Cassazione Penale, Ordinanza n. 02952/2026 del 26/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La condanna pronunciata in appello per i reati contestati resta quindi ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata aveva condannato l'imputato per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e di detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Con il ricorso per cassazione veniva censurato il giudizio di responsabilità limitatamente al delitto di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. La Corte rileva però che il motivo era sostanzialmente una riproposizione di censure già esaminate dai giudici di merito, mirava a ottenere una nuova valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti, ed era inoltre generico perché non si confrontava adeguatamente con la motivazione della sentenza d'appello.
Norme richiamate
Richiamato come uno dei reati oggetto della condanna confermata in fatto, senza specifiche statuizioni interpretative.
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
Richiamato come reato per il quale è stato proposto il motivo di ricorso; la Corte non entra nel merito della configurabilità, ma dichiara il motivo inammissibile perché diretto a una rivalutazione del fatto e delle prove.
La condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende è conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre censure già esaminate dai giudici di merito, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio o una diversa ricostruzione dei fatti, trattandosi di profili riservati al giudice di merito.
- Un motivo di impugnazione è generico quando non si confronta con le argomentazioni decisive della decisione impugnata e non individua specifici errori logici o giuridici della motivazione.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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