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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 4496/2022 del 11/02/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La madre aveva chiesto, nell’interesse dei due figli minori, il rinnovo dell’autorizzazione alla permanenza in Italia prevista dall’art. 31, comma 3, del D.Lgs. n. 286 del 1998. Negli anni in cui era stata detenuta, i minori erano stati affidati a un’amica di famiglia, che aveva rappresentato per loro la figura di riferimento e aveva seguito anche il figlio affetto da ritardo mentale e autismo nel percorso terapeutico. Dopo l’uscita dal carcere la madre non era andata a vivere con i figli; i servizi sociali avevano ritenuto utile proseguire l’affidamento. La Corte d’appello di Torino, con decreto del 16 luglio 2020, aveva rigettato il reclamo contro il mancato rinnovo, rilevando il conflitto tra la madre e l’affidataria, il rapporto genitoriale non attuale e ancora da ricostruire, nonché la condanna della madre per gravi e reiterati reati in materia di stupefacenti e il provvedimento di espulsione. La madre ha proposto tre motivi. Con il primo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., ha dedotto l’omesso esame di fatti decisivi: la persistente responsabilità genitoriale nonostante l’affidamento; i rapporti mantenuti con i figli e le indicazioni delle relazioni dei servizi secondo cui la sua presenza sarebbe stata importante; il percorso di recupero e sostegno alla genitorialità intrapreso durante e dopo la detenzione; e la circostanza che l’espulsione disposta in sede penale non fosse automaticamente esecutiva e fosse stata successivamente sostituita, il 10 settembre 2020, con la libertà vigilata per un anno. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione delle norme nazionali, convenzionali e costituzionali indicate in ricorso, sostenendo che la separazione dalla madre avrebbe di per sé arrecato un grave danno alla crescita psicofisica dei minori, in particolare del figlio con disturbo del comportamento e della personalità. Con il terzo motivo ha contestato che i minori potessero restare in Italia con l’affidataria senza pregiudizio, sostenendo che tale soluzione avrebbe reciso il rapporto con la madre e leso il diritto a crescere nella famiglia di origine.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Il secondo e il terzo motivo, esaminati congiuntamente, sono stati ritenuti infondati: l’autorizzazione ex art. 31, comma 3, richiede l’allegazione e l’accertamento di un pregiudizio concreto, attuale o prognosticamente certo, grave e obiettivamente apprezzabile per lo sviluppo psicofisico del minore, non evitabile altrimenti; non basta il generico interesse alla coesione familiare o il rischio di separazione dal genitore. Nel caso concreto la ricorrente non aveva prospettato uno specifico pregiudizio per i figli derivante dal proprio allontanamento, ma aveva valorizzato soprattutto il proprio percorso di recupero e la possibilità di ricostruire il rapporto genitoriale. La Corte ha inoltre escluso che la madre potesse portare liberamente i minori fuori dall’Italia, considerata la disciplina dell’affidamento familiare e la conseguente temporanea compressione della responsabilità genitoriale. Il primo motivo è stato dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato: le critiche alle relazioni e alla valutazione delle prove miravano a ottenere una nuova ponderazione del materiale istruttorio, non consentita in cassazione; le circostanze indicate non configuravano un fatto storico decisivo omesso e, comunque, riguardavano la capacità genitoriale e il percorso di recupero, elementi non sufficienti in assenza dell’allegazione del grave pregiudizio richiesto. Anche la censura relativa al provvedimento di espulsione atteneva al bilanciamento con la pericolosità della madre, bilanciamento da svolgere solo dopo l’accertamento del pregiudizio per i minori, mancante nel caso concreto. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, poiché l’intimato non si è costituito. La Corte ha disposto l’omissione delle generalità in caso di diffusione della sentenza.

Norme richiamate

  • art. 31, comma 3, D.Lgs. n. 286/1998

    I gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico del minore, che consentono la temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del suo familiare, devono consistere in situazioni oggettivamente gravi, comportanti una seria compromissione dell’equilibrio psicofisico del minore, non altrimenti evitabile se non attraverso il rilascio della misura autorizzativa.

    L’autorizzazione temporanea presuppone un grave pregiudizio concreto per l’equilibrio psicofisico del minore, che non possa essere evitato con misure diverse; non è sufficiente la sola esigenza di preservare l’unità familiare.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Pertanto, è divenuta denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

    Il motivo consente di denunciare l’omesso esame di un fatto storico decisivo discusso tra le parti, non di contestare la valutazione delle prove o chiedere una nuova ponderazione del materiale istruttorio.

Massime di principio

  • L’autorizzazione temporanea alla permanenza in Italia del familiare di un minore, prevista dall’art. 31, comma 3, D.Lgs. n. 286/1998, richiede l’allegazione e l’accertamento di un pregiudizio effettivo, concreto, obiettivamente grave e riferito allo sviluppo psicofisico del minore, derivante dall’allontanamento del familiare o, secondo l’alternativa concretamente prospettata, dallo sradicamento del minore dal contesto in cui è cresciuto.
  • Il giudice deve compiere una prognosi sulla situazione attuale del minore, considerando le condizioni soggettive e oggettive dei soggetti coinvolti e le emergenze probatorie, comprese le relazioni dei servizi pubblici e gli eventuali accertamenti tecnici; la separazione familiare o un disagio genericamente prospettato non bastano, da soli, a integrare i gravi motivi richiesti.
  • L’onere di allegare la specifica situazione di grave pregiudizio che potrebbe derivare al minore dall’allontanamento del genitore grava sul richiedente; la mera esigenza di coesione familiare e la generica possibilità di disagio in caso di rimpatrio non soddisfano tale onere.
  • La condanna per reati ostativi non determina automaticamente il rigetto dell’autorizzazione: una volta accertati i gravi motivi relativi al minore, la condanna e le condotte incompatibili con la permanenza vanno considerate, nel caso concreto, nel bilanciamento tra l’interesse prioritario del minore e le esigenze di ordine pubblico e sicurezza, senza che l’interesse del minore abbia valore assoluto.
  • Ai fini dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., il fatto omesso deve essere un accadimento o una circostanza storica, decisiva e discussa tra le parti; l’omessa considerazione di singoli elementi istruttori o il dissenso sulla valutazione delle prove non legittimano una nuova valutazione del merito in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieAffidamento dei figliImpugnazioni
RamiFamigliaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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