Cassazione Civile, Ordinanza n. 14399/2026 del 15/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2007, con cui veniva contestata la mancata dichiarazione di una plusvalenza derivante dalla compravendita di un fabbricato. A seguito dell’accertamento erano stati emessi tre cartelle di pagamento; il contribuente aveva impugnato sia un avviso bonario di invito al pagamento sia una comunicazione preventiva di fermo amministrativo. La CTP aveva rigettato i ricorsi riuniti, mentre la CTR del Lazio aveva accolto solo parzialmente l’appello. Avverso tale decisione veniva proposto ricorso per cassazione, ma nel corso del giudizio la parte ricorrente ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso, aderendo alla definizione agevolata dei ruoli prevista dalla l. n. 197/2022.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dalla parte ricorrente e ha dichiarato l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 391 c.p.c. Ha precisato che la rinuncia produce l’estinzione anche senza accettazione della controparte, non avendo carattere accettizio, e che determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata. Ha inoltre disposto nulla per le spese, poiché l’Agenzia delle Entrate si è costituita solo ai fini della partecipazione all’udienza e l’altro intimato è rimasto contumace. È stato altresì escluso l’obbligo di versare l’ulteriore importo previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, perché tale norma si applica solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.
Norme richiamate
richiamato per la costituzione dell’Agenzia delle Entrate ai soli fini della partecipazione all’udienza di discussione
la rinuncia al ricorso comporta l’estinzione del giudizio anche senza accettazione della controparte
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
l’ulteriore importo è dovuto solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione; non si applica in caso di estinzione per rinuncia
art. 1, commi 231 ss., l. n. 197/2022
richiamata come base della definizione agevolata dei ruoli cui la parte ricorrente ha aderito
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, una volta depositata, determina l’estinzione del processo anche senza accettazione della controparte, perché non è un atto accettizio ma produce immediati effetti processuali.
- L’estinzione del giudizio per rinuncia comporta il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e fa venir meno l’interesse alla prosecuzione del contraddittorio sull’impugnazione.
- L’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 non si applica in via estensiva o analogica al di fuori dei casi espressamente previsti di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.
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