Cassazione Penale, Ordinanza n. 12467/2025 del 31/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente era stata condannata in appello per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, in un contesto descritto dalla sentenza come riferibile all'azione del compagno e al tentativo dell'imputata di nascondere la droga per agevolarne e rafforzarne il proposito criminoso. In cassazione deduceva: 1) violazione degli artt. 110 c.p. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990, con vizi di motivazione sull'individuazione del rapporto causale e degli elementi volitivo e psicologico; 2) violazione dell'art. 114 c.p. e vizio motivazionale per il mancato riconoscimento della circostanza attenuante della minima partecipazione; 3) vizi di motivazione per il diniego delle attenuanti generiche e per la mancata mitigazione della pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi generici e, in sostanza, diretti a ottenere una rivalutazione del materiale istruttorio e del merito, operazione preclusa in sede di legittimità. Quanto al primo motivo, ha osservato che esso riproponeva censure già esaminate e disattese dalla Corte territoriale, la quale aveva logicamente evidenziato che l'imputata non aveva fornito un apporto minimo, ma aveva agito attivamente per agevolare e rafforzare il proposito criminoso del compagno mediante il tentativo di occultare la droga. Di conseguenza, è stata esclusa la configurabilità della minima partecipazione ex art. 114 c.p. Anche il diniego delle attenuanti generiche è stato ritenuto adeguatamente motivato, poiché non erano emersi elementi positivi a favore dell'imputata. A seguito della declaratoria di inammissibilità, la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
Norma incriminatrice posta a fondamento della condanna per il fatto di detenzione/condotta in materia di stupefacenti, richiamata come titolo del reato contestato.
Richiamato dalla difesa per contestare la configurabilità del concorso di persone e il rapporto causale/volitivo nella partecipazione al fatto.
Invocato per ottenere il riconoscimento della circostanza attenuante della minima partecipazione; la Corte ne esclude l'applicazione perché l'apporto dell'imputata non è di lieve entità.
Applicato per conseguenza della declaratoria di inammissibilità, con condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Non citato.
Non citato.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a sollecitare una rivalutazione del quadro istruttorio e dei fatti, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- La censura sulla partecipazione al reato non può fondarsi su una mera affermazione di apporto minimale se la motivazione di merito descrive una condotta attiva, funzionale ad agevolare e rafforzare il proposito criminoso altrui.
- La circostanza attenuante della minima partecipazione richiede che il contributo dell'agente sia effettivamente marginale nell'economia causale dell'illecito; se il ruolo è attivo e apprezzabile, l'attenuante va esclusa.
- Il diniego delle attenuanti generiche è censurabile in cassazione solo se manca o è manifestamente illogica la motivazione; se il giudice di merito evidenzia l'assenza di elementi positivi, la doglianza è inammissibile.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causazione dell'inammissibilità, anche al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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