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Cassazione Penale, Ordinanza n. 02953/2026 del 26/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per il delitto previsto dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. Il ricorso conteneva un solo motivo, relativo al giudizio di responsabilità, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché, da un lato, si limitava a riprodurre doglianze già esaminate dai giudici di merito e mirava sostanzialmente a ottenere una nuova valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti; dall'altro lato, risultava generica e non si confrontava in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990

    individua il delitto oggetto della condanna confermata in appello; la sentenza di legittimità non entra nel merito della sua configurabilità, limitandosi a registrare il titolo di reato contestato.

  • art. 616 c.p.p.

    è la base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già valutate dai giudici di merito, quando in sostanza mira soltanto a ottenere una nuova lettura delle prove e una diversa ricostruzione del fatto.
  • Il motivo di ricorso deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata; la censura meramente generica o assertiva è inammissibile.
  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una rivalutazione del compendio probatorio o una sostituzione del giudizio di merito con una diversa interpretazione dei fatti.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, secondo la disciplina codicistica.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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