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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15412/2023 del 12/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza del G.i.p. di Brescia che aveva dichiarato inopponibile alla banca il provvedimento di confisca di immobili di proprietà di Dell'Onore Elisabetta, ritenendo invece che: (1) il giudice penale fosse competente per tutte le attività relative alla gestione e vendita dei beni confiscati e non potesse limitarsi alla fase dei presupposti per la soddisfazione dei creditori; (2) la confisca acquisisce il bene allo Stato libero da oneri e pesi e la tutela della buona fede dei terzi non poteva essere risolta con una semplice dichiarazione automatica di inopponibilità successiva al pignoramento, dovendosi applicare le norme di tutela dei terzi (art. 52 e ss. d.lgs. n.159/2011) anche per le confische previste dal d.lgs. n.74/2000; (3) la procedura esecutiva civile non avrebbe potuto proseguire senza il vaglio del giudice penale sulla sussistenza della buona fede dei creditori intervenuti e sulla opponibilità della confisca, con conseguente errore del G.i.p. nel non valutare questi profili e nell'omissione di acquisire e valutare le memorie difensive depositate.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Ha richiamato i principi giurisprudenziali secondo cui il terzo acquirente del credito ipotecario deve provare non solo la buona fede ma anche l'affidamento incolpevole e l'adempimento degli obblighi informativi imposti dal caso concreto (giurisprudenza di legittimità citata). Ha constatato che l'ordinanza impugnata non ha effettuato i necessari accertamenti e le valutazioni sulla buona fede e sull'interesse del terzo creditore, valutazioni che non possono essere demandate al giudice civile poiché applicabili le norme sulle misure di prevenzione (art. 52 e ss. d.lgs. n.159/2011). Per tali ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato per nuovo giudizio al giudice dell'esecuzione.

Norme richiamate

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (misure di prevenzione), art. 52

    L'art. 52 e ss. sono interpretati come principio generale di tutela dei diritti di credito e dei diritti reali anteriori al sequestro/confisca; la loro efficacia si estende anche ad altre tipologie di confisca e impone al giudice penale di valutare la buona fede dei terzi

  • d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (tributaria), art. 12-bis

    La Corte segnala che le situazioni in ambito tributario rientrano nell'ambito di applicazione dei principi di tutela dei terzi e non escludono l'esame penale della opponibilità della confisca

  • codice civile, artt. 2913 e ss.

    Riferimento alle norme sul diritto di sequestro e pignoramento; richiamate come contesto normativo ma la valutazione concreta della opponibilità della confisca va svolta secondo i principi delle misure di prevenzione

  • codice di procedura penale, artt. 665 e ss.

    Riferimento alle norme sulla procedura esecutiva penale; i ricorrenti avevano dedotto un vizio per inosservanza di tali norme in relazione alla gestione della procedura esecutiva immobiliare, ma la Corte ha focalizzato l'annullamento sulla omissione dell'accertamento della buona fede

Massime di principio

  • Il giudice penale è competente a valutare, nell'ambito delle misure di prevenzione e della confisca, l'opponibilità dei diritti di terzi e deve accertare la buona fede e l'affidamento incolpevole del terzo creditore; tale valutazione non può essere automaticamente rimessa al giudice civile.
  • Il terzo che pretende il mantenimento di un diritto reale o di credito anteriori alla confisca deve fornire elementi idonei non solo a dimostrare l'estraneità all'attività illecita ma anche di aver adempiuto agli obblighi di informazione e di diligenza richiesti dal caso concreto (affidamento incolpevole).
  • Le disposizioni dell'art. 52 d.lgs. n.159/2011, pur nate per la confisca di prevenzione, esprimono principi applicabili anche ad altre tipologie di confisca, compresa quella prevista in ambito tributario dal d.lgs. n.74/2000.
  • Se il giudice penale omette di compiere gli accertamenti richiesti dalla normativa sulle misure di prevenzione in ordine alla buona fede dei terzi, la decisione può essere annullata e rinviata per nuovo giudizio.
  • Per i creditori che intervengono in esecuzioni su beni poi confiscati, è prudente documentare tempestivamente la propria diligenza e le informazioni acquisite sul debitore e sul bene, per poter dimostrare l'affidamento incolpevole in sede penale.

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