Cassazione Civile, Ordinanza n. 41901/2021 del 29/12/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione all'esecuzione proposta da una società contro l'esecuzione intrapresa da una banca sulla base di un contratto di finanziamento con garanzia ipotecaria rogato per atto notarile nel 1994, posto dalla banca come titolo esecutivo per il recupero di somme rilevanti. In primo grado l'opposizione era stata accolta, ma la Corte d'appello ha riformato la decisione e ha rigettato l'opposizione. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) nullità della sentenza d'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., assumendo l'inidoneità strutturale dell'atto di appello della banca per genericità dei motivi; 2) violazione degli artt. 1842 e ss. c.c. e dell'art. 474 c.p.c., sostenendo che il contratto non avesse qualità di titolo esecutivo; 3) violazione degli artt. 2730, 2731, 2735, 2882 e 2885 c.c., censurando la valutazione dell'atto di consenso alla cancellazione dell'ipoteca proveniente dal direttore di filiale; 4) omesso esame di un fatto decisivo e motivazione apparente, riferito alle argomentazioni del terzo motivo. La banca ha resistito con controricorso; la terza società intimata non si è costituita.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile l'intero ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto che la censura fosse aspecifica perché non riportava neppure per sommmi capi l'atto di appello della banca; ha inoltre richiamato il principio per cui l'appello deve contenere chiara individuazione dei punti contestati e delle relative doglianze, senza necessità di forme sacramentali. Sul secondo motivo ha ravvisato difetto di specificità perché il ricorso non riportava il testo contrattuale e trascurava che vi erano due distinti contratti di finanziamento; ha anche osservato che, essendo pacifico il versamento delle somme, la questione centrale era la restituzione e non la sola astratta idoneità del titolo. Sul terzo motivo ha escluso la correttezza della censura, trattandosi dell'interpretazione di un atto unilaterale e non di un contratto, e ha rilevato che la Corte d'appello aveva complessivamente valutato la condotta delle parti escludendo la valenza confessoria dell'atto di consenso alla cancellazione dell'ipoteca. Sul quarto motivo ha osservato che la doglianza, sotto l'etichetta del vizio motivazionale, riproponeva in realtà questioni di sussunzione già trattate nel motivo precedente, senza indicare un vero fatto decisivo omesso. Conseguentemente il ricorso è stato integralmente dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
L'atto di appello deve indicare con chiarezza le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata, con una parte argomentativa che confuti le ragioni del primo giudice, ma senza richiedere formule sacramentali o un progetto alternativo di decisione.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
È richiamato come norma di impugnazione per la dedotta nullità della sentenza; la censura è stata però dichiarata inammissibile per aspecificità.
Sono invocati dalla ricorrente per contestare l'idoneità del contratto di finanziamento a fungere da titolo esecutivo; la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità e perché non confrontata con il concreto contenuto del contratto.
È richiamato in tema di titolo esecutivo; la Corte ha ritenuto non decisiva la dedotta carenza di qualità esecutiva del titolo, anche perché risultava pacifico il ricevimento delle somme da parte della debitrice.
Sono richiamati per sostenere la valenza confessoria dell'atto di consenso alla cancellazione di ipoteca; la Corte esclude tale lettura sulla base di una valutazione complessiva della condotta delle parti.
Richiamati in relazione alla cancellazione dell'ipoteca e alla documentazione prodotta; la Corte ritiene non fondato il motivo perché la dichiarazione unilaterale non assume, da sola, valore confessorio.
Usato per i motivi di violazione e falsa applicazione di legge; le censure sono state ritenute inammissibili per difetto di specificità e per errata impostazione del vizio.
Il presunto omesso esame di un fatto decisivo è stato escluso perché la doglianza, in realtà, mirava a contestare la sussunzione giuridica e non l'omissione di un fatto storico decisivo.
È citato per la trattazione in camera di consiglio del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato in collegamento con l'obbligo di pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione le censure devono essere specifiche e autosufficienti: chi denuncia la genericità dell'appello o l'erronea valutazione di un atto deve riportare gli elementi necessari del contenuto impugnato, non essendo sufficiente una mera affermazione assertiva.
- L'appello, nel testo vigente dell'art. 342 c.p.c., richiede la chiara individuazione dei capi contestati e delle ragioni della critica, ma non deve rispettare forme sacramentali né contenere un progetto alternativo di sentenza.
- Quando si contesta la qualità esecutiva di un contratto, la doglianza deve confrontarsi con il concreto contenuto negoziale e con gli elementi di causa; se il ricorso omette il testo del documento o si limita a una diversa lettura senza misurarsi con la motivazione di merito, la censura è inammissibile.
- L'interpretazione di un atto unilaterale non si sovrappone automaticamente ai criteri di interpretazione del contratto; la sua eventuale valenza confessoria va valutata nel quadro complessivo della condotta delle parti e non per il solo tenore letterale isolato dell'atto.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non può essere utilizzato per riproporre questioni di mera qualificazione giuridica o di sussunzione della fattispecie già decise dal giudice di merito.
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