Cassazione Penale, Ordinanza n. 07214/2025 del 20/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ritenuti sussistenti profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. È stata quindi confermata la condanna pronunciata nei gradi di merito per il reato contestato.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello aveva confermato la condanna dell'imputato per guida in stato di ebbrezza aggravata dalla specifica previsione dell'art. 186, comma 7, cod. strada. Nel ricorso per cassazione, proposto tramite difensore, si deduceva un solo motivo: il difetto assoluto di motivazione, inteso come inesistenza o mera apparenza, sulla censura di appello relativa al diniego delle attenuanti generiche, nonostante l'incensuratezza dell'imputato. La Corte di cassazione ha ritenuto che la doglianza non si confrontasse con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva invece spiegato le ragioni del diniego valorizzando la gravità del fatto e la condotta dell'imputato, che aveva guidato in centro abitato ad alta velocità e con andatura ondivaga, per di più su un veicolo privo di assicurazione e revisione.
Norme richiamate
art. 186, comma 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
disposizione incriminatrice richiamata quale base della condanna confermata in appello; la sentenza non ne approfondisce il contenuto, limitandosi a constatare la responsabilità per la violazione stradale contestata.
art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.
norma richiamata per l'enunciazione del motivo di ricorso.
in caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, quando vi siano profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Corte cost. n. 186/2000
richiamata per giustificare l'equità della somma dovuta alla Cassa delle ammende in presenza di colpa del ricorrente nella causazione dell'inammissibilità.
art. 186 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
la sentenza fa riferimento al reato di guida in stato di ebbrezza nel quadro del codice della strada, specificando il comma 7 come base della contestazione.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che non si confronti specificamente con la motivazione della sentenza impugnata, perché viene meno la funzione stessa del ricorso.
- Non integra difetto assoluto di motivazione la sentenza che, pur sinteticamente, esponga l'iter logico-giuridico seguito per il rigetto di una doglianza, anche sulle attenuanti generiche.
- Nel giudizio di legittimità, il diniego delle attenuanti generiche può essere sorretto da una valutazione negativa della gravità concreta del fatto e della condotta dell'imputato, anche in presenza di incensuratezza.
- La presenza di ulteriori indici di disvalore della condotta, quali la guida ad alta velocità e con andamento pericoloso in centro abitato, può legittimare la conferma del trattamento sanzionatorio più rigoroso e il rigetto della richiesta di attenuanti.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta, di regola, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, ove sussistano profili di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.
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