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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07898/2025 del 25/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (debitore)

La controversia

La controversia nasce dall’ammissione al passivo di una procedura di amministrazione straordinaria di un credito vantato da una banca per oltre 2 milioni di euro, in parte in privilegio e in parte in chirografo, derivante da una fideiussione prestata dalla società poi assoggettata a procedura e da un pegno costituito sui saldi attivi di due conti correnti. Il giudice delegato aveva respinto la domanda; il tribunale, in sede di opposizione proposta dalla banca, aveva invece ammesso il credito, ma in chirografo, ritenendo mancante la prova dell’ammontare dei saldi attivi oggetto di pegno. La società in amministrazione straordinaria ha proposto ricorso principale denunciando violazione degli artt. 1299, 1949, 1950, 1959 c.c. e degli artt. 55, 62, 63 l. fall., sostenendo che il fideiussore che non abbia ancora pagato il creditore garantito non può essere ammesso al passivo con riserva come creditore condizionale, potendo insinuarsi solo dopo il pagamento, in surrogazione del creditore garantito. La banca ha proposto ricorso incidentale lamentando la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., 2697 e 2702 c.c., assumendo che il tribunale avesse erroneamente negato il privilegio pignoratizio per una supposta carenza di prova dei saldi attivi, quando dai documenti prodotti sarebbe risultato l’ammontare della garanzia.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso principale, ritenendo corretto l’orientamento secondo cui il fideiussore non ha un credito di regresso azionabile in sede concorsuale prima del pagamento del creditore garantito, salvo le specifiche eccezioni previste dalla legge fallimentare. Ha invece dichiarato inammissibile il ricorso incidentale della banca perché diretto a contestare un accertamento di fatto sulla prova e quantificazione del pegno, non sindacabile in cassazione nei termini dedotti. Di conseguenza ha cassato il decreto impugnato e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando l’opposizione allo stato passivo proposta dalla banca. Le spese sono state poste a carico della banca ed è stato dichiarato il presupposto per il raddoppio del contributo unificato a suo carico.

Norme richiamate

  • art. 1299 c.c.

    Richiamato come norma sul regresso tra condebitori solidali; la Corte precisa che l’azione di regresso può essere esercitata prima del pagamento solo sul piano cognitivo, ma il pagamento resta condizione dell’azione esecutiva e, in ambito concorsuale, del diritto di insinuazione del fideiussore.

  • art. 1949 c.c.

    Richiamato tra le norme invocate dalla ricorrente principale in tema di surrogazione del fideiussore nei diritti del creditore dopo il pagamento.

  • art. 1950 c.c.

    Richiamato tra le norme invocate dalla ricorrente principale in tema di regresso del fideiussore dopo il pagamento.

  • art. 1959 c.c.

    Richiamato tra le norme invocate dalla ricorrente principale.

  • art. 55 legge fall.

    Richiamato tra le norme relative all’accertamento del passivo nelle procedure concorsuali.

  • art. 61 l. fall.

    Stabilisce che il regresso tra coobbligati può essere esercitato solo dopo che il creditore sia stato soddisfatto per l’intero credito; la Corte ne ribadisce l’applicazione anche al fideiussore non fallito, in coerenza con il sistema concorsuale.

  • art. 62 l. fall.

    Il fideiussore concorre nel fallimento del debitore principale solo se ha pagato, e nella misura in cui ha pagato, il creditore prima dell’apertura della procedura; il creditore conserva il diritto alla quota di riparto spettante al fideiussore finché non sia integralmente soddisfatto.

  • art. 63 l. fall.

    Costituisce eccezione alla regola generale, consentendo l’insinuazione del fideiussore che abbia pegno o ipoteca a garanzia dell’azione di regresso anche senza previo pagamento, al fine di conservare l’efficacia della garanzia reale.

  • art. 18 d.lgs. n. 270 del 1999

    Le disposizioni della legge fallimentare si applicano all’amministrazione straordinaria per effetto del rinvio alle regole dell’accertamento del passivo fallimentare.

  • art. 22 d.lgs. n. 270 del 1999

    Richiamato, insieme agli artt. 18 e 53, quale base del rinvio alla disciplina fallimentare dell’accertamento del passivo.

  • art. 53 d.lgs. n. 270 del 1999

    Richiamato, insieme agli artt. 18 e 22, quale base del rinvio alla disciplina fallimentare dell’accertamento del passivo.

  • art. 1175 c.c.

    Evocato per affermare che il creditore inerte può essere sollecitato al rispetto del dovere di correttezza, ma ciò non altera la disciplina dell’insinuazione del fideiussore.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato nel ricorso incidentale; la censura è stata ritenuta inammissibile perché mirava a sovvertire un accertamento di fatto.

  • art. 116 c.p.c.

    Invocato nel ricorso incidentale; la Corte ha escluso che la doglianza fosse ammissibile in cassazione, trattandosi di valutazione del materiale probatorio.

  • art. 2697 c.c.

    Invocato nel ricorso incidentale in tema di riparto dell’onere della prova sulla garanzia pignoratizia; la Corte non ha accolto la censura perché incidente sul fatto accertato dal tribunale.

  • art. 2702 c.c.

    Invocato nel ricorso incidentale con riferimento all’efficacia probatoria dei documenti prodotti.

  • art. 93 l. fall.

    L’onere di indicare con precisione e provare il bene oggetto di prelazione grava sul creditore istante l’insinuazione al passivo.

  • art. 99 l. fall.

    Il commissario straordinario può svolgere nella fase di opposizione le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio.

  • art. 384 c.p.c.

    Dopo la cassazione, la Corte ha deciso nel merito perché non erano necessari ulteriori accertamenti in fatto.

  • art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dichiarato il presupposto per il raddoppio del contributo unificato a carico della parte soccombente nel giudizio di legittimità.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.

Massime di principio

  • Nel sistema dell’accertamento del passivo concorsuale, il fideiussore non può essere ammesso come creditore condizionale per il regresso se non ha ancora pagato il creditore garantito; il pagamento costituisce il fatto costitutivo del diritto di regresso azionabile in concorso.
  • L’art. 61 l. fall. va letto in modo coordinato con gli artt. 62 e 63 l. fall.: la regola generale richiede il previo pagamento, mentre l’ammissione senza pagamento è consentita solo come eccezione per il fideiussore munito di pegno o ipoteca a garanzia del regresso.
  • L’assenza di insinuazione del creditore garantito non legittima, di per sé, l’ammissione anticipata del fideiussore al passivo, né introduce un’esigenza di tutela che possa alterare la disciplina legale del regresso.
  • In cassazione non è censurabile, sotto la veste della violazione di legge, un accertamento di fatto concernente la prova dell’esistenza o della quantificazione di una garanzia reale; la doglianza deve confrontarsi con il corretto perimetro del sindacato di legittimità.
  • Nei procedimenti di opposizione allo stato passivo, l’eccezione di mancanza di prova della prelazione può essere legittimamente sollevata dalla procedura nella memoria di costituzione, poiché si tratta della sede prevista per le eccezioni non rilevabili d’ufficio.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoObbligazioni solidaliImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaGiudicato

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