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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27744/2023 del 26/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva riformato (in parte) la decisione di primo grado. Alessandro Cardinali ha dedotto tre motivi: (i) violazione dell'art. 603, comma 3‑bis c.p.p. per mancata rinnovazione dell'esame del consulente tecnico della difesa (dott. Davide Franco) dopo l'appello del pubblico ministero e contraddittorietà/insufficienza della motivazione sul punto; (ii) inammissibilità o vizi nell'appello proposto dal procuratore generale e dalle parti civili (presunta inosservanza degli artt. 593‑bis e 581 c.p.p. circa acquiescenza e enunciazione delle richieste); (iii) carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione rispetto alla configurabilità dell'elemento materiale del reato di usura (mancata "motivazione rafforzata"). Mirko Borroni ha proposto sei motivi: contestazione della valutazione probatoria e della coerenza delle dichiarazioni delle parti offese e delle intercettazioni; contestazione del diniego della rinnovazione dell'esame del proprio consulente tecnico; censura sul rigetto delle attenuanti generiche; criticità nella motivazione della quantificazione della pena; doglianze sulla quantificazione e disponibilità dei beni sottoposti a confisca per equivalente; e contestazione della liquidazione delle spese delle parti civili.

La decisione

La Corte di cassazione ha deciso in modo differenziato: per Alessandro Cardinali la Corte ha annullato la sentenza impugnata e disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Roma per un nuovo giudizio. Nel provvedimento di rinvio il giudice dovrà valutare, tra l'altro, la rinnovazione dell'audizione del consulente tecnico della difesa (dott. Davide Franco) e verificare la possibilità di rinnovare l'esame della persona offesa Francesco Di Girolamo (la cui rinnovazione era stata revocata per motivi di salute). Per Mirko Borroni il ricorso è stato dichiarato inammissibile; Borroni è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento di cassazione, al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili (liquidate in euro 2.570,00 oltre accessori).

Norme richiamate

  • art. 603 c.p.p., comma 3‑bis

    Imposto l'obbligo, in caso di impugnazione del pubblico ministero di una sentenza di proscioglimento, di rinnovare l'istruttoria dibattimentale per le prove dichiarative ritenute decisive. La Corte ha ritenuto che, nel caso di Cardinali, l'obbligo non sia stato correttamente valutato dalla Corte d'appello ed ha disposto rinvio per verificarne l'applicazione e la possibile rinnovazione dell'audizione del consulente difensivo.

  • art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) ed e)

    Criteri di ammissibilità dei motivi di cassazione relativi a violazioni di norme e vizi di motivazione; utilizzati per sindacare la correttezza formale e sostanziale della motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 581 c.p.p., comma 1 (lett. a), lett. c), lett. d))

    Requisiti formali dell'atto di appello (indicazione dei capi/punti impugnati, delle richieste, ecc.). La Corte ha ritenuto che l'atto di appello delle parti civili fosse sufficientemente chiaro rispetto agli interessi civili perseguiti, e quindi ammissibile.

  • art. 593‑bis c.p.p., comma 2

    Disciplina della legittimazione all'impugnazione da parte del procuratore generale; la Corte ha seguito l'orientamento che ammette la legittimazione del procuratore generale senza che vi sia espressa acquiescenza del procuratore della Repubblica, desumibile dalla mancata impugnazione.

  • art. 166‑bis disp. att. c.p.p.

    Prevede forme di coordinamento interno tra procuratori; la Corte ha osservato che tali intese non entrano nel processo ma sono rilevanti per spiegare la tempestività dell'impugnazione del procuratore generale.

  • art. 6 CEDU, comma 3, lett. d)

    Diritto dell'imputato ad esaminare i testimoni: principio che impone la rinnovazione delle prove dichiarative in appello se l'appello del PM contesta la valutazione di prove dichiarative decisive che hanno determinato l'assoluzione in primo grado (motivazione rafforzata e immediatezza della prova).

  • art. 644 cod. pen. (usura)

    Norma sostanziale contestata: la Corte ha ritenuto che, rispetto all'assoluzione di primo grado, la Corte d'appello non abbia adeguatamente motivato la rinnovata valutazione dell'elemento materiale (prove sull'entità del prestito e sugli interessi), imponendo l'annullamento con rinvio per Cardinali.

  • art. 81, comma 2 cod. pen.

    Regola sulla continuazione e responsabilità per più azioni del medesimo disegno criminoso, richiamata nella imputazione; utilizzata nella ricostruzione dei fatti di entrambe le posizioni.

  • art. 533 c.p.p. (oltre ogni ragionevole dubbio)

    Parametro fondamentale del giudizio penale: nella riforma di una sentenza assolutoria in condanna il giudice deve rispettare il criterio dell'oltre ogni ragionevole dubbio e dare motivazione rinforzata.

  • art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e)

    Richiami procedurali relativi alla motivazione della sentenza di merito e ai limiti di sindacabilità in Cassazione; citata per valutare i vizi di motivazione lamentati da Borroni.

  • art. 585 c.p.p., comma 4

    Norma sulla rinnovazione dell'esame di testimoni o consulenti: richiamata nelle eccezioni di Cardinali circa la rinnovazione dell'istruttoria.

  • art. 133 cod. pen. (criteri di determinazione della pena)

    Utilizzata per valutare la motivazione relativa alla quantificazione della pena e alle attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto legittima la valutazione dei giudici di merito sul punto.

  • art. 644, sesto comma (confisca per equivalente)

    Richiamata nelle doglianze di Borroni sulla quantificazione della confisca; la Corte ha ritenuto il motivo generico o inammissibile quando mancava l'indicazione di dati concreti.

Massime di principio

  • Se in appello il pubblico ministero impugna una sentenza di assoluzione, il giudice d'appello che intenda riformarla deve valutare con motivazione rafforzata e, se la decisione scaturisce da diversa valutazione di prove dichiarative ritenute decisive in primo grado, deve disporre la rinnovazione dell'istruttoria (art. 603 c.p.p. e art. 6 CEDU).
  • La legittimazione del procuratore generale ad impugnare non richiede necessariamente una manifestazione espressa di acquiescenza del procuratore della Repubblica: la mancata impugnazione può essere desunta e giustifica l'appello del procuratore generale (interpretazione conforme seguita dalla Corte).
  • Le eccezioni di inammissibilità dell'appello delle parti civili si valutano con particolare attenzione ai contenuti effettivi dell'atto: se l'atto indica chiaramente gli interessi civili perseguiti, può essere considerato idoneo anche se manca qualche formula rituale.
  • Le censure generiche o prive di indicazioni concrete (es. sull'entità esatta della confisca contestata o sulla scomposizione delle spese liquidate) sono inammissibili in Cassazione: occorre indicare dati e ragioni specifiche.
  • La valutazione delle prove e la decisione discrezionale sulla rinnovazione dell'istruttoria in appello spettano al giudice di merito e sono sindacabili in Cassazione solo se la motivazione è formalmente erronea, contraddittoria o illogica; richieste di diversa valutazione della persuasività delle prove non sono ammissibili in questa sede.
  • In presenza di contrasto fra la decisione di primo grado (assoluzione per insufficienza di prova) e la nuova valutazione in appello, il giudice d'appello deve esplicitare i passaggi logici che giustificano la diversa conclusione, indicando i passaggi precisi delle intercettazioni o delle dichiarazioni che hanno mutato il convincimento.

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