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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10535/2023 del 19/04/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La lavoratrice, dipendente del Ministero con qualifica di dirigente di seconda fascia, aveva prestato attività dal febbraio 2004 all'aprile 2008 quale direttrice di un Dipartimento del Comune di Roma, in forza di successivi contratti a termine autorizzati dal Ministero, che l'aveva collocata in aspettativa non retribuita. In giudizio chiedeva che, dal 2 maggio 2008, le fosse riconosciuto l'inquadramento nella prima fascia dirigenziale dei ruoli ministeriali e la condanna del Ministero al pagamento delle differenze retributive. La Corte d'appello aveva negato la domanda ritenendo non provato lo svolgimento di compiti connotanti la posizione di dirigente generale ai sensi dell'art. 16 d.lgs. n. 165/2001 e quindi non integrato il presupposto per il transito di fascia previsto dall'art. 23 dello stesso decreto. Nel ricorso per cassazione veniva dedotto un omesso esame di fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., assumendo che la Corte territoriale avesse trascurato una delibera della Giunta del Comune di Roma, recante il regolamento degli uffici e dei servizi e descrittiva delle funzioni del direttore di dipartimento, asseritamente identiche a quelle del dirigente di prima fascia.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato anzitutto che la censura era preclusa dalla doppia conforme di merito e, comunque, che il lamentato mancato esame di un documento non integra il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. come interpretato dalle Sezioni Unite. Ha poi osservato che, anche riqualificando la doglianza come violazione di legge, essa non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sull'insufficienza della mera invocazione astratta di una disposizione regolamentare comunale a dimostrare in concreto le mansioni svolte. Infine, ha aggiunto che il passaggio dalla seconda alla prima fascia, ai sensi degli artt. 23 e 19, comma 11, d.lgs. n. 165/2001, presuppone lo svolgimento di mansioni dirigenziali presso amministrazioni statali, mentre nel caso esaminato le funzioni valorizzate erano state svolte presso un ente locale. La ricorrente è stata condannata alle spese e, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002, al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 16 d.lgs. n. 165/2001

    individua le funzioni che connotano la posizione di dirigente generale; la Corte lo richiama per escludere che tali compiti siano stati provati in concreto.

  • art. 23 d.lgs. n. 165/2001

    prevede il transito dei dirigenti di seconda fascia nella prima fascia al ricorrere dei presupposti di legge; la Corte afferma che richiede lo svolgimento di incarichi dirigenziali generali o equivalenti e, nel caso concreto, non ne risultava la prova.

  • art. 19, comma 11, d.lgs. n. 165/2001

    richiamato nel combinato disposto con l'art. 23 per affermare che il passaggio di fascia presuppone mansioni dirigenziali svolte presso amministrazioni statali.

  • art. 21 d.lgs. n. 165/2001

    indicato come norma che disciplina le misure conseguenti alla responsabilità dirigenziale; il mancato incorrere in tali misure è condizione per il transito di fascia.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    il vizio di omesso esame riguarda un fatto decisivo e non il mancato esame di un documento; la censura proposta è quindi inammissibile.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    consente di porre a carico della parte soccombente l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. non può essere fondato sul semplice omesso esame di un documento, ma richiede l'omesso esame di un fatto storico decisivo.
  • In presenza di doppia conforme di merito, la censura di fatto è ulteriormente preclusa nei limiti previsti dall'ordinamento processuale.
  • La deduzione di violazione di legge è inammissibile quando non si confronta con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • Il transito da una fascia dirigenziale inferiore a una superiore, nel sistema del pubblico impiego, presuppone la prova rigorosa dello svolgimento in concreto delle mansioni richieste dalla legge, non essendo sufficiente il richiamo astratto alla disciplina regolamentare dell'ente presso cui l'attività si è svolta.
  • Quando la norma sul passaggio di fascia collega l'upgrade a incarichi svolti presso amministrazioni statali, le funzioni esercitate presso un ente locale non sono di per sé idonee a integrare il presupposto normativo.

Come è indicizzato

MaterieDirigenti
RamiLavoro
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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