Cassazione Civile, Ordinanza n. 07531/2023 del 15/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce dalla dichiarazione di fallimento di una società di fatto qualificata come holding, composta da più persone fisiche, e dalla conseguente estensione del fallimento ai soci illimitatamente responsabili. La domanda era stata proposta dalla curatela del fallimento di una società del gruppo che assumeva di vantare un credito risarcitorio ex art. 2497 c.c. per l’abusivo esercizio dell’attività di direzione e coordinamento da parte della holding di fatto, con danno derivante anche dall’omesso versamento di tributi e contributi. In appello i reclamanti avevano contestato, tra l’altro, la tardività della dichiarazione di fallimento ex art. 10 l. fall., la valutazione delle prove raccolte dal curatore e in sede penale, la stessa esistenza della società di fatto/holding, la qualità di socio di una delle ricorrenti e la legittimazione del curatore istante. In Cassazione, i primi ricorrenti hanno dedotto: violazione dell’art. 10 l. fall. per il decorso del termine annuale dalla cessazione dell’attività; violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 33 l. fall. per l’uso di prove atipiche, della relazione del curatore e di atti penali; violazione degli artt. 2497 c.c., 6, 15 e 147 l. fall. per avere attribuito rilievo a un credito risarcitorio non previamente accertato; violazione dell’art. 147 l. fall. e dell’art. 2497 c.c. per la pretesa incongruenza tra responsabilità da direzione e coordinamento e fallimento in estensione; e violazione dell’art. 2247 c.c. e del principio di affectio societatis. La seconda ricorrente ha dedotto a sua volta la carenza di allegazione e prova del credito ex art. 2497 c.c. ai fini della legittimazione del curatore, l’erroneo accertamento della sua qualità di socia, la mancata ricorrenza dei requisiti della prova presuntiva e l’omesso esame di fatti decisivi relativi al suo ruolo, alla provenienza familiare delle iniziative e delle risorse e alla sua collaborazione retribuita. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati o inammissibili tutti i motivi e ha confermato il rigetto dei reclami, ribadendo in particolare che il termine annuale dell’art. 10 l. fall. non si applica alle società irregolari/di fatto, che la relazione del curatore e le risultanze anche penali sono liberamente valutabili nel processo civile, che per l’iniziativa di fallimento ex art. 6 l. fall. è sufficiente un accertamento incidentale del credito, e che la società di fatto holding può essere dichiarata fallita per il credito risarcitorio da abusiva eterodirezione anche senza spendita del nome.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente entrambi i ricorsi, confermando la sentenza della Corte d’appello di Salerno che a sua volta aveva rigettato i reclami contro la declaratoria di fallimento della società di fatto-holding e l’estensione del fallimento ai soci illimitatamente responsabili. La Corte ha ritenuto che: il termine di decadenza dell’art. 10 l. fall. non fosse applicabile alle società irregolari/di fatto; le doglianze sulla prova fossero in parte inammissibili e in parte infondate perché miravano a una rivalutazione del merito; il credito risarcitorio ex art. 2497 c.c. potesse essere valutato incidenter tantum ai fini della legittimazione del creditore istante ex art. 6 l. fall.; la società di fatto holding fosse autonomamente fallibile per l’attività di direzione e coordinamento abusiva; e le censure sulla qualità di socia e sull’affectio societatis fossero inammissibili o infondate perché dirette contro l’apprezzamento di fatto del giudice di merito. Sono state poste a carico dei ricorrenti le spese del giudizio di legittimità, con ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
Il termine annuale dalla cessazione dell'attività, ai fini della dichiarazione di fallimento, decorre dalla cancellazione dal registro delle imprese e non si applica alle società irregolari o di fatto non iscritte.
La relazione del curatore costituisce una legittima fonte di informazione e le dichiarazioni rese da terzi al curatore sono liberamente valutabili dal giudice civile.
