Cassazione Civile, Sentenza n. 4495/2022 del 11/02/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (curatore speciale)
La controversia
I genitori hanno impugnato per cassazione la sentenza della Corte d’appello di L’Aquila n. 25/2020, depositata il 3 dicembre 2020, che aveva respinto il loro appello e confermato la dichiarazione dello stato di adottabilità del figlio minore. Nel giudizio d’appello erano stati svolti accessi a sorpresa dei servizi sociali presso l’abitazione nella quale i genitori avevano riferito di essersi trasferiti, senza che fossero mai reperiti, ed era stata disposta una CTU volta a verificare l’acquisizione di adeguate capacità genitoriali. La consulenza aveva confermato la totale assenza di tali capacità, anche dopo il percorso di sostegno riferito dai genitori; inoltre, non era possibile prevedere se e quando sarebbero state acquisite, con tempi incompatibili con le esigenze del minore. Con il primo motivo i ricorrenti hanno denunciato la nullità della sentenza, ai sensi degli artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 111 Cost., sostenendo che gli argomenti a sostegno dell’adottabilità fossero non esaurienti, illogici e non pertinenti. Hanno contestato, tra l’altro, che le risultanze dimostrassero un abbandono irreversibile, richiamando l’assenza di abusi, maltrattamenti, violenze, precarietà economiche o familiari e di patologie o disfunzioni dei genitori; hanno inoltre criticato l’ascolto del minore, la valutazione del CTU e la mancata visita della nuova abitazione. Con il secondo motivo, subordinato, hanno dedotto la violazione o falsa applicazione degli artt. 1, 8, 12, 15 e 17 della L. n. 184/1983, dell’art. 2729 c.c., della Convenzione di Strasburgo resa esecutiva con L. n. 357/1974 e degli artt. 29 e 30 Cost., ma si sono limitati a richiamare le norme senza confrontarle specificamente con la decisione impugnata. In cassazione sono state dichiarate inammissibili anche la relazione dei servizi sociali prodotta dal curatore dopo il termine di cui all’art. 369 c.p.c., la lettera allegata dai ricorrenti alla memoria e la memoria depositata il giorno prima dell’udienza.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è inammissibile perché non denuncia un’anomalia motivazionale rilevante ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 111 Cost.: la sentenza d’appello esponeva le ragioni della decisione, mentre i ricorrenti contrapponevano una diversa valutazione delle risultanze istruttorie, questione di merito non sindacabile in cassazione. Il secondo motivo è inammissibile per difetto di specificità, perché il mero richiamo delle norme e la generica richiesta di ricondurre la fattispecie alla loro disciplina non individuavano il contenuto precettivo rilevante né il contrasto con le affermazioni della sentenza. Sono state inoltre dichiarate inammissibili le produzioni documentali successive al termine previsto per il ricorso, in quanto non concernenti l’ammissibilità dello stesso, e la memoria tardiva. I ricorrenti sono stati condannati a rifondere al controricorrente le spese, liquidate in Euro 3.000,00 per compensi, Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge. La Corte ha precisato che, essendo il processo relativo a minori esente dal contributo unificato, non ricorrevano i presupposti per applicare l’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002. In caso di diffusione della sentenza, ha disposto l’omissione delle generalità ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 196/2003.
Norme richiamate
nel giudizio di legittimità possono essere prodotti, dopo la scadenza del termine di cui all’art. 369 c.p.c. e ai sensi dell’art. 372 c.p.c., solo i documenti che attengono all’ammissibilità del ricorso e non anche quelli concernenti l’eventuale fondatezza del medesimo
Dopo la scadenza del termine per il deposito del ricorso, in cassazione sono ammissibili soltanto documenti relativi all’ammissibilità del ricorso, non quelli destinati a provarne la fondatezza.
nel giudizio di legittimità possono essere prodotti, dopo la scadenza del termine di cui all’art. 369 c.p.c. e ai sensi dell’art. 372 c.p.c., solo i documenti che attengono all’ammissibilità del ricorso e non anche quelli concernenti l’eventuale fondatezza del medesimo
La produzione documentale in cassazione, nei limiti stabiliti dall’art. 372 c.p.c., è circoscritta ai documenti concernenti l’ammissibilità del ricorso.
