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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 4442/2022 del 11/02/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per revocazione dell'ordinanza della Corte di Cassazione 27.6.2018 n.16889, deducendo un presunto errore di fatto ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c.: Moro sosteneva che la Corte avesse travisato i fatti ritenendo che egli avesse tenuto una condotta causativa del danno (commissiva o omissiva), mentre in realtà non sarebbe stato accertato che avesse intrapreso atti diretti a cagionare il danno e quindi non sussisterebbe la base per escludere il nesso di causalita'. In estrema sintesi, Moro contestava che la Corte avesse interpretato erroneamente la natura della sua condotta (commissiva vs omissiva) e tale presunta svista sarebbe stata motivo di revocazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che non sussistesse alcuno errore di fatto: i giudici di merito avevano infatti accertato che Moro, essendo a conoscenza dell'intento criminoso dei vicini, aveva volontariamente lasciato o stipato merci nell'immobile esposto a rischio nell'aspettativa dell'indennizzo assicurativo; alternativamente anche l'omissione di sottrarre i beni a un rischio certo e imminente, agevolmente evitabile, integra condotta omissiva colposa che interrompe il nesso di causalita' ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c. Conseguentemente l'ordinanza impugnata non conteneva travisamenti dei fatti. Sono state poste a carico del ricorrente le spese del giudizio di legittimita': pagamento, in favore di Antonio Dal Fior, Sergio Dal Fior, Valentina Dal Fior, Maria Giuseppina Parolin e Contin Plast s.r.l., della somma di euro 8.200 (di cui 200 per spese vive), oltre IVA, cassa forense e oneri; analoga liquidazione in favore di Gaspare Giuseppe Dal Fior e Angela Dal Fior per euro 8.200; e indicazione della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento aggiuntivo del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n.115/2002.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    Norma invocata come titolo per proporre la revocazione dell'ordinanza della Corte di Cassazione; disciplina i presupposti e la procedura per la revocazione.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente quale fondamento dell'errore di fatto lamentato; la Corte ha ritenuto che non vi fosse alcuno travisamento dei fatti dedotto ai sensi di tale disposizione.

  • art. 1227, comma 1, c.c.

    Applicata in via di principio per affermare che chi omette di impedire un danno pur potendolo agevolmente prevenire e pur essendo a conoscenza del rischio certo e imminente tiene una condotta omissiva colposa che interrompe il nesso di causalita' e preclude il risarcimento.

  • art. 385, comma 1, c.p.c.

    Norma invocata per la decisione di porre a carico del ricorrente le spese del presente giudizio di legittimita'.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n.115/2002

    Richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n.55

    Richiamato ai fini della determinazione forfettaria delle spese di giudizio (spese vive, IVA, cassa forense e oneri).

Massime di principio

  • Se il danneggiato era a conoscenza di un rischio certo e imminente e poteva agevolmente evitarlo, l'omissione di prevenire il danno puo' integrare una condotta colposa che interrompe il nesso di causalita' e fa venir meno il diritto al risarcimento.
  • La giurisprudenza tratta equivalenti, ai fini della responsabilita' civile, una condotta commissiva finalizzata a trarre vantaggio dal danno e una condotta omissiva consistente nel non sottrarre beni al rischio noto: in entrambi i casi puo' essere esclusa la responsabilita' altrui.
  • La revocazione per errore di fatto richiede la dimostrazione di una vera e propria svista o travisamento dei fatti da parte del giudice; non e' sufficiente una semplice diversa valutazione delle prove o una disputa circa l'interpretazione della condotta quando la decisione e' comunque coerente con gli accertamenti probatori.
  • Chi propone revocazione che contesta la qualificazione giuridica della condotta (commissiva vs omissiva) deve provare che tale equivocita' abbia effettivamente inciso sulla decisione; se l'esito sarebbe stato lo stesso, la censura non ha efficacia.
  • La parte soccombente in sede di revocazione e' condannata alle spese del giudizio di legittimita' e puo' essere tenuta al versamento di contributi aggiuntivi previsti dalla normativa sui diritti di cancelleria/contributo unificato.

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