Cassazione Civile, Sentenza n. 4443/2022 del 11/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza n. 23/12/12 della Commissione tributaria regionale della Liguria che aveva rigettato l'appello avverso la cartella di pagamento n. 048200900043186. Il ricorso deduceva vizi formali della cartella (presunta carenza motivazionale, mancata indicazione del responsabile del procedimento, eventuali vizi di notifica) e vizi di merito connessi all'illegittimità delle sanzioni. Inoltre si contestava la decisione di merito che aveva ritenuto l'avviso di accertamento relativo alla società Motortrade S.r.l. definitivo (per mancata impugnazione) e quindi ostativo alla disamina delle censure sul ruolo; si deduceva infine la mancata integrazione del contraddittorio con il concessionario quando necessario.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i primi due motivi di ricorso (relativi alla legittimazione passiva e alla pregiudizialità del giudizio concernente l'avviso di accertamento della società) e ha cassato la sentenza impugnata in relazione a tali motivi. Ha rinviato la causa alla Commissione Tributaria Regionale della Liguria per nuovo esame, con esame anche delle spese di giudizio. I restanti motivi di ricorso sono stati assorbiti e non decisi nel merito dalla Corte di legittimità.
Norme richiamate
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
art. 10; art. 14; art. 18; art. 19; art. 27; art. 32, comma 2; art. 23 (richiamato in tema di chiamata del concessionario)
Le norme del rito tributario non escludono la legittimazione passiva dell'ente impositore quando il vizio della cartella sia riconducibile all'ente (es. cartella riproduttiva del ruolo o vizi di motivazione/notifica). L'eventuale chiamata del concessionario può essere strumentale a fornire documenti, ma non implica che l'impugnazione sia ammissibile esclusivamente nei confronti del concessionario.
Codice di procedura civile
art. 360, primo comma, n. 3; art. 295; art. 337
Art. 360 citato come fondamento del ricorso per cassazione; art. 295 (sospensione del processo per questione pregiudiziale) rilevante quando esiste un giudizio pendente che può influire sull'esito (qui: impugnazione dell'avviso di accertamento della società); art. 337 richiamato per gli effetti del giudicato o dell'accertamento di primo grado nel coordinamento fra giudizi.
d.l. n. 269/2003
La questione relativa all'eventuale applicabilità della norma alle sanzioni contestate all'amministratore è stata prospettata ma assorbita: la Corte non ha deciso nel merito sulla diversa applicazione normativa perché connessa alla decisione pregiudiziale sull'accertamento principale.
d.lgs. n. 472/1997
art. 5, comma 2; art. 11; art. 12, comma 5; art. 24, comma 1
Le norme sulle sanzioni amministrative fiscali richiedono che sia accertata la responsabilità personale, il vantaggio diretto o la colpa per l'irrogazione delle sanzioni. Tuttavia l'accertamento della sanzione può dipendere dalla sussistenza dell'obbligazione tributaria che è oggetto di giudizio pendente; pertanto la decisione sulle sanzioni può risultare pregiudicata dall'esito dell'impugnazione principale.
D.P.R. n. 602/1973
Rilevato in relazione alla legittimità dell'iscrizione a ruolo: se l'accertamento non è definitivo per effetto di giudizio pendente, l'iscrizione a ruolo e la cartella possono risultare illegittime e il giudice di merito deve valutare l'incidenza del giudizio pendente.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. U. e sezioni unite)
"in caso di impugnazione della cartella esattoriale per vizio di motivazione, legittimato passivo non è il concessionario ma l'ente impositore, cui solamente è imputabile tale vizio, essendo la cartella riproduttiva del ruolo"
La giurisprudenza citata sostiene che quando la cartella è meramente riproduttiva del ruolo il vizio di motivazione è imputabile all'ente impositore (Agenzia) e non al concessionario; analogamente, la tardività della notifica non sempre costituisce vizio proprio del concessionario e la legittimazione passiva può spettare all'ente impositore.
Massime di principio
- Quando si impugna una cartella di pagamento per vizio di motivazione o per vizi di notifica, il corretto resistente può essere l'ente impositore (es. Agenzia delle Entrate) se la cartella è riproduttiva del ruolo e il vizio è ascrivibile all'ente.
- La chiamata del concessionario (art. 23 d.lgs. n.546/1992) serve soprattutto per acquisire documenti in suo possesso; tuttavia l'impugnazione non è automaticamente inammissibile se il concessionario non è evocato, quando il vizio è imputabile all'ente impositore.
- Se esiste un giudizio pendente (anche davanti alla Cassazione) che riguarda l'avviso di accertamento e il suo esito può incidere sulla sanzione irrogata a terzi (es. amministratore), il giudice di merito deve valutare la pregiudizialità: sospendere il processo ai sensi dell'art. 295 c.p.c. o decidere l'incidente secondo le regole applicabili.
- L'irrogazione di sanzioni a carico di amministratori o terzi è subordinata all'accertamento della responsabilità e, spesso, alla sussistenza dell'obbligazione tributaria. Se l'obbligazione principale è contestata in altro giudizio, la decisione sulla sanzione può essere pregiudicata.
- In casi simili è strategico contestare sia l'avviso di accertamento sia la cartella, oppure chiedere espressamente la sospensione del processo quando è pendente un giudizio che può incidere sull'esito; inoltre documentare con chiarezza se il vizio è attribuibile al concessionario o all'ente impositore.
- Il giudice non è tenuto d'ufficio a integrare il contraddittorio mediante chiamata del concessionario quando non ricorre un litisconsorzio necessario; ma, se la mancanza del contraddittorio impedisce di decidere sulla fondatezza delle censure, il giudice dovrà adottare i provvedimenti processuali idonei (es. rinvio, sospensione, ordinare integrazione se consentito).
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