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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 51066/2023 del 20/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso contestava l'ordinanza del GIP del 15/03/2023 che aveva ritenuto possibile la riqualificazione del delitto di cessione di stupefacenti (art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990) nell'ipotesi del comma 5 (c.d. "fatto lieve") e aveva accolto, in prospettiva, la richiesta difensiva di messa alla prova chiedendo all'U.D.E.P.E. di formulare un programma. Il Pubblico Ministero deduceva: 1) inammissibilità della messa alla prova per il reato contestato; 2) errata qualificazione del fatto come "lieve"; 3) carenza o apparente motivazione del GIP, in quanto non si era pronunciato in modo analitico sui parametri richiamati (natura della sostanza, quantità, dosi ricavabili, quantità di principio attivo, modalità della condotta). Il PM sosteneva che la droga sequestrata (94,82 g di hashish, pari a 815 dosi medie) avrebbe dovuto escludere o comunque motivare più compiutamente la qualificazione come fatto lieve.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché mancava un provvedimento impugnabile: il GIP non aveva ancora adottato una decisione definitiva di ammissione al rito della messa alla prova, ma si era limitato a ritenere possibile la riqualificazione e a incaricare l'U.D.E.P.E. di predisporre un programma (con durata fissata in 7 mesi) rinviando a successiva udienza. La Corte ha richiamato l'art. 464-quater c.p.p., che presuppone l'esistenza di un programma già stilato, e ha rilevato la mancanza di interesse ad impugnare in assenza di provvedimento decisorio. Di conseguenza il ricorso del Pubblico Ministero è stato respinto per inammissibilità.

Norme richiamate

  • d.P.R. 09/10/1990, n. 309 art. 73

    La norma distingue la cessione comune (comma 4) dall'ipotesi ridotta o "fatto lieve" (comma 5); la Corte segnala che la riqualificazione nel "fatto lieve" richiede valutazione motivata dei parametri (natura, quantità, dosi, principio attivo, modalità).

  • codice penale

    Disposizione concernente la messa alla prova come istituto; il GIP aveva accolto la richiesta difensiva di accesso alla messa alla prova in via prospettica, rimettendo la predisposizione del programma all'U.D.E.P.E.

  • codice di procedura penale

    art. 464-bis e art. 464-quater, comma 7

    Art. 464-bis disciplina la sospensione del procedimento con messa alla prova; l'art. 464-quater prevede i profili procedurali e, al comma 7, il potere del Pubblico Ministero di ricorrere per cassazione avverso l'ordinanza che decide sull'istanza. La Corte ha evidenziato che tale rimedio è esercitabile solo se esiste una decisione (ordinanza) definitiva e un programma già formulato.

  • codice penale

    Richiamato come parametro per la valutazione dei requisiti della messa alla prova (criteri di proporzionalità e di valutazione della personalità e del fatto) cui la valutazione dell'idoneità del programma deve ispirarsi.

  • codice di procedura penale

    Richiesto dalla difesa in tema di tassatività delle impugnazioni: l'atto impugnabile deve essere individuato esattamente e il rimedio esperibile è quello previsto dalla legge.

  • d.l. 28/10/2020, n. 137 (conv. L. 18/12/2020) art. 23, comma 8

    Norma procedurale che consente la trattazione scritta del procedimento; nel caso la Corte ha disposto la trattazione scritta non essendovi stata richiesta di discussione orale.

  • Cass. pen. Sez. VI

    Sent. 25.11.2022 n. 45061

    Giurisprudenza citata in merito a range di dosi/quantità utile per la valutazione della "lieve entità" della condotta; evocata dalla difesa per sostenere che la quantità rinvenuta rientrerebbe nel range menzionato.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione del Pubblico Ministero contro l'ordinanza che decide sulla messa alla prova è ammissibile solo se esiste un provvedimento definitivo impugnabile: la mera richiesta del GIP che l'U.D.E.P.E. formuli un programma non equivale a una decisione.
  • Per ammettere la riqualificazione di un reato in "fatto lieve" il giudice deve motivare concretamente sui parametri indicati dalla normativa e dalla giurisprudenza (natura della sostanza, quantità, dosi ricavabili, principio attivo, modalità della condotta); la carenza motivazionale può costituire motivo di impugnazione solo dopo un provvedimento decisorio.
  • La messa alla prova richiede l'esistenza di un programma di trattamento effettivamente formulato e idoneo; decisioni meramente prospettiche o rinvii per l'elaborazione del programma non producono immediatamente effetti impugnabili.
  • Le questioni di ammissibilità del ricorso (compresa la tassatività delle impugnazioni) devono essere valutate preliminarmente: in assenza di interesse concreto e attuale, il ricorso è inammissibile.
  • Nella pratica difensiva, documenti e circostanze concrete (assenza di strumenti da traffico, mancata suddivisione in dosi, assenza di denaro o di elementi organizzativi) devono essere evidenziati e motivati per sostenere la qualificazione in "fatto lieve"; il giudice però resta tenuto a motivare analiticamente la valutazione.

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