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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 4458/2022 del 11/02/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione di due cartelle di pagamento per recupero maggiori IRPEF e IVA relative al 1999. La contribuente ha contestato di non aver mai ricevuto le notifiche degli avvisi di accertamento, eccependo la nullità delle cartelle per relata apposta in calce, la violazione dell'art. 7, comma 2, della legge n. 212/2000, la mancata allegazione degli avvisi di accertamento e la illeggibilità del nome del notificatore ex art. 26 DPR n. 602/1973. L'Agenzia ha sostenuto che le notifiche erano state eseguite nelle mani del fratello convivente Marco Punzo; il concessionario ha dedotto che le cartelle erano conformi al d.m. 28/06/1999 e che la proposizione del ricorso sanava i vizi.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi infondati o non confrontanti la ratio decidendi della sentenza impugnata: la CTR aveva accertato che le notifiche erano state eseguite e che eventuali vizi sarebbero stati sanati perché la notifica aveva "raggiunto il suo scopo" (art.156 c.p.c.) con la tempestiva proposizione di ricorso. La Corte ha altresì affermato che l'agente della riscossione non è tenuto a produrre in giudizio la copia integrale della cartella, ma solo a provare l'effettuazione della notificazione; e che la mancata indicazione del responsabile del procedimento integra nullità solo per i ruoli consegnati dal 10/6/2008 in poi. Infine la ricorrente è stata condannata alle spese di giudizio in favore di Equitalia Sud S.p.A. (compenso 3.500 euro, forfetarie 15%, esborsi 200 euro) e agli accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 148 c.p.c.

    La Corte osserva che il ricorso non ha efficacemente contestato l'accertamento di fatto dei giudici di merito sull'avvenuta notificazione; la norma sulle formalità della relata non è stata ritenuta decisiva alla luce della valutazione che la notifica ha raggiunto lo scopo.

  • art. 156 c.p.c.

    Principio applicato: eventuali vizi della notificazione possono essere sanati se la notifica ha raggiunto il suo scopo, come avvenuto per la tempestiva proposizione del ricorso.

  • art. 7, comma 2, legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente)

    La Corte richiama che l'indicazione del responsabile del procedimento è prevista a pena di nullità, ma la sanzione è stata resa operativa per le cartelle relative a ruoli consegnati dal 10/6/2008 in poi; pertanto per ruoli anteriori la mancata indicazione non comporta automaticamente nullità.

  • art. 26 DPR n. 602/1973

    Richiamato in relazione alla rilevanza dell'indicazione dell'agente notificatore; la Corte ribadisce che l'agente deve provare l'avvenuta notificazione, ma non è obbligato a produrre la copia integrale della cartella in giudizio.

  • d.m. 28 giugno 1999 (modello di cartella)

    I giudici di merito hanno ritenuto che le cartelle erano state redatte in conformità al modello ministeriale; il decreto è stato considerato elemento di conformità formale della cartella.

  • d.l. 31/12/2007 n. 248, art. 36, comma 4-ter (conv. legge n. 31/2008)

    Introdotto l'obbligo di indicare il responsabile del procedimento nelle cartelle con efficacia sanzionatoria per i ruoli consegnati dal 10/6/2008; per ruoli anteriori la mancata indicazione non determina nullità.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    Norma di riferimento per i motivi di cassazione: la Corte ha dichiarato i motivi inammissibili perché non hanno adeguatamente contestato la decisione di merito né consentito il controllo del vizio di diritto dedotto.

  • art. 366 c.p.c.

    Richiamato per la doglianza sulla mancata trascrizione della cartella o dell'estratto di ruolo: la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile per violazione di questa norma (mancata indicazione degli elementi documentali necessari).

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2000

    Richiamato in relazione al contributo unificato: la sentenza dispone l'ulteriore obbligo della ricorrente relativo al contributo unificato per il ricorso.

Massime di principio

  • La notifica è efficace se raggiunge il suo scopo: difformità formali non essenziali possono essere sanate dalla tempestiva impugnazione da parte del destinatario (art.156 c.p.c.).
  • L'agente della riscossione deve dare prova dell'effettuazione della notificazione; non è obbligato a produrre in giudizio la copia integrale dell'originale della cartella, salvo quando ciò sia necessario per contestare la conformità all'originale.
  • La mancata indicazione del responsabile del procedimento nelle cartelle produce nullità solo per i ruoli consegnati dal 10/6/2008 in poi: per ruoli anteriori tale omissione non è automaticamente risolutiva.
  • Chi impugna deve fornire nella sede di legittimità gli elementi documentali rilevanti (es. cartella, estratto di ruolo) se tali documenti sono essenziali per verificare la fondatezza del motivo; l'assenza di tali documenti può rendere il motivo inammissibile.
  • In cassazione i motivi devono confrontarsi con la ratio decidendi delle decisioni di merito: critiche meramente teoriche o non attinenti agli accertamenti di fatto operati dai giudici di merito sono spesso dichiarate inammissibili.

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