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Sentenza

Sentenza del 18/04/2024 n. 10499 - Corte di Cassazione

Accertamento - Transfer Pricing - Riparto onere probativo

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Accertamento IRAP anno 2009 con rettifica dei costi dedotti per € 11.422.242,74 per effetto della riqualificazione al valore normale ai sensi dell'art. 110, comma 7, TUIR. L'Amministrazione sosteneva che le controllate cinesi (Ufi Filters Shanghai Co. Ltd e Sofima Automotive Filter Shanghai Co. Ltd) avessero praticato prezzi superiori al valore normale trasferendo utili all'estero; la controversia verteva sulla prova della comparabilità e sull'onere della prova relativo alla non conformità ai prezzi di libera concorrenza, nonché sull'adeguatezza del metodo del costo maggiorato utilizzato dall'Ufficio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate confermando la sentenza della Commissione regionale che aveva annullato l'avviso di accertamento. I giudici hanno ritenuto che l'Ufficio non avesse adeguatamente dimostrato la comparabilità delle società selezionate (difettavano prove su funzioni, rischi, investimenti, natura dei prodotti e localizzazione geografica) e che pertanto la ricostruzione dell'Amministrazione fosse viziata. È stato ribadito il principio per cui l'Amministrazione non deve provare una funzione elusiva ma soltanto l'esistenza di operazioni infragruppo con prezzi apparentemente non conformi al valore normale; grava invece sul contribuente l'onere, ex art. 2697 c.c., di dimostrare che i prezzi corrispondono al valore di mercato. Spese processuali a carico dell'Agenzia.

Norme richiamate

  • art. 110, comma 7, TUIR (D.P.R. n. 917/1986)

    I componenti del reddito derivanti da operazioni con societa' non residenti ... sono valutati in base al valore normale dei beni ceduti, dei servizi prestati e dei beni e servizi ricevuti ...

    La norma consente la riequilibratura fiscale delle operazioni infragruppo applicando il valore normale/criterio della libera concorrenza; non richiede prova della elusività ma la verifica della corrispondenza al valore normale.

  • art. 9, comma 3, TUIR

    Per valore normale ... si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza ...

    Definisce il concetto di valore normale/arm's length: riferimento a prezzi medi praticati in libera concorrenza, stesso stadio di commercializzazione, tempo e luogo; riferimento a listini, mercuriali e tariffe ove possibile.

  • art. 2697 c.c.

    Principio della vicinanza della prova: l'onere di provare che le transazioni infragruppo sono avvenute a valori di mercato grava sul contribuente.

  • D.M. 14 maggio 2018 (linee guida interne prezzi di trasferimento)

    Individua i metodi riconosciuti (tra cui il cost plus) e stabilisce criteri pratici per l'applicazione; ammette l'uso di metodi alternativi se giustificati e affidabili.

  • Linee Guida OCSE sui Prezzi di Trasferimento

    Forniscono criteri sulla selezione del metodo più appropriato (analisi funzionale, disponibilita' di comparabili, adeguamenti di comparabilita') e sulla valutazione della comparabilita' per il metodo cost plus.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. (motivo di cassazione invocato)

    Norma procedurale richiamata dall'Amministrazione per denunciare violazione di norme di diritto nella decisione impugnata; la Corte ha ritenuto il motivo infondato o inammissibile.

Massime di principio

  • L'Amministrazione fiscale deve dimostrare l'esistenza di operazioni infragruppo e la apparente non conformità ai prezzi di libera concorrenza; non è tenuta a provare una finalità elusiva.
  • Sullo specifico punto dei prezzi di trasferimento grava sul contribuente l'onere di provare che i prezzi praticati sono conformi al valore normale (art. 2697 c.c.): è quindi fondamentale per il contribuente produrre documentazione probatoria sufficiente.
  • La scelta e l'applicazione del metodo (es. cost plus) sono valutate caso per caso: l'Ufficio deve giustificare la selezione dei comparabili e dimostrare la comparabilità in termini di funzioni, rischi, attivi immateriali, prodotti e mercato geografico.
  • La selezione del campione comparabile richiede evidenze sulle funzioni svolte, rischi assunti, investimenti e natura dei prodotti; dati di bilancio soli possono essere insufficienti a giustificare la comparabilità.
  • Le Linee Guida OCSE e le linee guida ministeriali costituiscono parametri interpretativi fondamentali: occorre documentare ricerca di comparabili, eventuali aggiustamenti e motivare la metodologia scelta.
  • In pratica, per difendersi efficacemente il contribuente dovrebbe predisporre master file/local file, analisi funzionale dettagliata, contratti e listini, ricerche di comparabili (con giustificazioni) e, se necessario, utilizzare metodi alternativi purché validati e documentati.
  • Se il contribuente fornisce prova credibile e specifica della comparabilità e della normalità dei prezzi, l'accertamento può essere disatteso; viceversa, l'assenza di tale prova può legittimare la rettifica.

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