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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15671/2024 del 16/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Bari che aveva confermato la misura cautelare (custodia in carcere poi sostituita con arresti domiciliari) applicata a Luca Gesualdo per plurimi reati connessi al traffico di stupefacenti e alla partecipazione a un'associazione criminale riconducibile al "sistema Foggia", nonché per l'aggravante di agevolazione mafiosa. I motivi di ricorso denunciavano, tra l'altro: omessa o generica motivazione circa le esigenze cautelari e la specificità della posizione del ricorrente; insufficienza delle prove sulla sussistenza dell'associazione e sul ruolo organizzativo e contributivo del ricorrente; infondatezza dell'aggravante per agevolazione mafiosa in ragione della coercizione del monopolio; questioni sulla quantificazione e periodicità delle forniture di stupefacente; presunta cessazione dell'organismo associativo antecedente agli eventi contestati; confusione della posizione del ricorrente con quella del fratello Salvatore e carattere occasionale di alcuni contatti probatori.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto le censure proposte dai difensori, in massima parte, generiche, reiterative o infondate. Nello specifico la Corte ha ritenuto che l'ordinanza impugnata avesse fornito adeguata trama argomentativa sulle esigenze cautelari e sulla gravità indiziaria, avendo motivato la partecipazione del ricorrente all'organizzazione (captazioni, liste sequestrate, dichiarazioni di collaboratori, rapporti economici con i vertici, ruolo nella distribuzione continuativa di cocaina). Quanto all'aggravante di agevolazione mafiosa, la Corte ha ritenuto correttamente provato l'affidamento da parte dei vertici di ingenti quantitativi al ricorrente e la consapevolezza della destinazione dei proventi al sodalizio. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali nonché al pagamento di una somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico stupefacenti), art. 74

    Usato per delimitare il delitto di traffico di stupefacenti: la Corte ha ritenuto che gli elementi probatori dimostrassero la partecipazione continuativa del ricorrente alla catena di approvvigionamento e vendita di ingenti quantitativi, idonei a integrare le fattispecie contestate

  • D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico stupefacenti), art. 73

    art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/90

    Riferito ai reati di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti: la Corte ha considerato congrue le emergenze probatorie (captazioni, documenti, dichiarazioni) che sorreggono la contestazione, anche quanto a quantità e periodicità

  • Codice penale, art. 416-bis

    Il reato di associazione di tipo mafioso e la nozione di operatività mafiosa: la Corte ha ritenuto che il ricorrente fosse inserito in una compagine servente rispetto al gruppo mafioso e che vi fosse piena consapevolezza della destinazione dei proventi al sodalizio

  • Codice penale, art. 110

    Concorso di persone nel reato: richiamato per delineare la responsabilità in relazione a plurime condotte coinvolte nella fattispecie

  • Codice penale, art. 81

    Richiamato nel quadro delle norme penali applicabili in concorso e per la determinazione della responsabilità

  • Codice di procedura penale, art. 292

    Relativo all'onere di specificare in cassazione i punti della motivazione ritenuti omessi: la Corte ha ritenuto i motivi difensivi generici per non avere indicato precisamente le omissioni che avrebbero potuto condurre a decisioni difformi

  • Codice di procedura penale, artt. 274-275

    artt. 274 e 275 cod. proc. pen.

    Norme relative alle misure cautelari e alla loro impugnazione: richiamate in relazione alle esigenze cautelari e alla contestazione sulla loro attualità

  • Codice di procedura penale, art. 273

    Richiamato dalle difese in relazione all'onere probatorio su specifici atti; la Corte ha ritenuto le censure genericamente riferite e non sufficienti

  • Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. L. 18 dicembre 2020, art. 23, comma 8

    art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020 n.137

    Norma sul procedimento per la trattazione scritta: la Corte ha disposto la trattazione scritta e preso atto dell'assenza di richiesta di discussione orale

Massime di principio

  • I ricorsi contro ordinanze cautelari in Cassazione richiedono censure precise e non generiche: bisogna indicare esattamente quale parte della motivazione si ritiene omessa o viziata e perché ciò avrebbe potuto condurre a diversa decisione
  • La gravità indiziaria in materia di traffico di stupefacenti e partecipazione a associazione può essere fondata su un insieme convergente di elementi (captazioni, sequestri di liste, dichiarazioni di collaboratori, patti economici ricorrenti): la somma di tali indici può giustificare la misura cautelare anche se singoli elementi potrebbero essere contestati
  • L'aggravante per agevolazione mafiosa può essere desunta dall'affidamento da parte dei vertici di ingenti quantitativi e dalla rilevanza del ruolo del destinatario nella rete di vendita, oltre che dalla prova che i proventi siano destinati al sodalizio
  • La contestazione che un'ordinanza sia basata su dati superati (cessazione dell'organismo associativo) deve dimostrare concretamente il venir meno degli elementi che giustificano le esigenze cautelari; valutazioni sulla 'attualità' della pericolosità sono in genere rimesse al giudice di merito e difficilmente sindacabili in cassazione se fondate su elementi probatori
  • La mera presenza occasionale a incontri o il fatto che si contesti la titolarità di taluni comportamenti rispetto ad altri indagati non sono automaticamente idonei a escludere l'affectio societatis o il ruolo organizzativo se vi sono altri elementi probatori convergenti
  • Nel valutare l'opposizione difensiva basata su confusione di posizioni fra congiunti (es. fratelli), è necessario provare in modo circostanziato l'erronea attribuzione degli atti o l'identificazione sbagliata; altrimenti il giudice può confermare la valutazione probatoria complessiva

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