Cassazione Civile, Ordinanza n. 34798/2023 del 12/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (conduttore)
La controversia
Una società agricola aveva agito in via sommaria per ottenere l’accertamento dell’obbligo della società energetica di concludere un contratto di somministrazione di energia elettrica per le utenze dell’azienda agricola condotta dalla stessa e per il risarcimento dei danni da mancata stipula. Il Tribunale aveva rigettato la domanda, ma la Corte d’appello aveva riformato parzialmente la decisione, dichiarando illegittimo il rifiuto a contrarre e condannando la fornitrice al pagamento di una somma risarcitoria. In cassazione la società fornitrice ha dedotto, con un primo motivo, violazione degli artt. 2555, 2556 e 2558 c.c. e omessa valutazione di fatti rilevanti, sostenendo che il contratto stipulato originariamente con il precedente gestore dell’azienda dovesse qualificarsi come affitto d’azienda e non mera locazione di immobile, con conseguente successione automatica dell’affittuaria nei contratti a prestazioni corrispettive non personali già in essere, incluso quello di fornitura elettrica; con il secondo motivo ha denunciato omesso esame di fatti decisivi e violazione di norme civilistiche e di settore sulla somministrazione e sulla morosità, assumendo che la Corte territoriale avesse erroneamente ricondotto la condotta al quadro dell’illecito e trascurato la disciplina della voltura/subentro e della sospensione della fornitura per morosità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo fosse inammissibile anche per difetto di specificità ex art. 366, n. 6, c.p.c., perché nel ricorso non era adeguatamente indicato il contratto di affitto di cui si discuteva, né la sua sede processuale; ha inoltre osservato che la motivazione della Corte d’appello era congrua e che le censure della ricorrente miravano sostanzialmente a una rivisitazione del merito, non consentita in sede di legittimità. Nulla è stato disposto sulle spese perché la resistente non si è difesa nel giudizio di cassazione. È stato altresì dato atto, in dispositivo, dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
ricorso ex art. 702 bis c.p.c.
norma richiamata solo per indicare il rito introduttivo della causa di merito
ordinanza ex art. 702 ter c.p.c.
norma richiamata per indicare il provvedimento decisorio del primo giudice
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
"Violazione e falsa applicazione"
motivo di ricorso dedotto per violazione di legge
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
"Omesso esame di fatti decisivi per il giudizio"
motivo di ricorso dedotto per vizio di motivazione nei limiti dell'omesso esame
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
a pena di inammissibilità
il ricorso deve indicare specificamente gli atti e i documenti su cui si fonda la censura, con localizzazione processuale
richiamato dalla ricorrente in tema di nozione di azienda e qualificazione del contratto
richiamato in relazione alla forma e pubblicità del trasferimento/affitto d'azienda e all'efficacia verso i terzi
richiamato per sostenere la successione automatica nei contratti dell'azienda trasferita
richiamati dalla ricorrente in tema di inadempimento nella somministrazione
artt. 3, 4, 5, 6 e 7, Titolo II, Allegato A, Deliberazione AEEG 25 gennaio 2008, ARG/elt 4/08
richiamati dalla ricorrente per la disciplina di settore su voltura, subentro e sospensione della fornitura
richiamato dalla ricorrente nella prospettiva della responsabilità aquiliana per il preteso illecito
richiamato nel merito dalla convenuta per la domanda di condanna per responsabilità aggravata
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
richiamato nel dispositivo per il presupposto dell'ulteriore contributo unificato
L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17
norma che ha inserito il comma 1-quater dell'art. 13 D.P.R. 115/2002
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la censura è inammissibile se non consente di individuare con precisione gli atti e i documenti su cui si fonda, né la loro sede processuale, poiché difetta il requisito di specificità e intelligibilità del motivo.
- La qualificazione di un rapporto come affitto di azienda o mera locazione di immobile deve essere ancorata al concreto accertamento dell’esistenza di un complesso organizzato di beni e alla volontà delle parti di trasferire il godimento dell’azienda e non del solo immobile.
- In tema di rapporti di fornitura collegati al trasferimento o alla gestione di un’attività, il subentro nei contratti già in essere presuppone l’effettiva successione nel complesso aziendale; in difetto, la voltura di utenza costituisce un rapporto distinto, con separazione delle rispettive obbligazioni.
- Il nuovo utente di una fornitura non può essere gravato delle morosità pregresse del precedente intestatario, quando sia estraneo a quel rapporto contrattuale, e il gestore non può subordinare l’attivazione o la voltura al pagamento di debiti altrui.
- In sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione del merito della controversia quando la sentenza impugnata abbia fornito una motivazione congrua e logicamente coerente sui fatti decisivi.
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