Il giudice ha annullato gli atti impugnati e accertato il diritto alla fruizione di un trattamento terapeutico individualizzato e dinamico. Ha condannato l’ASP a elaborare un nuovo piano: trattamento ABA di 22 ore settimanali nei contesti naturali di vita fino alla conclusione del percorso scolastico; successivo trimestre con 22 ore settimanali ABA e graduale inserimento nel centro diurno; successiva riduzione, dopo nuovo assessment e monitoraggio clinico, a 15 ore settimanali ABA con incremento ponderato della frequenza al centro; rimodulazione progressiva e controllata dell’intensità in base ai risultati, alle autonomie e al profilo funzionale. Il piano dovrà essere preceduto da diagnosi funzionale, assessment delle competenze e del profilo adattativo, programmazione individualizzata, indicazione delle evidenze scientifiche e individuazione di operatori qualificati. Dovranno essere garantite continuità metodologica, supervisione, monitoraggio, coinvolgimento della famiglia e, gradualmente, interventi NBDI, Social Skills Training e tecniche psicosensoriali. Fino all’attivazione del nuovo piano, l’ASP dovrà rimborsare il trattamento ABA attivato dalla ricorrente, previa rendicontazione e prova documentale. Le spese di lite sono state compensate; le spese di verificazione sono state poste a carico dell’ASP.

Norme richiamate

  • art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a.

    la giurisdizione relativa alla richiesta di una specifica prestazione sanitaria a carico del SSN/SSR appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di servizi pubblici

    La richiesta di una specifica prestazione sanitaria rientra nella giurisdizione esclusiva amministrativa quando la sua erogazione richieda l’intermediazione di un provvedimento amministrativo, anche mediante omissione provvedimentale.

  • art. 1, comma 7, d.lgs. n. 502/1992

    Sono posti a carico del Servizio sanitario le tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni sanitarie che presentano, per specifiche condizioni cliniche o di rischio, evidenze scientifiche di un significativo beneficio in termini di salute

    Le prestazioni a carico del SSN devono essere sorrette da evidenze scientifiche di beneficio e rispettare i principi di efficacia, appropriatezza ed economicità.

  • art. 3-septies, commi 4 e 5, d.lgs. n. 502/1992

    Le prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria sono assicurate dalle aziende sanitarie e comprese nei livelli essenziali di assistenza sanitaria

    Le prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria, comprese quelle relative alla disabilità e alle patologie psichiatriche, devono essere assicurate dalle aziende sanitarie secondo la normativa e la programmazione vigenti.

  • art. 60 d.P.C.M. 12 gennaio 2017

    sono garantite alle persone con disturbi dello spettro autistico le prestazioni della diagnosi precoce, della cura e del trattamento individualizzato, mediante l’impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche

    Il trattamento delle persone con disturbo dello spettro autistico deve essere individualizzato e fondato sulle più avanzate evidenze scientifiche; il TAR ha ricondotto il trattamento ABA nell’ambito dei LEA.

  • artt. 25, 26, 27 e 32 d.P.C.M. 12 gennaio 2017

    Le disposizioni ricomprendono nei LEA l’assistenza sociosanitaria alle persone con disturbi neuropsichiatrici e del neurosviluppo, con disturbi mentali e con disabilità, anche in forma semiresidenziale e residenziale.

  • art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990

  • art. 6, paragrafo 1, lett. f), Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale presupposto per l’oscuramento dei dati personali nel caso di diffusione del provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato in relazione al trattamento e alla protezione dei dati relativi alla salute.

  • art. 52 d.lgs. 196/2003

    Impone l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute in caso di diffusione del provvedimento, nei presupposti indicati dal giudice.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale ulteriore base normativa per la protezione dei dati relativi alla salute.

Massime di principio

  • La controversia sulla richiesta di una specifica prestazione sanitaria a carico del SSN o del SSR appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di servizi pubblici quando l’erogazione richieda l’intermediazione di un provvedimento amministrativo, compresa l’omissione provvedimentale dell’amministrazione.
  • Ai sensi dell’art. 60 del d.P.C.M. 12 gennaio 2017, il trattamento delle persone con disturbo dello spettro autistico deve essere individualizzato e fondato sulle più avanzate evidenze scientifiche; il trattamento ABA rientra nei livelli essenziali di assistenza.
  • La predisposizione di un piano terapeutico per una persona con disturbo dello spettro autistico richiede un’istruttoria effettiva e individualizzata, fondata su diagnosi funzionale, assessment delle competenze e del profilo adattativo, monitoraggio dei risultati e valutazione delle esigenze concrete del paziente; un piano generico, meramente osservazionale e privo di obiettivi misurabili è viziato per carenza di istruttoria e motivazione.
  • L’amministrazione sanitaria non può sostituire un trattamento terapeutico individualizzato con attività generiche presso un centro diurno senza verificare la compatibilità del nuovo programma con il percorso clinico precedente, con il quadro funzionale dell’interessato, con gli impegni scolastici o di vita e con le evidenze scientifiche applicabili.
  • Nelle controversie caratterizzate da complesse valutazioni tecnico-scientifiche, la verificazione o la consulenza tecnica costituisce uno strumento di controllo della correttezza dell’azione amministrativa e non di sostituzione del giudice all’amministrazione; il sindacato può verificare travisamento dei fatti, carenza istruttoria, illogicità e inattendibilità delle regole tecniche utilizzate o della loro applicazione.
  • Un piano terapeutico per l’autismo deve essere dinamico e rimodulabile sulla base dei progressi, delle autonomie raggiunte, delle variazioni del quadro clinico e degli esiti del monitoraggio; la riduzione dell’intensità del trattamento ABA è legittima solo se preceduta e accompagnata da assessment, supervisione e criteri clinici individualizzati.

Come è indicizzato

MaterieAssistenza e prestazioni sanitarieOrganizzazione del servizio sanitarioGiurisdizione e ripartoIstruttoria processuale
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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