Cassazione Civile, Ordinanza n. 00807/2023 del 12/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da sanzioni tributarie irrogate per l'inottemperanza all'ordine di esibire scritture contabili obbligatorie, impartito nel 2007, e per l'irregolare tenuta del libro giornale e del registro IVA. I contribuenti impugnavano gli atti e la CTP accoglieva i ricorsi; l'Agenzia proponeva appello e la CTR del Molise confermava la decisione di primo grado. In cassazione l'Agenzia deduceva tre motivi: (1) violazione dell'art. 112 c.p.c. per extrapetizione, perché la CTR avrebbe ritenuto insussistenti i presupposti giuridici dell'accertamento/sanzione nonostante tale questione non fosse stata devoluta; (2) violazione dell'art. 36, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 per motivazione apparente, poiché la CTR aveva affermato la regolare contabilizzazione delle operazioni sulla base di documentazione che non risultava prodotta in giudizio, proprio la cui mancata esibizione aveva fondato la sanzione; (3) violazione degli artt. 9, comma 1, e 11, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 471/1997, perché la CTR avrebbe erroneamente ritenuto che tali disposizioni escludessero la responsabilità del contribuente per l'irregolare tenuta della contabilità, mentre invece prevedono la sussistenza delle sanzioni applicate.
La decisione
La Corte ha accolto integralmente il ricorso dell'Agenzia. Ha ritenuto fondati tutti e tre i motivi: il primo per indebita estensione del thema decidendum rispetto alle allegazioni delle parti; il secondo perché la motivazione della sentenza impugnata era solo apparente, non consentendo di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice di merito e richiamando documentazione non presente in atti; il terzo perché le norme sanzionatorie invocate non escludono ma affermano la punibilità delle condotte contestate. Di conseguenza ha cassato la sentenza della CTR e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
il giudice non può pronunciare oltre i limiti delle domande ed eccezioni ritualmente devolute dalle parti; nel caso concreto è stata ravvisata la fondatezza della doglianza di extrapetizione solo in relazione al contenuto effettivo delle allegazioni di parte.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
è il parametro del vizio processuale dedotto per extrapetizione e motivazione apparente.
art. 36, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
la sentenza tributaria deve contenere una motivazione idonea a rendere percepibile il fondamento della decisione; una motivazione solo graficamente esistente ma incomprensibile integra vizio di nullità/errore processuale.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
è il mezzo di ricorso richiamato per denunciare la motivazione apparente.
art. 9, comma 1, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471
la norma è stata letta come disposizione che prevede la sussistenza delle sanzioni per le violazioni contabili, non come causa di esclusione della responsabilità.
art. 11, comma 1, lett. c), d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471
anch'essa è stata interpretata nel senso di confermare la punibilità delle violazioni contestate, smentendo la lettura della CTR.
Massime di principio
- Viola il divieto di extrapetizione il giudice che fondi la decisione su una questione non ritualmente introdotta nel processo o su una ricostruzione del thema decidendum non supportata dalle allegazioni effettive delle parti.
- La motivazione è apparente quando, pur esistendo materialmente, non consente di comprendere l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e si fonda su elementi non presenti o non verificabili in atti, imponendo la cassazione della decisione.
- Le norme sanzionatorie tributarie vanno interpretate in coerenza con il loro tenore precettivo: non possono essere utilizzate per escludere la responsabilità del contribuente se esse, invece, prevedono la sanzione per la violazione contestata.
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