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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34972/2022 del 28/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (danneggiato)

La controversia

Una persona aveva agito contro un ente locale chiedendo il risarcimento dei danni subiti dopo essere inciampata, il 6 settembre 2008, in alcune mattonelle irregolari di un marciapiede cittadino. La Corte d'appello, riformando il primo grado e con pronuncia non definitiva, aveva ritenuto provati il fatto storico della caduta e il nesso causale con le condizioni del marciapiede, sussumendo la vicenda nell'art. 2051 c.c. e escludendo sia il caso fortuito sia un comportamento colposo della danneggiata idoneo a interrompere il nesso eziologico. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 2051 e 1227 c.c., sostenendo che il primo giudice aveva correttamente escluso la responsabilità da custodia e che la Corte territoriale non poteva ribaltare l'esito probatorio senza rinnovazione istruttoria; 2) omesso esame di un fatto decisivo e motivazione contraddittoria, lamentando che la Corte d'appello non avrebbe considerato una nota della polizia municipale che, a dire del ricorrente, escludeva cattiva manutenzione e avrebbe dovuto avere valore privilegiato; 3) violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 115 c.p.c., assumendo che l'onere della prova fosse stato erroneamente ribaltato sul Comune e che la danneggiata, conoscendo il luogo e avendo camminato in pieno giorno, avrebbe potuto evitare il sinistro con ordinaria diligenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché tradotto in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio e perché fondato su un documento non specificamente localizzato nel fascicolo, in violazione dell'art. 366, n. 6, c.p.c.; ha escluso che nel giudizio civile fosse necessaria una rinnovazione istruttoria sul modello del processo penale. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo per le stesse ragioni di difetto di specifica indicazione del documento e perché il vizio di omesso esame e la lamentata contraddittorietà non erano prospettati nei termini consentiti dalla giurisprudenza di legittimità; inoltre ha escluso che la nota della polizia municipale avesse fede privilegiata o potesse produrre effetti di giudicato. Il terzo motivo è stato parimenti ritenuto inammissibile, perché la censura riguardava in realtà la valutazione delle prove e non un reale errore nella distribuzione dell'onere probatorio; è stato altresì chiarito che il richiamo all'art. 115 c.p.c. e alla non contestazione era inconferente, poiché il nesso causale costituiva fatto costitutivo della domanda ed era stato ritenuto provato dalla Corte territoriale. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per mancata difesa dell'intimata; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2051 c.c.

    La responsabilità del custode è il parametro di qualificazione della vicenda; il giudice di merito ne ha fatto applicazione ritenendo provato il nesso causale tra cosa in custodia e danno, mentre la Corte di cassazione ha evidenziato che la censura del ricorrente mirava in realtà a una diversa valutazione dei fatti.

  • art. 1227 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere un concorso colposo della danneggiata e l'interruzione del nesso causale; la Corte ha ritenuto inconferente la doglianza, perché fondata su una rivalutazione del merito.

  • art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.

    La violazione di legge è censurabile solo se il giudice applica la regola giuridica in modo errato; non quando si contesta il solo apprezzamento del materiale probatorio.

  • art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame del fatto decisivo è deducibile solo nei limiti rigorosi fissati dalla giurisprudenza di legittimità; non può risolversi in una critica alla ricostruzione dei fatti o alla sufficienza della motivazione.

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    Il ricorrente deve indicare specificamente il documento su cui fonda la censura e la sua esatta collocazione nel fascicolo, altrimenti la Corte non può esaminarlo.

  • art. 132, comma secondo, n. 4, c.p.c.

    La motivazione è sindacabile solo se mancante sotto il profilo del minimo costituzionale; una motivazione comprensibile e presente esclude il vizio denunciato.

  • art. 2700 c.c.

    La fede privilegiata dell'atto pubblico riguarda i fatti attestati dal pubblico ufficiale, non il contenuto valutativo del documento; tale contenuto può essere liberamente apprezzato dal giudice con gli altri elementi di causa.

  • art. 115 c.p.c.

    Il richiamo alla non contestazione è stato ritenuto inconferente perché il nesso causale tra insidia del marciapiede e caduta era un fatto costitutivo già allegato e ritenuto provato.

  • art. 345, comma terzo, c.p.c.

    È richiamato per ribadire che nel processo civile non è consentita la nuova prova in appello, a differenza di quanto evocato dal ricorrente mediante un parallelo col processo penale.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La Corte ha dato atto della trattazione del ricorso in camera di consiglio secondo il rito accelerato previsto dalla norma.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È stato disposto l'obbligo, per il ricorrente, di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza.

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    Norma richiamata come fonte dell'inserimento dell'art. 13, comma 1-quater, nel testo sul contributo unificato.

  • art. 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato nel contesto della disciplina del contributo unificato aggiuntivo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare la denuncia di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio: se la censura mira alla ricostruzione dei fatti, essa è inammissibile.
  • Il ricorrente che fonda il motivo su documenti deve rispettare rigorosamente l'onere di specifica indicazione e localizzazione nel fascicolo; la sua omissione comporta inammissibilità del motivo.
  • La prova documentale proveniente da pubblici ufficiali non attribuisce automaticamente fede privilegiata a valutazioni o apprezzamenti contenuti nell'atto: la fede privilegiata copre i fatti attestati, non le conclusioni valutative.
  • Il vizio di omesso esame del fatto decisivo è deducibile solo quando sia realmente mancata la considerazione di un fatto storico decisivo e discusso, non quando si contesti il diverso peso attribuito alle prove.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. ricorre solo se il giudice attribuisce l'onere probatorio alla parte sbagliata; non ricorre quando si contesta l'apprezzamento dell'esito probatorio compiuto dal giudice di merito.
  • Nel processo civile il raffronto con la rinnovazione istruttoria del processo penale non è pertinente: in appello vale il principio di tendenziale preclusione delle nuove prove.
  • Il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno resta un fatto costitutivo dell'azione risarcitoria, che il danneggiato deve allegare e provare nei limiti del relativo regime probatorio.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità del custodeImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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