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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23376/2025 del 16/08/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 1.000 per compensi, oltre spese forfettarie del 15%, esborsi per euro 200 e accessori di legge. Ha inoltre dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce da un'opposizione a un avviso di addebito con cui erano stati richiesti contributi previdenziali e relative sanzioni per l'attività libero-professionale svolta nell'anno 2009, a seguito di iscrizione d'ufficio alla Gestione separata. Il giudice di primo grado aveva accolto l'opposizione solo in parte, ritenendo dovute le sanzioni nella misura minore prevista dall'art. 116, comma 8, lett. a), l. n. 388/2000. La corte d'appello ha poi rigettato l'impugnazione proposta dalla professionista. In cassazione la ricorrente ha dedotto, con un unico motivo, la violazione dell'art. 44, comma 2, d.l. n. 269/2003, conv. in l. n. 326/2003, in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c., sostenendo che la corte territoriale avesse erroneamente affermato che non vi fosse contestazione sulla abitualità dell'attività svolta e avesse omesso di valutare la dedotta occasionalità dell'attività professionale. La Corte di cassazione ha rilevato che la ricorrente non aveva trascritto, ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., l'atto d'appello nella parte in cui sarebbe stata contestata l'abitualità dell'attività; inoltre, la doglianza residua era inammissibile perché mirava a censurare una valutazione giuridica della fattispecie concreta, non l'omesso esame di un fatto storico, e comunque era preclusa dall'art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c. in presenza di doppia conforme.

Norme richiamate

  • art. 44, comma 2, d.l. n. 269/2003

    La norma è richiamata come parametro sostanziale in tema di iscrizione e contribuzione alla Gestione separata per attività professionale, ma la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché il motivo è inammissibile.

  • legge n. 326/2003

    Norma di conversione del d.l. n. 269/2003, richiamata unitamente a esso nel motivo di ricorso.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    È il parametro formale del motivo di ricorso, ma la Corte osserva che la censura sul punto non è ammissibile nei termini prospettati.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    La Corte lo applica nel senso che il ricorrente deve trascrivere o riprodurre gli atti e i documenti rilevanti; la mancata trascrizione dell'atto d'appello determina inammissibilità della censura.

  • art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.

    Viene applicato come preclusione all'esame del motivo nella parte in cui, in presenza di doppia conforme, si tenta di dedurre vizi relativi alla valutazione del fatto.

  • art. 116, comma 8, lett. a), l. n. 388/2000

    Norma richiamata per la liquidazione delle sanzioni in misura minore, già riconosciuta dal giudice di primo grado.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte ne dà applicazione per attestare l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    Norma richiamata quale fonte dell'inserimento del comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, la censura che si fonda su un contenuto dell'atto di appello deve indicare e riprodurre specificamente il passaggio rilevante dell'atto stesso; in difetto, il motivo è inammissibile per violazione dell'onere di specificità e autosufficienza.
  • Non è deducibile come vizio di omesso esame un profilo che attenga alla qualificazione giuridica della fattispecie concreta, poiché il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda il mancato esame di un fatto storico decisivo, non la diversa valutazione giuridica dei fatti.
  • In presenza di doppia conforme di merito, è preclusa in cassazione la censura che miri a rivalutare il fatto o la sua qualificazione, salvo che il ricorrente indichi specificamente le divergenze tra le due decisioni di merito nei termini consentiti dalla legge.
  • La contestazione della soggezione alla contribuzione nella Gestione separata richiede una chiara deduzione e prova dei presupposti fattuali rilevanti, come la natura non abituale dell'attività, ma la relativa doglianza deve essere articolata in modo specifico e autosufficiente nel giudizio di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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