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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13994/2023 del 22/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (azienda sanitaria)

La controversia

La controversia nasce da un'ordinanza ingiunzione emessa dal comune per ottenere il rimborso, da parte dell'azienda sanitaria, delle somme corrisposte a enti convenzionati a titolo di integrazione della retta per il ricovero di anziani non autosufficienti in strutture protette. Il tribunale aveva annullato l'ingiunzione accogliendo l'opposizione dell'azienda sanitaria, ma in appello la decisione è stata riformata con rigetto dell'opposizione. In cassazione l'azienda sanitaria ha dedotto due censure: con la prima ha lamentato la violazione delle norme sull'ordinamento degli enti locali, sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente ritenuto legittima l'ingiunzione emanata dal sindaco anziché dal dirigente competente; con la seconda ha denunciato la violazione della disciplina regionale siciliana in materia di assistenza agli anziani non autosufficienti, nonché dell'art. 2697 c.c. e del R.D. n. 639/1910, assumendo che la Corte d'appello avesse riconosciuto il credito del comune senza verificare il rispetto dei presupposti sostanziali e formali previsti dalla legge regionale, in particolare la tempestiva notifica del ricovero e la produzione della documentazione richiesta, e avesse indebitamente valorizzato la sola effettività delle prestazioni e la mancata contestazione delle fatture.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo e ha accolto il secondo. Ha ribadito che, nei giudizi di opposizione a ingiunzione fiscale ex R.D. n. 639/1910, la pubblica amministrazione che agisce per il credito assume la posizione sostanziale di attrice ed è quindi onerata della prova dei fatti costitutivi della pretesa. Ha inoltre richiamato la disciplina regionale siciliana, secondo cui il credito del comune per l'integrazione della retta di ricovero di anziani non autosufficienti non è incondizionato, ma presuppone il rispetto dell'iter procedimentale e dei termini previsti, inclusa la tempestiva notifica del ricovero e l'attivazione della procedura. Poiché la sentenza impugnata aveva riconosciuto il diritto al rimborso senza accertare tali presupposti, è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Catania in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 521, comma 3, L. n. 142/1990

    Richiamato dal ricorrente per sostenere che la legittimità dell'ordinanza ingiunzione andava valutata alla luce delle competenze dell'organo comunale; il motivo è stato però dichiarato inammissibile e non ne è stata affrontata nel merito la fondatezza.

  • art. 1207, commi 2 e 3, d.lgs. n. 267/2000

    Richiamato nel primo motivo per contestare la competenza dell'organo che aveva emesso l'ingiunzione; la Corte non è entrata nel merito della doglianza.

  • art. 17, L.R. Sicilia n. 22/1986

    Individua la funzione assistenziale dei comuni in favore degli anziani non autosufficienti e la distinzione tra componente assistenziale e servizi sanitari integrativi a carico dell'azienda sanitaria.

  • art. 59, L.R. Sicilia n. 33/1996

    "entro il limite annuo di Lire 500 milioni"; trasmissione della documentazione e notifica del dispositivo di ricovero entro cinque giorni

    Ha natura interpretativa della precedente disciplina regionale; subordina il rimborso alla trasmissione della documentazione e alla tempestiva notifica del ricovero, consentendo all'azienda sanitaria di verificare i presupposti nel termine previsto.

  • art. 2697 c.c.

    Nel giudizio di opposizione a ingiunzione fiscale la pubblica amministrazione che pretende il credito è onerata della prova dei fatti costitutivi della propria pretesa, mentre l'opponente deve provare fatti impeditivi, modificativi o estintivi.

  • R.D. n. 639/1910, art. 3

    L'opposizione all'ingiunzione fiscale non attribuisce alla pretesa della pubblica amministrazione alcuna presunzione di verità nella fase contenziosa; si applicano le ordinarie regole probatorie.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato per escludere che il vantaggio derivante all'amministrazione dalla formazione unilaterale del titolo esecutivo possa permanere nella fase di opposizione, dovendo il rapporto essere provato secondo le regole ordinarie.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione a ingiunzione fiscale ex R.D. n. 639/1910, la pubblica amministrazione che agisce per il credito assume la posizione sostanziale di attrice e deve provare i fatti costitutivi della pretesa; l'opponente deve provare fatti impeditivi, modificativi o estintivi.
  • La formazione unilaterale dell'ingiunzione fiscale non comporta una presunzione di verità del credito nel successivo giudizio di opposizione, nel quale opera il normale regime dell'onere della prova.
  • Quando una disciplina regionale collega il diritto al rimborso di spese socio-sanitarie al rispetto di specifici adempimenti e termini procedimentali, il giudice deve accertarne l'osservanza prima di riconoscere il credito.
  • La mera effettiva erogazione della prestazione e la mancata contestazione delle fatture non sono di per sé sufficienti a fondare il diritto al rimborso se mancano la prova dei presupposti sostanziali e formali imposti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutive
RamiProcesso civilePrevidenza
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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