Cassazione Penale, Ordinanza n. 03008/2026 del 26/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Tre imputati hanno proposto autonomi ricorsi per cassazione contro la sentenza della Corte di assise di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, pronunciata all'esito di un precedente annullamento con rinvio della Corte di cassazione. La sentenza impugnata aveva rideterminato in peius la pena detentiva inflitta per i reati di associazione per delinquere ex art. 416 c.p. aggravata e per un reato in materia di immigrazione, nonché per concorso nel favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. L'unico motivo di ricorso deduceva carenza e illogicità della motivazione sul trattamento sanzionatorio, contestando i criteri adottati per la riduzione della pena conseguente all'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 61-bis c.p.; secondo i ricorrenti, la Corte territoriale non avrebbe spiegato adeguatamente come avesse determinato la diminuzione dell'aumento di pena relativo al capo A dopo l'eliminazione della predetta aggravante.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto che la censura mossa riguardasse il trattamento sanzionatorio, profilo non sindacabile in sede di legittimità nei termini dedotti, poiché la motivazione della sentenza di appello risultava sufficiente, non illogica e idonea a dare conto delle ragioni della rideterminazione della pena, con specifico richiamo alla pagina 20 della decisione impugnata, dalla quale emergeva il criterio seguito per ridurre l'aumento di pena relativo al capo A dopo l'eliminazione dell'aggravante. Conseguentemente, oltre alla dichiarazione di inammissibilità, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
primo, secondo, terzo, quinto e sesto comma
Norma posta a base della contestazione principale, richiamata come titolo di reato già accertato nei gradi di merito.
Norma richiamata come ulteriore base incriminatrice o aggravatrice tra i capi oggetto di rideterminazione della pena.
Richiamato quale disposizione sul concorso di persone nel reato in relazione ai fatti contestati.
art. 12, comma 3, lett. a), b), d), d.lgs. n. 286 del 1998
Norma richiamata quale fattispecie in materia di immigrazione oggetto del giudizio.
Aggravante la cui esclusione ha determinato la necessità di rideterminare il trattamento sanzionatorio; la Corte ha ritenuto non illogico il criterio seguito dal giudice di merito per la diminuzione della pena.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito prospettare censure meramente assertive sulla misura della pena quando la decisione di merito dia conto, con motivazione sufficiente e non illogica, dei criteri seguiti per la sua determinazione o riduzione.
- La rideterminazione del trattamento sanzionatorio conseguente all'eliminazione di un'aggravante è legittima se il giudice spiega il parametro utilizzato per ricalibrare l'aumento di pena originariamente applicato.
- Il controllo della Corte di cassazione sulla pena è limitato alla verifica della coerenza logico-motivazionale della decisione, non potendo tradursi in una nuova valutazione del merito sanzionatorio.
- Quando il provvedimento impugnato richiami espressamente il punto della motivazione da cui emerge il criterio di riduzione della pena, la doglianza di carenza motivazionale può essere dichiarata inammissibile se si risolve in una contestazione del merito.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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