Cassazione Penale, Sentenza n. 36838/2026 del 20/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
Gli imputati ricorrono contro la sentenza della Corte d’assise d’appello di Roma, che aveva parzialmente riformato la decisione del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Roma riconoscendo le attenuanti generiche e rideterminando le pene in otto anni di reclusione per due imputati e sette anni e sei mesi per il terzo, confermando nel resto le condanne per sequestro di persona a scopo di estorsione e lesioni aggravate; per due imputati era stata confermata anche la condanna per rapina aggravata. Il fatto, risalente al 9 gennaio 2023, era consistito nel prelevamento della persona offesa dalla propria abitazione, nella sottrazione del telefono e delle chiavi, nel trasferimento presso l’abitazione di uno degli imputati, dove la vittima era stata legata, imbavagliata, percossa e minacciata con un’arma, e nella richiesta di denaro quale prezzo della liberazione. La Corte di cassazione, rigettando i ricorsi, ha esaminato le seguenti censure. 1) Tutti i ricorrenti contestavano la valutazione di attendibilità della persona offesa, denunciando contraddizioni nelle versioni sui contatti telefonici con un terzo, incongruenze negli orari, carenza di riscontri e inattendibilità circa la sottrazione delle chiavi e del telefono; uno dei ricorrenti censurava anche la spiegazione del rinvenimento delle chiavi nella disponibilità della vittima il 14 febbraio 2023. La Corte ha respinto le doglianze: le discrasie erano state considerate dai giudici di merito, ma non compromettevano il nucleo del racconto, corroborato da riscontri oggettivi e testimoniali, tra cui lesioni compatibili con le legature, il rinvenimento di corde, nastro adesivo e una carabina ad aria compressa, nonché dichiarazioni degli stessi imputati e di altri testimoni. 2) I ricorrenti sostenevano che mancasse il dolo specifico del sequestro estorsivo, perché la privazione della libertà sarebbe stata inizialmente diretta soltanto a punire la vittima per la collaborazione con gli inquirenti e la richiesta di denaro sarebbe sorta successivamente, anche per iniziativa della vittima; contestavano inoltre che i tentativi di contattare il terzo dimostrassero una finalità economica originaria. La Corte ha ritenuto infondate le censure, ravvisando nella sequenza complessiva dei fatti la finalizzazione al profitto e il collegamento tra denaro promesso e liberazione, anche se la vittima aveva sollecitato chiarimenti su cosa dovesse fare per essere liberata. 3) Due ricorrenti invocavano i principi della sentenza della Corte costituzionale n. 113 del 2025, sostenendo che la fattispecie dovesse essere ricondotta ai reati di sequestro semplice ed estorsione, in ragione della durata e della concreta offensività del fatto e della pretesa sproporzione della pena. La Corte ha ritenuto che la Corte territoriale avesse valutato la gravità concreta, le modalità violente, le lesioni e l’entità della somma, e avesse motivatamente escluso la scissione del reato complesso. 4) Un ricorrente chiedeva l’assorbimento della rapina nel sequestro estorsivo, poiché la sottrazione del telefono e delle chiavi sarebbe stata una modalità del sequestro. La censura è stata respinta: le condotte erano autonome e dirette a conseguire utilità differenti. 5) Un ricorrente contestava gli aumenti di pena per la continuazione e lamentava la mancata estensione delle attenuanti generiche ai reati satellite. La censura sul trattamento sanzionatorio è stata dichiarata manifestamente infondata perché generica e priva di elementi idonei a dimostrare la non congruità degli aumenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato tutti i ricorsi. Ha ritenuto adeguata e non manifestamente illogica la valutazione di attendibilità della persona offesa, svolta considerando le contraddizioni e i riscontri esterni. Ha confermato la sussistenza del sequestro estorsivo: la limitazione della libertà era stata apprezzabile e la dinamica complessiva dimostrava la finalità di ottenere un profitto quale prezzo della liberazione; la richiesta di denaro sollecitata dalla vittima non escludeva il reato, poiché era correlata alla cessazione della costrizione. Ha inoltre escluso che ricorressero i presupposti per applicare l’interpretazione restrittiva prospettata alla luce della sentenza costituzionale n. 113 del 2025, considerati la durata apprezzabile, le modalità violente, le lesioni e la somma richiesta. La rapina non è stata assorbita nel sequestro perché la sottrazione dei beni costituiva condotta autonoma, diretta a un’utilità distinta. La censura sulla continuazione è stata ritenuta manifestamente infondata per genericità. Le condanne sono quindi rimaste ferme. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e, in solido, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, da liquidarsi con separato decreto della Corte d’assise d’appello di Roma ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
le regole dettate dall’art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste, anche da sole, a fondamento dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, previa verifica, sorretta da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del suo racconto.