E’ inammissibile anche la memoria difensiva dei ricorrenti, pervenuta solo il giorno prima dell’udienza, in violazione del termine previsto dall’art. 378 c.p.c.
La memoria difensiva depositata oltre il termine previsto dall’art. 378 c.p.c. è inammissibile.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
La violazione di legge, come sopra indicata, ove riconducibile alla violazione dell’art. 111 Cost. e art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4), determina la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4)
Il vizio della motivazione rilevante come violazione dell’art. 111 Cost. e dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. può essere denunciato in cassazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., quando determina la nullità della sentenza.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Pertanto, è divenuta denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.
Il sindacato sulla motivazione è limitato alle anomalie che incidono sulla sua esistenza o coerenza in termini costituzionalmente rilevanti e che risultano direttamente dal testo della sentenza; non consente di riesaminare la valutazione delle prove.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Pertanto, è divenuta denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.
La nullità per difetto di motivazione è configurabile per omissione assoluta, motivazione meramente apparente, contraddizione irriducibile o manifesta illogicità rilevabile dal testo della sentenza; la sola insufficienza della motivazione o la critica alla valutazione delle risultanze non bastano.
art. 111 Cost.
In altre parole, a seguito della riforma del 2012 è scomparso il controllo sulla motivazione con riferimento al parametro della sufficienza, ma resta il controllo sull’esistenza (sotto il profilo dell’assoluta omissione o della mera apparenza) e sulla coerenza (sotto il profilo della irriducibile contraddittorietà e dell’illogicità manifesta) della stessa, ossia il controllo riferito a quei parametri che determinano la conversione del vizio di motivazione in vizio di violazione di legge, sempre che emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata
Il principio costituzionale di motivazione non permette un controllo di sufficienza, ma garantisce il sindacato sulle anomalie estreme che rendono la motivazione inesistente, apparente, irriducibilmente contraddittoria o manifestamente illogica.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
l’onere di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, sancito dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4), impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), a pena d’inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che devono essere espressamente richiamate, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare al giudice di legittimità compito di individuare – con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni – la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa
Il motivo che denuncia violazione o falsa applicazione di legge deve indicare le norme, illustrarne il precetto e confrontarlo con le specifiche affermazioni in diritto della sentenza impugnata; il mero richiamo normativo o una contestazione generica comportano l’inammissibilità.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
l’onere di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, sancito dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4), impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), a pena d’inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che devono essere espressamente richiamate, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare al giudice di legittimità compito di individuare – con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni – la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa
La denuncia di violazione o falsa applicazione di legge richiede un raffronto argomentato tra il precetto normativo e le statuizioni giuridiche della sentenza; non è sufficiente elencare le norme ritenute violate.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, il vizio di motivazione è denunciabile soltanto quando la carenza si traduca in un’anomalia costituzionalmente rilevante, quale l’omissione assoluta, la motivazione apparente, la contraddizione irriducibile o la manifesta illogicità, e il vizio emerga direttamente dal testo della sentenza. Non è consentito chiedere alla Corte una nuova valutazione delle risultanze istruttorie o censurare la motivazione per mera insufficienza.
- Il motivo di ricorso per cassazione che denuncia violazione o falsa applicazione di legge è inammissibile se si limita a elencare le norme asseritamente violate: il ricorrente deve illustrarne il contenuto precettivo e confrontarlo con le specifiche affermazioni in diritto della decisione impugnata.
- Dopo la scadenza del termine per il deposito del ricorso per cassazione, sono producibili soltanto documenti attinenti all’ammissibilità del ricorso, non quelli diretti a incidere sulla sua fondatezza.
- La memoria depositata oltre il termine processuale previsto per il suo deposito è inammissibile.
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