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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26348/2023 del 12/09/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia riguarda il trattamento economico dovuto al personale in servizio presso la Scuola per l’Europa di Parma a decorrere dall’anno scolastico 2010/2011. I lavoratori avevano ottenuto in primo e secondo grado il riconoscimento del diritto a percepire una retribuzione pari a quella del personale delle Scuole Europee di tipo I, con condanna della Scuola al pagamento delle differenze rispetto a quanto effettivamente corrisposto: inizialmente la retribuzione era stata parametrata al c.c.n.l. comparto scuola per i primi due contratti, poi il Consiglio di amministrazione aveva deliberato una riduzione del 25% rispetto alla tabella A del d.m. n. 138/2010. La Scuola ricorrente ha proposto tre motivi: (1) violazione della legge n. 115/2009, del d.m. n. 138/2010 e del c.c.n.l. comparto scuola, sostenendo che, una volta accertata la natura statale della Scuola, dovesse applicarsi il trattamento del comparto scuola; (2) violazione degli artt. 3, 36 e 97 Cost., deducendo che la legge n. 115/2009 andrebbe letta con i decreti interministeriali precedenti nel senso che la garanzia retributiva equiparata alle Scuole europee opererebbe solo se la procedura concorsuale prevista dal regolamento fosse stata bandita ed espletata, mentre in difetto si dovrebbe tornare al regime generale del personale della scuola statale; (3) violazione delle norme sull’onere della prova e della stessa disciplina sostanziale, sostenendo che la riduzione del 25% era stata deliberata per adeguare la retribuzione a quella delle Scuole Europee e che, quindi, spettasse ai lavoratori provare il mancato verificarsi di tale presupposto. La Corte di cassazione, richiamando i propri precedenti, ha ritenuto infondati tutti e tre i motivi: ha affermato che la natura statale della Scuola non comporta l’applicazione del c.c.n.l. comparto scuola, perché opera il regime speciale previsto dalla legge istitutiva; ha chiarito che l’art. 1, comma 11, della legge n. 115/2009 impone l’equiparazione retributiva al personale delle Scuole Europee di tipo I e che il regolamento ministeriale non può derogare in peius a tale previsione; ha inoltre confermato che la riduzione del 25% doveva essere giustificata dalla Scuola come misura comunque coerente con l’equiparazione legale, onere probatorio non assolto. Il ricorso è stato pertanto rigettato, senza regolazione delle spese per la mancata difesa degli intimati.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso della Scuola per l’Europa di Parma, dando continuità ai propri precedenti in materia. Ha ritenuto che il personale della Scuola abbia diritto al trattamento economico equiparato a quello delle Scuole Europee di tipo I in forza della legge n. 115/2009, indipendentemente dalla qualificazione della Scuola come istituzione statale e senza che il regolamento amministrativo o la mancata espletazione della selezione possano far riespandere il c.c.n.l. comparto scuola. Ha inoltre confermato la correttezza della ripartizione dell’onere della prova operata dal giudice di merito, poiché la Scuola non ha dimostrato che la decurtazione del 25% fosse stata effettivamente disposta per mantenere l’equiparazione retributiva imposta dalla legge. Nessuna statuizione sulle spese, poiché i lavoratori intimati non hanno svolto attività difensiva; esclusa anche l’applicazione del contributo unificato aggiuntivo per l’amministrazione statale.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    È il parametro formale invocato per denunciare violazioni di legge; la Corte esamina i motivi come censure di falsa applicazione delle norme sostanziali e processuali richiamate.

  • legge n. 115 del 2009, art. 1, comma 11

    Prevede che al personale della Scuola spetti una retribuzione equiparata a quella vigente nelle Scuole Europee di tipo I; costituisce la fonte di rango superiore che prevale sulla disciplina secondaria e sul c.c.n.l. invocato dalla ricorrente.

  • legge n. 115 del 2009, art. 1, comma 7

    Attribuisce alla fonte regolamentare la concreta determinazione della retribuzione del personale della Scuola, ma entro il vincolo dell’equiparazione fissato dalla legge.

  • legge n. 115 del 2009, art. 1, comma 8

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere il collegamento con la procedura concorsuale e con il regolamento della Scuola; la Corte non ne fa derivare un limite alla garanzia retributiva del comma 11.

  • d.m. n. 138 del 2010, art. 6

    Il regolamento amministrativo conferma l’equiparazione delle retribuzioni del personale della Scuola a quelle delle Scuole Europee, entro il limite massimo della tabella A, senza introdurre una deroga peggiorativa condizionata al superamento del concorso.

  • d.m. n. 138 del 2010, tabella A

    Individua il limite massimo delle retribuzioni, ma non consente di disapplicare la regola dell’equiparazione al trattamento delle Scuole Europee.

  • d.m. n. 138 del 2010, art. 6, comma 7

    Richiamato nel terzo motivo; la Corte lo legge in coerenza con la disciplina primaria, escludendo che giustifichi la decurtazione contestata in assenza della prova del relativo presupposto.

  • D.I. 23 luglio 2004, n. 41, art. 6

    È richiamato dalla ricorrente come antecedente regolamentare che prevedeva contratti annuali e richiamo al c.c.n.l. comparto scuola; la Corte non lo ritiene decisivo rispetto alla disciplina sopravvenuta della legge n. 115/2009.

  • D.I. 30 luglio 2007, n. 66, art. 4

    Come il precedente decreto, è evocato dalla ricorrente per sostenere il ritorno al regime generale della scuola statale; la Corte lo considera superato dalla disciplina primaria successiva.

  • artt. 3, 36 e 97 Cost.

    Sono invocati dalla ricorrente a sostegno della propria tesi sull’assetto del trattamento economico e sulla selezione del personale; la Corte non accoglie la doglianza perché ritiene prevalente la disciplina speciale di legge.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte conferma che l’onere di provare il presupposto della riduzione retributiva incombeva sulla Scuola, che aveva deliberato la decurtazione.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato insieme all’art. 2697 c.c. per contestare la ripartizione dell’onere di allegazione e prova; la Corte respinge la censura.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La Corte rinvia alla motivazione dei propri precedenti, richiamandoli per relationem.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte esclude la sua applicazione nei confronti dell’amministrazione dello Stato esonerata dal versamento mediante prenotazione a debito.

Massime di principio

  • Quando una legge speciale riconosce al personale di un ente o istituzione un trattamento economico equiparato a un determinato parametro esterno, la fonte regolamentare attuativa non può introdurre una disciplina peggiorativa o condizionare la garanzia legale a presupposti ulteriori non previsti dalla legge.
  • L’accertamento della natura pubblica o statale di una struttura non comporta automaticamente l’applicazione del contratto collettivo del comparto ordinario, se l’ordinamento prevede per quel personale un regime speciale espresso dalla legge istitutiva.
  • Se una riduzione retributiva viene giustificata come misura di adeguamento a un parametro legale di equiparazione, spetta al soggetto che l’ha deliberata provare in concreto il presupposto giustificativo della decurtazione.
  • In presenza di una disciplina primaria che fissa un criterio retributivo di equiparazione, il giudice deve interpretare la normativa secondaria in modo conforme alla fonte di rango superiore e secondo il criterio letterale, senza attribuire al regolamento un potere derogatorio non espressamente conferito.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrimato del diritto dell'Unione europea

Testo integrale

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