Le dichiarazioni della persona offesa non sono soggette alle regole di riscontro previste dall’art. 192, comma 3, c.p.p. e possono anche da sole fondare la condanna, purché ne siano motivate la credibilità soggettiva e l’attendibilità intrinseca; la verifica deve essere particolarmente penetrante e rigorosa.
in relazione alla cui configurabilità va ribadito – trattandosi di principi comuni alla fattispecie che viene in rilievo nel presente processo - che è sufficiente l'impossibilità della vittima di recuperare la propria libertà di movimento anche relativa, a nulla rilevando la durata dello stato di privazione della libertà, che può anche essere breve, a condizione che sia giuridicamente apprezzabile.
La privazione della libertà personale è configurabile anche quando impedisca soltanto in parte il movimento e abbia durata breve, purché tale durata sia giuridicamente apprezzabile.
perché si configuri il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione è sufficiente che il soggetto passivo subisca una limitazione della libertà personale, quali ne siano il grado e la durata, il luogo in cui avvenga e i mezzi usati per imporla, potendo il sequestro realizzarsi, oltre che con la coercizione fisica che impedisce in concreto ogni libertà di movimento, anche attraverso l'inganno e con motivi pretestuosi che
La fattispecie richiede una limitazione della libertà personale, senza che siano decisivi il grado, la durata, il luogo o i mezzi impiegati; la privazione può realizzarsi anche mediante inganno o pretesti. La motivazione applica inoltre la norma considerando sufficiente che la vittima sia stata costretta a promettere denaro quale condizione per la liberazione, anche quando l’iniziativa verbale sia stata assunta dalla stessa vittima, se la promessa è strettamente correlata alla costrizione.
La Corte di appello ha fornito un’adeguata e coerente motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, evidenziando come il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, operato, come detto, in riforma della decisione di primo grado. e della diminuente prevista dall’art. 311 cod. pen. consentisse di ricondurre la pena entro limiti proporzionati alla concreta gravità dei fatti.
La diminuente prevista dall’art. 311 c.p., valutata insieme alle attenuanti generiche riconosciute, è stata ritenuta idonea a ricondurre la pena entro limiti proporzionati alla gravità concreta del fatto.
Condanna, inoltre, i ricorrenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello stato, nella misura che sara' liquidata dalla corte di assise d'appello di roma con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello stato.
Le spese di rappresentanza e difesa della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato sono rifuse dai ricorrenti in solido, con liquidazione mediante separato decreto di pagamento.
Condanna, inoltre, i ricorrenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello stato, nella misura che sara' liquidata dalla corte di assise d'appello di roma con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello stato.
La liquidazione delle spese di difesa della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato è demandata a un separato decreto, con pagamento in favore dello Stato.
Massime di principio
- Le dichiarazioni della persona offesa possono, anche da sole, fondare l’affermazione di responsabilità, previa motivata verifica della credibilità soggettiva e dell’attendibilità intrinseca; quando la persona offesa è costituita parte civile, la verifica deve essere particolarmente rigorosa e può essere opportuno cercare riscontri ulteriori.
- Le contraddizioni della persona offesa non determinano automaticamente l’inattendibilità complessiva: occorre valutarne la concreta incidenza sul nucleo essenziale del racconto e considerare l’insieme degli elementi di conferma, purché la motivazione affronti le discrasie senza ricorrere a congetture.
- Il sequestro di persona è integrato da una limitazione della libertà di movimento anche relativa e di durata breve, se giuridicamente apprezzabile.
- Il sequestro di persona a scopo di estorsione sussiste quando la privazione della libertà è funzionale al conseguimento di un profitto quale prezzo della liberazione; la richiesta o promessa di denaro può essere sollecitata dalla stessa persona sequestrata, se si pone in rapporto stretto e diretto con la costrizione e con la cessazione della privazione.
- La coesistenza di un movente ritorsivo non esclude il dolo specifico estorsivo quando la dinamica complessiva dimostri anche una finalità di profitto collegata alla liberazione.
- La sottrazione di beni può concorrere con il sequestro estorsivo quando costituisce una condotta autonoma, diretta a conseguire un’utilità distinta, e il sequestro non ne assorbe integralmente il disvalore.
- La censura sulla misura degli aumenti per continuazione è inammissibile o manifestamente infondata quando si risolve in una contestazione generica del quantum, senza indicare elementi concreti di incongruità rispetto alla motivazione complessiva sulla pena.
- La lettura restrittiva dell’art. 630 c.p. prospettata dalla sentenza costituzionale n. 113 del 2025 rileva quando vi sia una sproporzione evidente tra il modesto disvalore concreto e la gravità tipica del sequestro estorsivo; la sua applicazione va valutata considerando le modalità, la durata, le conseguenze e l’entità del profitto perseguito.
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