Cassazione Civile, Ordinanza n. 11142/2023 del 27/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un lavoratore volta ad accertare il diritto a continuare a percepire, anche dopo la disdetta dell'Accordo Integrativo Aziendale del 2007 da parte del datore di lavoro, la voce retributiva denominata "ex premio aziendale individuale ad personam", con conseguente condanna al pagamento delle somme dovute dal giugno 2015. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto della domanda, ritenendo che l'emolumento non fosse entrato nel patrimonio individuale del dipendente. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto: (i) violazione degli artt. 22 AIA, 1362 e 1363 c.c., sostenendo che il giudice di merito avesse erroneamente escluso la natura individuale dell'emolumento e trascurato la struttura bifasica dell'accordo; (ii) violazione dell'art. 22 AIA e dell'art. 1366 c.c., per mancata considerazione della ratio dell'accordo e dei principi di buona fede; (iii) violazione dell'art. 22 AIA e dell'art. 1340 c.c., assumendo l'integrazione del contratto individuale con la previsione collettiva; (iv) violazione dell'art. 22 AIA per erronea sussunzione nell'ambito dell'art. 2077 c.c. La Corte di cassazione ha esaminato unitariamente i motivi, tutti incentrati sull'interpretazione dell'art. 22 dell'AIA, e li ha ritenuti infondati, richiamando il proprio orientamento consolidato secondo cui la voce retributiva in questione ha natura collettiva e non si incorpora nei contratti individuali, sicché può essere modificata o soppressa da un successivo intervento della fonte collettiva; ha inoltre rilevato l'inammissibilità delle censure di motivazione perché veicolavano questioni giuridiche e non un fatto storico decisivo omesso.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso, confermando la decisione della Corte d'appello di Venezia che aveva respinto la domanda del lavoratore. Ha ritenuto corretta l'interpretazione dell'art. 22 dell'Accordo Integrativo Aziendale, secondo cui l'emolumento denominato "ex premio aziendale individuale ad personam" non era stato incorporato nei singoli contratti individuali, ma rimaneva regolato dalla fonte collettiva. Ne consegue che la sua soppressione per effetto della disdetta dell'accordo era legittimamente opponibile al lavoratore. Ha inoltre condannato il ricorrente alla rifusione delle spese di lite e ha dato atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 22 AIA
La disposizione è interpretata nel senso che la voce retributiva controversa ha natura collettiva e non risulta incorporata nel contratto individuale del lavoratore.
Le regole di interpretazione letterale sono richiamate per confermare la ricostruzione della volontà delle parti collettive.
L'interpretazione sistematica dell'accordo, considerato nel suo complesso e in relazione ad altre clausole e ad altri strumenti negoziali, supporta la natura collettiva dell'emolumento.
La lettura dell'accordo deve essere coerente con la ratio complessiva e con i principi di buona fede.
È esclusa l'integrazione del contratto individuale con la clausola collettiva invocata dal lavoratore.
Il criterio del trattamento più favorevole non è applicabile tra contratto collettivo e contratto individuale per conservare una clausola collettiva non più esistente.
Richiamato per la continuità con i precedenti conformi della Corte.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Le censure di motivazione sono inammissibili quando non riguardano un fatto storico decisivo, ma questioni o argomenti giuridici.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È posto a carico del ricorrente l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nella successione tra contratti collettivi, le modifiche peggiorative per il lavoratore sono ammissibili nei limiti dei diritti quesiti; non è consentito rivendicare come definitivamente acquisito un diritto fondato su una previsione collettiva ormai caducata o sostituita.
- Le disposizioni del contratto collettivo non si incorporano automaticamente nel contratto individuale, ma operano come fonte eteronoma di regolamento; pertanto, salvo diversa pattuizione, non sopravvivono alla cessazione o sostituzione dell'accordo collettivo.
- Il criterio del trattamento più favorevole di cui all'art. 2077 c.c. rileva nel rapporto tra contratto collettivo e contratto individuale, non per conservare nei rapporti individuali una clausola di fonte collettiva non più vigente.
- Le censure formulate come omesso esame di un fatto decisivo sono inammissibili quando in realtà investono la corretta interpretazione della disciplina negoziale o la qualificazione giuridica della fattispecie, e non un fatto storico-fenomenico.
- L'interpretazione di un accordo collettivo va compiuta in modo sistematico, coordinando dato letterale, complesso delle clausole e finalità perseguita dalle parti stipulanti.
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