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Cassazione Penale, Ordinanza n. 02951/2026 del 26/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando dunque la sentenza di condanna pronunciata in appello. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo i motivi non scrutinabili nel merito perché ripetitivi, generici e diretti a sollecitare una rivalutazione del compendio probatorio.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per resistenza a pubblico ufficiale e per un reato in materia di stupefacenti. I motivi investivano il giudizio di responsabilità, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, la ritenuta recidiva e la dosimetria della pena. La Corte di cassazione ha rilevato che le censure erano in parte meramente reiterative di doglianze già esaminate dai giudici di merito e, sostanzialmente, miravano a ottenere una nuova valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti; in parte erano generiche e non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata. In particolare, la censura sulla recidiva era stata già proposta in appello in modo aspecifico e dunque risultava inammissibile anche in quella sede.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    È richiamato come uno dei reati oggetto della condanna confermata in sede di merito; la Corte non entra nel merito della sua configurabilità per effetto dell'inammissibilità del ricorso.

  • art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990

    È richiamato come secondo reato oggetto della condanna confermata; la Corte non svolge un esame di legittimità sul punto perché il ricorso è dichiarato inammissibile.

  • art. 62-bis c.p.

    La questione del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è dichiarata inammissibile perché proposta in modo ripetitivo o generico e diretta a sollecitare una diversa valutazione di merito.

  • art. 99 c.p.

    La censura sulla recidiva è ritenuta inammissibile anche perché già articolata in appello in modo del tutto aspecifico.

  • art. 133 c.p.

    La doglianza sulla dosimetria della pena è stata ritenuta inammissibile poiché non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata.

Massime di principio

  • In sede di legittimità sono inammissibili i motivi che si limitano a riprodurre censure già esaminate dai giudici di merito senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
  • È inammissibile il ricorso che, sotto l'apparente deduzione di vizi di motivazione o di violazione di legge, mira in realtà a ottenere una nuova valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti.
  • Le doglianze su attenuanti generiche, recidiva e quantificazione della pena devono essere specifiche e correlate alla motivazione della decisione impugnata; in difetto, sono inammissibili.
  • La censura proposta in appello in modo aspecifico non può essere utilmente riproposta in cassazione senza un adeguato confronto con le ragioni del diniego già espresse dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieResistenza e oltraggio a pubblico ufficialeSpaccioImpugnazioni
RamiReati stradaliStupefacentiProcesso penale
IstitutiRecidivaParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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