È inammissibile dedurre la violazione della norma solo perché il giudice ha attribuito maggiore forza di convincimento ad alcune prove rispetto ad altre; la violazione sussiste solo se siano poste a base della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dai poteri officiosi.
Il prudente apprezzamento delle prove coincide, nel linguaggio della Corte, con la libera valutazione razionale delle risultanze probatorie da parte del giudice di merito, nel rispetto delle regole di acquisizione e della logica.
L'abusiva attività di direzione e coordinamento può generare un credito risarcitorio azionabile anche nel contesto fallimentare; per la società di fatto holding il credito da eterodirezione è idoneo a fondare l'insolvenza.
Per la dichiarazione di fallimento su istanza del creditore non occorre un definitivo accertamento giudiziale del credito, ma è sufficiente un accertamento incidentale sulla sua esistenza ai fini della legittimazione dell'istante.
Richiamato in relazione all'estensione del fallimento ai soci illimitatamente responsabili della società di fatto.
Citato tra le norme invocate nei motivi sul procedimento di dichiarazione di fallimento; non emerge una specifica interpretazione autonoma della Corte.
Richiamato per contestare l'esistenza del vincolo societario; la Corte ribadisce che l'esistenza della società di fatto va desunta da una pluralità di elementi fattuali e indiziari valutati dal merito.
Le presunzioni devono essere gravi, precise e concordanti; l'apprezzamento della loro idoneità è rimesso al giudice di merito ed è censurabile solo nei limiti del vizio motivazionale.
Sono stati richiamati i numeri 3, 4 e 5 come parametri di ricorso; la Corte ribadisce che non è consentito trasformare in violazione di legge una richiesta di rivalutazione del fatto, e che il vizio di omesso esame riguarda un fatto storico decisivo, non singoli elementi istruttori.
Citato nel ricorso della seconda ricorrente in relazione alla dedotta lesione del contraddittorio, senza che la Corte ravvisi una specifica violazione decisiva.
Citato nel ricorso della seconda ricorrente; la Corte non vi ravvisa un vizio decisivo perché le censure investono l'accertamento in fatto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
Richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Ai fini della dichiarazione di fallimento, il termine annuale dalla cessazione dell'attività previsto dall'art. 10 l. fall. tutela solo chi sia stato iscritto nel registro delle imprese; esso non opera, secondo l'orientamento accolto, per le società irregolari o di fatto non iscritte.
- Nel processo civile il giudice può fondare il proprio convincimento anche su prove atipiche, su dichiarazioni raccolte in altra sede e sulla relazione del curatore fallimentare, purché le fonti siano sottoposte a vaglio critico e non siano smentite da elementi contrari decisivi.
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del materiale istruttorio sotto la veste della violazione di legge: la censura è ammissibile solo se si contesta l'erronea sussunzione della fattispecie concreta nella norma, non l'apprezzamento delle prove.
- Per l'iniziativa di fallimento proposta da un creditore è sufficiente un accertamento incidentale dell'esistenza del credito, senza necessità di un previo giudicato o di un titolo esecutivo; il giudice verifica solo la legittimazione dell'istante e l'insolvenza del debitore.
- Una società di fatto qualificabile come holding può essere dichiarata fallita per il credito risarcitorio derivante dall'abusiva direzione e coordinamento delle società del gruppo, anche senza spendita del nome, se l'attività direttiva è svolta professionalmente, in modo stabile e con autonoma attitudine economica.
- L'accertamento dell'esistenza di una società di fatto e della partecipazione di un soggetto ad essa può essere fondato su presunzioni e su un complesso di indizi convergenti; la valutazione della gravità, precisione e concordanza è riservata al giudice di merito.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda un fatto storico decisivo, non la mancata considerazione di singoli elementi istruttori, quando il fatto rilevante sia stato comunque preso in esame dal giudice.
- L'esteriorizzazione mediante spendita del nome non è requisito dirimente quando la società di fatto operi come struttura occulta di direzione e coordinamento e la responsabilità derivi da un credito risarcitorio per abuso della governance del gruppo.
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